TAR Napoli, sez. II, sentenza 2021-03-18, n. 202101818
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Pubblicato il 18/03/2021
N. 01818/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00335/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 335 del 2017, proposto da
Italmare S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G M, G R, con domicilio eletto presso lo studio G R in Napoli, via Cesario Console 3;
contro
Comune di Mariglianella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Vannella Gaetani, 27;
nei confronti
F F, rappresentato e difeso dagli avvocati O A, E M Z, con domicilio eletto presso lo studio E M Z in Napoli, viale Gramsci, 16;
Giovanni F non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'autorizzazione n. 2/2014 rilasciata al sig. F F dal Comune di Mariglianella per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Mariglianella e di F F;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2021 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del d.l. 137/2020, come modificato dal d.l. 183/20;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la Italmare spa impugna l’autorizzazione n. 2/2014 rilasciata al sig. F F dal Comune di Mariglianella per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per il caso “ in cui si ritenga con essa autorizzata anche la somministrazione di alimenti e bevande mediante food track ”.
Parte ricorrente, a fondamento della propria legittimazione ed interesse, assume che l’autorizzazione alla costruzione dell’impianto di carburanti preveda anche attività non oil quale quella del bar shop per la somministrazione di alimenti e bevande.
Il ricorso è articolato in vari motivi di impugnazione per violazione di legge ed eccesso di potere.
La controinteressata si è costituita e ha eccepito la carenza di legittimazione e/o il difetto di interesse a ricorrere in capo alla Italmare Spa, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso. Anche il Comune si è costituito e ha depositato una memoria per chiedere il rigetto del ricorso.
Dopo la morte del controinteressato Giovanni F, parte ricorrente depositava in data 27 dicembre 2019, atto di riassunzione nei confronti degli eredi.
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione di parte ricorrente, sollevata dal controinteressato e dal Comune resistente.
Essa deve essere respinta.
In base al p.d.c. 42/2013 (doc. 2, allegato al ricorso), la società ricorrente è stata autorizzata alla realizzazione di un impianto carburanti che «è così costituito: […] n. 1 locale destinato a bar-ristoro con annesso piccolo locale cottura […]». La stessa perizia tecnica depositata dal controinteressato, inoltre, dimostra che è stato già realizzato, ancorché allo stato di rustico, il locale bar-ristoro.
Il Comune ha inoltre rilasciato alla ricorrente anche l’autorizzazione unica n. 3/2018, ossia il titolo unico di cui all’art. 9 L. reg. 8/2013 ratione temporis vigente ed ex art. 1, d.Lgs. 32/98, che autorizza l’«esercizio» dell’impianto «secondo la seguente composizione: […] n. 1 locale destinato a bar – ristoro con annesso piccolo locale cottura».
Inoltre, va menzionato l’art. 28, co. 8, d.L. 98/2011, conv. con L. 111/2011 - ripreso in Campania dall’art. 12, co. 1, L. reg. 8/2013 e poi dall’art. 141, L. reg. 7/2020 – che stabilisce che «al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti: a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59».
Parte ricorrente è dunque legittimata sia in quanto potenziale concorrente nell’attività di somministrazione del controinteressato sia, comunque, in virtù del criterio della c.d. vicinitas per quanto attiene, quantomeno, le doglianze di natura urbanistica svolte nel ricorso.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di cui alla motivazione.
Va premesso che in data 22 aprile 2013, il sig. F ha presentato una richiesta di autorizzazione per nuova apertura di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da esercitarsi al piano terra dell’edificio in ubicato in Mariglianella alla Via XI settembre 2001 al civico 29 su una superficie complessiva di mq. 100, di cui mq. 50 adibiti a somministrazione ed il restante 50 mq. A locali di servizio (cucina, magazzino, servizi igienici, uffici ecc.). Il sig. F poi, alla voce “altri locali funzionalmente annessi all’attività”, il F evidenziava l’esistenza di un «camioncino annesso a pubblico esercizio». targato DJ982N (di seguito sostituito con altro camioncino targato AK051TN)
In data 07.11.2014, il Responsabile del SUAP del Comune di Mariglianella (NA) autorizzava, con provvedimento n. 02/2014, alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, indicando come superficie di somministrazione mq 50 e superficie totale dei locali mq 100.
Non sembra dunque che l’autorizzazione 2/2004 menzioni anche come altro locale funzionalmente annesso all’attività anche il furgoncino né che lo abbia espressamente autorizzato.
In ogni caso, tuttavia, per completezza, il Collegio rileva che risulta fondato il secondo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.Lgs. 25.- 8.1991, n. 287 e dell’art. 3 d.P.R. 6.6.2001, n. 380. Difetto e carenza di istruttoria e di motivazione, in quanto la conformità urbanistica non sarebbe stata accertata dal Comune per quanto riguarda l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante food-truck
Il motivo è fondato.
Va preliminarmente rilevato che il sig F allegava al modulo di richiesta al SUAP una relazione Tecnica illustrativa con acclusa planimetria in scala 1:200 nella quale è rappresentato e descritto come la SCIA prevedesse l’installazione di n. 4 pergole e/o gazebo di dimensioni mt.