TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-07-19, n. 201708724
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Testo completo
Pubblicato il 19/07/2017
N. 08724/2017 REG.PROV.COLL.
N. 14525/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14525 del 2016, proposto da:
G C, rappresentata e difesa dagli avvocati R S, P P, M U, con domicilio eletto presso lo studio P P in Roma, Lungotevere dei Mellini,24;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma resa sul procedimento n. 11891/10 con conseguente riconoscimento del diritto alla nomina nel posto per il quale la ricorrente è stata dichiarata vincitrice (infermiera professionale presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2017 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto (n. 1425/2016) la sig.ra G C ha adito questo Tribunale per l’ottemperanza della sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione lavoro, n. 1819/2014, passata in giudicato al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della Amministrazione resistente di conformarsi al giudicato con conseguente assegnazione della ricorrente allo svolgimento delle funzioni di tecnico infermiere Area II, posizione economica F2 e per la dichiarazione di nullità di tutti gli atti emessi in violazione del suddetto giudicato, tra cui la nota ministeriale del 2.11.2016 e del provvedimento del 22.9.2016, ivi richiamato, con cui il Ministero della giustizia ha comunicato alla ricorrente medesima di aver proceduto al suo inquadramento nel profilo professionale di assistente amministrativo in luogo del profilo tecnico di infermiere Area II, F2.
Espone che con la succitata sentenza della Corte d’Appello di Roma è stato accertato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione intimata che non aveva provveduto alla sua assunzione, benché vincitrice, sin dal 2007, del concorso pubblico per il reclutamento di 90 infermieri professionali nella posizione