TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-08-11, n. 202313273
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Testo completo
Pubblicato il 11/08/2023
N. 13273/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02221/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2221 del 2022, proposto da
AL RI, rappresentato e difeso dall’avvocato Benedetta Lubrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del difensore in Roma, Via Flaminia, 79;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Direzione generale per il personale militare – II Reparto – 4^ Divisione;
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – I Reparto – Ufficio 1;
per l’annullamento
- del provvedimento del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – II Reparto – 4^ Divisione del 21 dicembre 2021, con il quale è stata rigettata la richiesta del ricorrente di essere collocato in aspettativa non retribuita o in posizione di fuori ruolo per un anno oppure di fruire altro analogo istituto previsto dall’ordinamento, al fine di assumere l’incarico di dirigente dell’Area sedi periferiche – sede di Crotone dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- di tutti gli atti comunque connessi e coordinati, anteriori, conseguenti e presupposti al suddetto diniego, tra i quali la “ lettera del Reparto 1° - Ufficio 1° avente prot. n° 150369 in data 03.12.2021 e rivolta sia a Persomil - Direzione Generale per il Personale Militare reparto II Divisione IV che a Maripers Direzione Impiego personale Militare Marina - I Dipartimento ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. AL RI, ufficiale della Marina militare con il grado di capitano di fregata del ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto, ha impugnato nel presente giudizio – unitamente all’atto antecedente richiamato in epigrafe – il provvedimento della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa prot. n. M_D GMIL REG2021 0547227 del 21 dicembre 2021. Mediante il predetto provvedimento, è stato negato l’accoglimento dell’istanza del ricorrente volta a ottenere il collocamento in aspettativa, fuori ruolo o altro istituto, per lo svolgimento dell’incarico di dirigente dell’Area sedi periferiche dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio – sede di Crotone, con contratto a tempo pieno e determinato della durata di un anno.
2. Secondo quanto risulta agli atti del giudizio, a far data dal 1° febbraio 2019, l’ufficiale ha svolto, quale esperto nazionale distaccato, l’incarico di “project officer for pollution response services” presso l’European Maritime Safety Agency (EMSA), con sede a Lisbona.
Il predetto incarico, a seguito di reiterate proroghe del distacco, l’ultima delle quali disposta il 22 ottobre 2021, era destinato a concludersi il 31 gennaio 2023.
Con nota del 23 novembre 2021, l’ufficiale ha informato il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto di essere risultato vincitore del concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno, per la durata di un anno, del dirigente dell’Area sedi periferiche – sede di Crotone dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio. Con la medesima nota, il militare ha reso nota, inoltre, la propria volontà di accettare l’incarico, con inizio previsto nel mese di gennaio 2022, e ha chiesto quindi l’interruzione del regime di missione prolungata all’estero e la concessione di un periodo di fuori ruolo di un anno, eventualmente rinnovabile, o, in subordine, di aspettativa non retribuita oppure di altro istituto previsto dall’ordinamento, in modo da poter rientrare nell’Amministrazione della difesa al termine dell’attività presso l’Autorità di sistema portuale.
Il Comando generale ha trasmesso l’istanza alla Direzione generale per il personale militare con nota del 3 dicembre 2021, nella quale ha sottolineato che “ (...) la posizione di “ Project Officer for pollution response ” ricoperta dal CF ER quale Esperto Nazionale Distaccato presso l’Agenzia Europea EMSA riveste una particolare valenza per gli interessi nazionali nel settore dei trasporti marittimi, la cui importanza è stata, da ultimo ribadita in sede di proroga del distacco autorizzato in data 22 ottobre 2021 u.s. (...). Infatti, nel valutare l’opportunità della proroga dell’Ufficiale nell’incarico, si è rimarcato l’estremo interesse nazionale al mantenimento della posizione che, nella non auspicabile ipotesi di accoglimento dell’istanza, rimarrebbe vacante con la conseguente duplice perdita per il Corpo della posizione e dell’esperienza in essa maturata. Per tali ragioni si esprime parere assolutamente negativo all’accoglimento dell’istanza di interruzione della missione estera. Similmente, per quanto attiene alla richiesta di aspettativa per un anno, si esprime analogo parere negativo, per le medesime ragioni di cui sopra, alle quali va aggiunta la considerazione che l’incarico presso l’AdSP di Gioia Tauro, (cui aspira l’ufficiale) non riveste alcun interesse, neanche indiretto, per questa Amministrazione che, com’è noto, persegue pubblici interessi del tutto distinti da quelli attribuiti alle Autorità di Sistema Portuale ”.
Con provvedimento del 21 dicembre 2021, la Direzione generale ha negato l’accoglimento dell’istanza presentata dal ricorrente, evidenziando “ (...) che la normativa in vigore (combinato disposto dagli artt. 884 e 894 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66) non prevede la possibilità di fruire dell’istituto dell’aspettativa per lo svolgimento di attività/impieghi non compatibili con lo status di Ufficiale ”. Si è, inoltre, aggiunto “ (...) che per quanto concerne la richiesta di concessione dell’istituto del “fuori ruolo per un anno (…) ovvero di altro istituto previsto dall’ordinamento in modo da poter rientrare nell’Amministrazione di origine al termine dell’impiego presso la predetta Adsp” si rappresenta che gli istituti, in particolare, previsti dall’Art. 884, comma 2, lettera i-bis) e dall’Art. 891 del citato Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 non sono sottesi ad istanza di parte nel senso che sono discendenti da specifiche procedure istruttorie avviate, a seconda dei casi, dall’Amministrazione di appartenenza o dall’Autorità richiedente ”.
Successivamente, l’ufficiale ha domandato e ottenuto di cessare dal servizio permanente e di essere collocato nella categoria del complemento, a decorrere dal 1° marzo 2022.
3. Con ricorso notificato il 18 febbraio 2022 e depositato il successivo 2 marzo, il sig. RI ha impugnato il provvedimento di diniego del 21 dicembre 2021, unitamente alla nota del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto del 3 dicembre 2021, deducendo plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
3.1. Con riguardo al diniego dell’aspettava, la parte ha sostenuto che dal tenore dell’articolo 884 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si evincerebbe che il predetto istituto presenta un’ampia portata, tanto da poter trovare applicazione anche per soddisfare esigenze private.
D’altro canto – mediante il richiamo all’articolo 26 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che rimanda all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – il legislatore ha previsto l’aspettativa anche per assumere incarichi dirigenziali conferiti da amministrazioni pubbliche diversa da quella di appartenenza. Anche a voler ritenere – con una non condivisibile interpretazione riduttiva – che la disposizione normativa si riferisca ai soli incarichi di funzioni dirigenziali di Segretario generale e di direzione degli uffici di livello dirigenziale, rileverebbe la circostanza che al sig. RI sarebbero demandate, presso l’Autorità di sistema portuale, mansioni sostanzialmente analoghe a quelle normalmente conferite al Segretario generale; incarico, quest’ultimo, per il quale l’articolo 6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 prevede espressamente il conferimento in favore di dipendenti pubblici da collocare in aspettativa.
Sotto altro profilo, il ruolo che il ricorrente sarebbe chiamato a svolgere sarebbe strettamente collegato alla sua professionalità, tenuto conto del fatto che le funzioni demandategli quale dirigente dell’Autorità di sistema portuale vengono affidate, nei porti in cui non vi sia un’Autorità di sistema portuale, proprio ai comandanti delle Capitanerie di porto (denominate Autorità marittime). Ciò dimostrerebbe anche l’utilità per l’Amministrazione della difesa dell’arricchimento del bagaglio professionale dell’ufficiale derivante dallo svolgimento dell’incarico.
Il provvedimento impugnato sarebbe viziato, inoltre, per difetto di motivazione, essendosi limitato a rigettare l’istanza, senza esprimere le ragioni, attinenti alle esigenze funzionali dell’Amministrazione, sulla cui base il diniego è stato adottato; ragioni non evincibili neppure dalla presupposta nota del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.
In particolare, non costituirebbe un’effettiva motivazione e non sarebbe pertinente nel caso in esame l’affermazione secondo la quale l’aspettativa non sarebbe fruibile per lo svolgimento di incarichi non compatibili con lo status di ufficiale. E ciò in quanto non esisterebbe alcun profilo di incompatibilità di funzioni, ma, anzi,