TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-03-06, n. 202400876
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Testo completo
Pubblicato il 06/03/2024
N. 00876/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00048/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 48 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vita Maria Mazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Cannarozzo Fazzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della determina n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di Palermo ha dichiarato il ricorrente decaduto dalla carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente;
- della determina n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di Palermo ha preso atto della composizione del Collegio dei Revisori dell’Ente per il triennio 2020/2023 e proceduto alla sostituzione del ricorrente con il Dott. -OMISSIS-, individuato come componente effettivo e Presidente del Collegio dei Revisori;
- di tutti gli atti propedeutici e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2024 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone il ricorrente di aver partecipato alla procedura per la nomina, tramite sorteggio, del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Palermo, indetta per il triennio 2020/2023 con avviso pubblico approvato con determina n. -OMISSIS-.
Svolto il previsto sorteggio, con deliberazione n. -OMISSIS-, il Consiglio Comunale di Palermo procedeva alla nomina del ragionier Palilla quale componente dell’organo in parola.
L’Amministrazione intimata provvedeva, quindi, alla verifica delle dichiarazioni rese dall’odierno ricorrente con l’istanza di partecipazione accertando che, contrariamente a quanto previsto dall’art. 6 della legge regionale n. 17/2016, lo stesso non aveva svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali ciascuno per la durata di tre anni.
Con successiva determinazione n.-OMISSIS- l’odierno ricorrente veniva quindi dichiarato decaduto dalla nomina; in data 9 novembre 2021 il Comune comunicava la decadenza e, con determinazione n. 1-OMISSIS-, procedeva pertanto alla nomina del primo sostituto già estratto con la citata delibera del 28.10.2020, individuato nel Dr.-OMISSIS-.
2. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 5 gennaio 2021 e depositato il 13 gennaio successivo, il ricorrente è dunque insorto per chiedere l’annullamento dei citati provvedimenti. Con il medesimo mezzo di tutela, parte ricorrente chiede altresì il risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente patiti in ragione degli avversati provvedimenti, quantificati in misura pari al mancato introito del compenso spettante ai componenti del Collegio dei revisori del Comune di Palermo per il triennio 2020/2023.
L’impugnazione è affidata alle seguenti doglianze:
- Violazione di legge e, in particolare, dell'art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241 (omesso avviso dell'avvio del procedimento);
- Violazione di legge e, in particolare, dell'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 (mancanza o insufficienza della motivazione). Eccesso di potere per errata/illegittima/arbitraria interpretazione del concetto di “ente locale”;
- Violazione del Principio di buona fede e affidamento del terzo.
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta di non aver potuto partecipare al procedimento definito con il provvedimento impugnato, adottato senza la previa comunicazione di avvio del procedimento