TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-07-26, n. 202304487

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-07-26, n. 202304487
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202304487
Data del deposito : 26 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2023

N. 04487/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02222/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2222 del 2023, proposto da Traffitek S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Caserta, non costituita in giudizio;

nei confronti

Soes S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ser.Com. S.r.l., C&C S.r.l., non costituiti in giudizio;
Safety21 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Cutolo, Roberta D'Apolito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

A) della nota del RUP della Provincia di Caserta n. 240234 del 6.4.2023 avente ad oggetto l'esclusione dell'impresa TRAFFITEK;

B) del verbale n. 7 del 9.3.2023;

C) ove e per quanto possa occorrere, del verbale n. 8 del 5.4.2023;

D) ove e per quanto possa occorrere, della nota del RUP prot. n. 22244 del 30.3.2023;

E) di ogni altro atto premesso, connesso o conseguenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente.

Nonché per l’accertamento:

del diritto della ricorrente a proseguire l'esecuzione dell'appalto in oggetto.

Nonché per la condanna:

- della Provincia di Caserta alla reintegrazione in forma specifica mediante obbligo a consentire la prosecuzione del contratto in favore dell'impresa ricorrente, alla stregua della disponibilità dichiarata dalla stessa impresa di proseguire nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 121, co.2, del d.lgs. 104/2010;
disponibilità espressamente dichiarata con la proposizione del presente atto.

- in via gradata, al risarcimento per equivalente ai sensi dell'art.124 C.P.A. di tutti i danni subiti nella misura che sarà provata nel corso del giudizio e, comunque in misura non inferiore all'utile di impresa, oltre al riconoscimento del danno curriculare, alle spese inutilmente sostenute, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Soes S.p.A. il 10/6/2023:

Per l’annullamento:

a. - della nota del RUP della Provincia di Caserta n. 24023 del 06/04/2023 avente ad oggetto l’esclusione dell’impresa TRAFFITEK S.R.L.;

b. - del verbale n. 7 del 09/03/2023;

c. - del verbale n. 8 del 05/04/2023;
d. - la nota del RUP prot. n. 22244 del 30/03/2023;
e. - la nota prot. n. 24086 del 06/04/2023;
f. - la nota, di data ed estremi non conosciuti, con cui la P.A. si è limitata a chiedere un nuovo DGUE a

SAFETY

21 S.P.A.;

g. - di tutti gli atti e documenti endoprocedimentali presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresa l’atto di accettazione da parte di

SAFETY

21 S.P.A.;
già impugnati da TRAFFITEK S.R.L., e/o, in via incidentale, nella parte in cui, oltre all’esclusione di detta ultima società non si è proceduto all’esclusione di

SAFETY

21 S.P.A. e/o dell’intero R.T.I. TRAFFITEK S.R.L./

SAFETY

21 S.P.A. e/o, all’adozione di ogni conseguente determinazione ivi compresa l’aggiudicazione della procedura di gara al RTI costituendo SOES S.P.A./SER.COM S.R.L./ESSE3 S.R.L./C&C S.R.L.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soes S.p.A. e di Safety21 S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 il dott. P S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – È controversa, nel presente giudizio, la legittimità della determina n. 24023 del 6.4.2023 della Provincia di Caserta, recante esclusione della società ricorrente Traffitek s.r.l. dalla procedura di gara indetta per “ l’installazione e la manutenzione di n. 3 dispositivi elettronici per il rilevamento delle violazioni di cui all’art. 142 del C.d.S. (controllo della velocità puntuale), del servizio di supporto per la gestione sussidiaria del procedimento sanzionatorio amministrativo delle violazioni e assistenza legale per i ricorsi ”.

2. – Espone in punto di fatto la ricorrente di aver partecipato alla menzionata gara in qualità di mandataria dell’A.T.I. costituita con Safety 21 (mandante) e, all’esito della procedura evidenziale, di aver conseguito l’aggiudicazione con determina della Provincia n. 73 del 30.1.2020, tuttavia successivamente annullata con sentenza della Sezione del n. 832/2021 del 9.2.2021, resa sul ricorso promosso dall’A.T.I. Soes s.p.a., seconda classificata, con la quale è stato ordinato alla Provincia di rideterminarsi ai sensi dell’art. 80, co.5, lett. c) e c-bis circa l’ammissione o l’esclusione della Traffitek.

2.1. – Con determina n. 748/01 del 21.10.2021 la Provincia, ritenendo la Ttaffitek pienamente affidabile, ha nuovamente aggiudicato l’appalto all’A.T.I. composta dalle imprese Traffitek e Safety 21. Anche tale determina ha formato oggetto di impugnazione da parte dell’A.T.I. Soes, dichiarata inammissibile in primo grado e tuttavia accolta in secondo grado dal Consiglio di Stato (Sez. V, n. 590/2023 del 17.1.2023) il quale, avendo riscontrato negli atti impugnati il difetto di un’adeguata e completa motivazione, ha ordinato alla Provincia di Caserta di rideterminarsi, compiendo una nuova valutazione sull’integrità ed affidabilità della ricorrente alla luce di pregresse vicende (vale a dire due provvedimenti di esclusione disposti in danno della stessa dal Comune di Santa Marinella in data 25.1.2018 e dall’Anas in data 18.10.2016).

2.1.1. – In esito alla sentenza, con verbale di gara n. 7 del 9.3.2023, la Commissione di gara ha proposto l’esclusione della Traffitek e, con successivo verbale n. 8 del 5.4.2023, ha aderito alla proposta formulata in precedenza dal R.U.P. di far proseguire l’appalto alla sola mandante Safety 21. Con determina n. 24023 del 6.4.2023, oggetto di impugnazione con il presente ricorso, il R.U.P. ha dichiarato di condividere “ in toto le conclusioni cui è pervenuta la Commissione ” ed ha escluso la Traffitek dalla procedura di gara dopo un anno dalla stipula del contratto di appalto (perfezionatosi il 20.4.2022).

3. – Con unico, articolato motivo la Taffitek s.r.l. ha dedotto, con il gravame oggetto di scrutinio, l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di esclusione per violazione di legge ed eccesso di potere, rimarcandone le carenze istruttorie e insistendo sull’insufficienza del relativo compendio motivazionale, siccome viziato da macroscopica contraddittorietà, posto che la stessa Provincia di Caserta, due mesi prima dell’adozione del provvedimento gravato, con determina n. 98 del 24.1.2023, le aveva affidato direttamente, ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016, il servizio di supporto tecnico legale per un maggior importo di € 505.080,00 nell’ambito dell’appalto in questione, affermando espressamente che la “ documentazione attestante l’integrità e l’affidabilità dell’impresa affidataria, risulta già acquisita tramite altro settore dell’Ente ”.

3.1. – La ritenuta rilevanza, da parte della Provincia, nel motivare l’esclusione, ai fini del giudizio di affidabilità dell’operatore economico, dell’omessa indicazione degli estremi della sentenza del Consiglio di Stato n. 5838/2018 (di conferma della decisione del T.A.R. Lazio n. 5417/2018 riguardante un provvedimento di esclusione della Traffitek adottato dal comune di Santa Marinella), omissione reputata “ idonea ad occultare informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione ” – oltre a non essere supportata sul piano motivazionale, non essendo indicate le ragioni per le quali tale presunta omissione fosse in grado di influenzare il processo decisionale della stazione appaltante – confliggerebbe in modo evidente, ad avviso della ricorrente, inoltre, con quanto sostenuto e dichiarato in precedenza dalla Commissione di gara e dallo stesso R.U.P. nella relazione istruttoria recepita con la determina n. 748/01 del 21.10.2021 (adottata a seguito della sentenza del T.A.R. Campania n. 832/2021 e con la quale si era proceduto ad una nuova valutazione in ordine all’affidabilità della Traffitek).

3.2. – Di qui un ulteriore profilo di contraddittorietà dell’azione amministrativa contestato alla Stazione appaltante.

4. – Si sono costituite in giudizio la Safety 21 s.p.a. e la SOES s.p.a., quest’ultima spiegando ricorso incidentale con il quale ha impugnato l’esclusione e gli atti collegati nella parte in cui, oltre all’esclusione di Traffitek S.R.L. non si è proceduto all’esclusione di Safety 21 S.P.A. e/o dell’intero R.T.I. e/o all’adozione di ogni conseguente determinazione ivi compresa l’aggiudicazione della procedura di gara al RTI costituendo Soes S.P.A./SER.COM S.R.L./ESSE3 S.R.L./C&C S.R.L.

5. – All’udienza pubblica del 5.7.2023, in vista della quale la parti hanno depositato memorie e documenti, ciascuna insistendo per l’accoglimento delle domande rispettivamente formulate, la controversia è stata trattenuta in decisione.

6. – Prendendo le mosse, come necessario secondo l’ ordo questionum (ex multis Cons. St., Sez. IV, 13.10.2020, n.6151), dalla disamina del ricorso principale, il Collegio ne rileva l’infondatezza, con conseguente reiezione del gravame.

6.1. – Non è dato apprezzare i prospettati deficit motivazionali dell’atto, a dire della ricorrente viziato, in primo luogo, dalla mancata rappresentazione delle “ ragioni per le quali sarebbero stati ravvisati i caratteri della gravità, così come richiesto dalla costante giurisprudenza ” e dal mancato “ accertamento finalizzato a stabilire se l’omessa informazione fosse in grado di sviare le valutazioni della stazione appaltante ”, come pure dalla ritenuta assenza di esplicitazione dei motivi per cui “ l’omessa indicazione della sentenza del Consiglio di Stato rilevi per il venir meno dei requisiti di integrità morale ed affidabilità professionale in capo alla TRAFFITEK ”.

6.1.1. – Va osservato, in senso contrario, che nel verbale n. 7 del 9.3.2023 – fatto proprio dal R.U.P. e richiamato nel verbale n. 8 e nel provvedimento impugnato – la Commissione ha giustificato le proprie conclusioni nel modo seguente: “ alla luce delle molteplici sentenze adottate dal Consiglio di Stato e dall’Adunanza Plenaria, si vedano ex plurimis la sentenza n. 2838 del 8/04/2021, resa dalla V sezione, e l’Adunanza Plenaria n. 16 del 2020, e delle pregresse sentenze del TAR Campania, la Commissione ritiene che sussistano tutti i presupposti normativamente richiesti per poter procedere all’esclusione del R.T.I. Traffitek S.r.l./

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