TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-06-21, n. 202400589

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-06-21, n. 202400589
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202400589
Data del deposito : 21 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2024

N. 00589/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00596/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 596 del 2017, proposto da
Palumbo Ancona Shipyard Isa S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati M R, G R, con domicilio eletto presso lo studio Stefania Toninel in Ancona, viale della Vittoria 27;

contro

Inps, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, F F, S M, G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A C in Ancona, Avvocatura Inps via S. Martino 23;

Inps - Istituto Nazionale Previdenza Sociale Sede di Ancona, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) della deliberazione dell'INPS n. 14¬1/2017;
b) del provvedimento di rigetto dell'INPS, sede di Ancona, n. 030682¬55¬36/03-000001/10000001 del 26.9.2016 di rigetto della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale;
c) di ogni altro atto presupposto connesso e conseguenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2024 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con istanza depositata in data 8 agosto 2016 la ricorrente, che si è resa acquirente in data 1 agosto 2016 di un cantiere gestito da ISA Group Srl. fermo da oltre un anno, ha richiesto all’INPS di Ancona la concessione di un periodo di CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) per tutti i dipendenti della Società, costituiti in n. 101 lavoratori per il periodo dal 1 agosto 2016 al 3 settembre 2016.

All’istanza veniva allegata la documentazione costituita dalla richiesta di incontro rivolta dalla Società alle OO.SS. in data 1 agosto2016 e dal verbale di consultazione sindacale del 1 agosto 2016. Si metteva in evidenza che, per ragioni congiunturali, correlate all’acquisizione del cantiere avvenuta solo il giorno prima (rogito del 1 agosto 2016) - la cui produzione risultava totalmente ferma da oltre un anno con le maestranze in CIGS - le attività produttive non avrebbero potuto essere riprese immediatamente a causa delle necessarie attività di verifica degli impianti e della loro graduale messa in funzione. Si riportava altresì che il cantiere era fermo da tempo avendo la società cessionaria goduto di un periodo di CIGS a zero ore per tutto il personale per il periodo dal 3 agosto 2015 al 2 agosto 2016 (quest’ultima aveva già aperto la procedura di concordato dal precedente 7 maggio 2015). La società dichiarava di avere necessità di un breve periodo di tempo per attuare una revisione dei luoghi di lavoro, degli impianti e dei macchinari, prima di consentire la ripresa delle attività lavorative con il graduale rientro in servizio delle maestranze e l’avvio della produzione. Veniva altresì messo in evidenza che i lavoratori non avevano monte ferie e permessi.

Con il provvedimento in data 26 settembre 2016, n. 0306825536/03000- 001/10000001, la sede INPS di Ancona rigettava la richiesta di accedere alla CIGO in quanto “La riduzione dell’attività lavorativa risulta connessa a una strutturale situazione aziendale per la quale non è ammessa l’integrazione salariale”.

Avverso il provvedimento la società proponeva ricorso in via amministrativa, rigettato dall’INPS con deliberazione n. 1461, adottata nella seduta in data 4 settembre 2017.

I provvedimenti di diniego di accesso alla CIGO e di rigetto del ricorso amministrativo sono impugnati per i seguenti motivi.

1) Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e del DM. 15 aprile 2016, n. 95442, ed in particolare dell’art.

9. Illogicità, difetto e carenza di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per presupposto erroneo. Si osserva che la ricorrente Palumbo si è resa acquirente del cantiere ISA Group Srl attraverso un lungo iter che ha visto coinvolto il Tribunale di Ancona, l’Autorità Portuale di Ancona, le OO.SS. e la Regione Marche, ciascuno per i propri ambiti di competenza. In particolare, in seguito all’accesso alla procedura di ISA Group Srl, Palumbo Group S.p.A., ha presentato agli organi della procedura concordataria una offerta irrevocabile di acquisto definitivamente riepilogata con atto del 20 maggio 2016 per acquistare, per sé o per persona giuridica da nominare, il complesso aziendale. Nel corso dell’espletamento dell’esame congiunto ai sensi dell’art. 47 c. 2 L. n. 428/1990, è emerso che tutte le maestranze della Isa Group, in numero di 101 unità, risultavano collocate in CIGS per crisi aziendale con scadenza il 2 agosto 2016. In data 18 luglio 2016 si è svolto l’incontro per l’esame congiunto ed è stato sottoscritto un accordo che prevedeva: a) la prosecuzione di tutti i rapporti di lavoro dei lavoratori in forza alla ISA Group Srl alla data della cessione di azienda in misura di 101 unità e il graduale rientro al lavoro di 50 dipendenti entro 12 mesi dall’atto notarile di trasferimento e, nel caso di acquisizione di un nuovo ordine, il rientro di ulteriori 10/20 dipendenti.

Si sostiene quindi che la ricorrente. nel momento in cui ha proposto la sua istanza di CIGO non presentava affatto una “strutturale situazione aziendale” di per sé ostativa alla concessione del beneficio della CIGO, dal momento che esisteva un piano industriale e di investimenti che prevedeva la realizzazione entro 12 mesi di due yacht almeno e una complessiva strategia di rilancio del cantiere. In sintesi i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in ragione della acquisizione del cantiere totalmente fermo da oltre un anno fino al giorno precedente la richiesta di CIGO, della impossibilità della immediata ripresa dell’attività lavorativa e dell’esistenza di un valido piano di rilancio ed investimenti.

b) Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e del d.m. 15 aprile 2016, n. 95442, ed in particolare dell’art.

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