TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-07-19, n. 201708724

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-07-19, n. 201708724
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201708724
Data del deposito : 19 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2017

N. 08724/2017 REG.PROV.COLL.

N. 14525/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14525 del 2016, proposto da:
G C, rappresentata e difesa dagli avvocati R S, P P, M U, con domicilio eletto presso lo studio P P in Roma, Lungotevere dei Mellini,24;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'ottemperanza

della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma resa sul procedimento n. 11891/10 con conseguente riconoscimento del diritto alla nomina nel posto per il quale la ricorrente è stata dichiarata vincitrice (infermiera professionale presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria)


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2017 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con atto (n. 1425/2016) la sig.ra G C ha adito questo Tribunale per l’ottemperanza della sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione lavoro, n. 1819/2014, passata in giudicato al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della Amministrazione resistente di conformarsi al giudicato con conseguente assegnazione della ricorrente allo svolgimento delle funzioni di tecnico infermiere Area II, posizione economica F2 e per la dichiarazione di nullità di tutti gli atti emessi in violazione del suddetto giudicato, tra cui la nota ministeriale del 2.11.2016 e del provvedimento del 22.9.2016, ivi richiamato, con cui il Ministero della giustizia ha comunicato alla ricorrente medesima di aver proceduto al suo inquadramento nel profilo professionale di assistente amministrativo in luogo del profilo tecnico di infermiere Area II, F2.

Espone che con la succitata sentenza della Corte d’Appello di Roma è stato accertato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione intimata che non aveva provveduto alla sua assunzione, benché vincitrice, sin dal 2007, del concorso pubblico per il reclutamento di 90 infermieri professionali nella posizione economica “B”, con conseguente obbligo del Ministero della giustizia a provvedere all’immediato assunzione della ricorrente medesima nel posto per il quale era stata dichiarata vincitrice (Area B, posizione economica B2, profilo professionale tecnico - infermiere professionale presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria C.C.N.L. comparto Ministeri) con decorrenza 8.10.2010.

Lamenta l’elusione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Roma atteso che:

-è stata assunta in data 19 gennaio 2015 presso il Ministero della giustizia con la qualifica di assistente tecnico infermiere, Area II, F2, con assegnazione presso la casa circondariale di Trento con la qualifica di tecnico infermiere Area II, F2;

- con nota del 3 dicembre 2015 l’Amministrazione resistente ha dichiarato di non aver ancora consentito alla ricorrente medesima lo svolgimento delle funzioni del profilo di tecnico infermiere comunicando, invece, l’avvio del procedimento per il mutamento di profilo professionale da tecnico infermiere ad assistente amministrativo, a causa dell’intervenuto trasferimento, con DPCM in data 1 aprile 2008, delle funzioni sanitarie proprie del Ministero della giustizia al Servizio Sanitario Nazionale, ponendosi, in tal modo, in contrasto con il provvedimento giurisdizionale, in epigrafe indicato;

- con atto in data 2 novembre 2016 il Ministero della giustizia ha comunicato alla ricorrente l’intervenuto inquadramento nel profilo di assistente amministrativo, Area II, F2, con presa di servizio fissata per il giorno 3 novembre 2016;

Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia che con articolata memoria ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorso non è suscettibile di positiva definizione.

Occorre osservare, al fine del decidere, che la Corte d’Appello di Roma con la sentenza nell’epigrafe indicata ha respinto l’appello principale proposto dal Ministero della giustizia avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro in data 8.10.2010 che aveva accolto il ricorso proposto dalla ricorrente accertando, previa disapplicazione delle

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