TAR Firenze, sez. I, sentenza 2017-05-05, n. 201700647
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 05/05/2017
N. 00647/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01590/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1590 del 2011, proposto da:
P S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato G G, con domicilio eletto presso lo studio Marco Tafi in Firenze, via Fra Giovanni Angelico 76;
contro
Comune di Montescudaio in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato M P C, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Lorenzo il Magnifico 83;
per l'annullamento
- della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Montescudaio n. 12 del 14/06/2011 concernente il Regolamento dell'imposta di soggiorno;
- della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Montescudaio n. 13 del 14/06/2011 con cui è stata stabilita l’aliquota di imposta pari a € 1,00 al giorno per persona;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati;
- nonché per la condanna del Comune di Montescudaio al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente ed in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montescudaio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2017 il dott. B M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente espone di essere proprietaria del “Camping Montescudaio” sito nel territorio dell’omonimo comune e di avere ricevuto comunicazione dell’istituzione dell’imposta di soggiorno recante la determinazione dell’importo giornaliero di € 1,00 per persona nel periodo dal 1 ° luglio al 30 settembre 2011
Avverso tale atto si gravava la ricorrente chiedendone l’annullamento e deducendo:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.lgs. n. 23/2011
2. Violazione e falsa applicazione del