TAR Roma, sez. 2Q, decreto presidenziale 2013-03-04, n. 201304461

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, decreto presidenziale 2013-03-04, n. 201304461
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201304461
Data del deposito : 4 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05979/2008 REG.RIC.

N. 04461/2013 REG.PROV.PRES.

N. 05979/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5979 del 2008, proposto da:
S K M K, rappresentata e difesa dall'avv. A F, con domicilio eletto presso A F in Roma, via P. Leonardi Cattolica, 3;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Roma e Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del diniego di riconoscimento dello status di rifugiato (istanza irricevibile);


Visto il ricorso e i relativi allegati;

VISTO la richiesta, depositata in data 3 luglio 2012, prot. n. 43464, con la quale l’Avv. A F chiede la liquidazione del compenso spettante per l’attività svolta in favore della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decisione dell’apposita Commissione n.72 del 12 maggio 2008;

VISTO l’art. 82 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) come modificato dall’art. 1, comma 322, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311;

VISTO gli artt. 8 e 130 del sopracitato D.P.R. n. 115/2002;

VISTO il D.M. 8 aprile 2004 n. 127;

VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge n. 248/2006;

VISTO l’art. 9 capo III del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012;

VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012;

VALUTATO la concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, l’opera prestata dal difensore nonché la natura e complessità della causa in relazione ad analoghi precedenti;

CONSIDERATO l’ordinanza cautelare di accoglimento nonché la sentenza n. 5088 del 5 giugno 2012 di improcedibilità, con compensazione delle spese;

TENUTO CONTO dei valori di riferimento di cui alla tabella A nonché dell’art. 9 del citato D.M. 140/2012 e dei recenti provvedimenti in materia di stabilizzazione finanziaria, che hanno introdotto importanti misure di contenimento delle spese nel settore pubblico;

RITENUTO congruo, per tutto quanto sopra, liquidare in favore dell’avv.to A F il compenso indicato nel dispositivo;


Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi