TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-06-25, n. 202402317

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-06-25, n. 202402317
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202402317
Data del deposito : 25 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/06/2024

N. 02317/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00116/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 116 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
F D G, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Riposto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Codel - Consorzio per il servizio di depurazione dei liquami tra i Comuni di Giarre - Riposto - Mascali - Fiumefreddo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

PER L'ANNULLAMENTO

della nota prot. n. 25895 del 27.10.2022 del Comune di Riposto; ove occorra, della nota prot. n. 1254 del 26.10.2022 del CODEL; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9/3/2023:

PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO SERBATO

dal Comune di Riposto sull'istanza prot. n. 0008728/2022 del 13.04.2022 avanzata dal ricorrente per il rinnovo della concessione dell'area pubblica a valere anche come rinnovo della convenzione per area ristoro su via Lungomare E. Pantano;

NONCHÉ, IN VIA SUBORDINATA, PER L'ANNULLAMENTO

del presunto provvedimento negativo implicitamente desumibile dalla nota prot. 1927/23 del 19.01.2023, nonché ove occorra, del verbale di sopralluogo congiunto del 06.02.2023, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14/6/2023:

PER L'ANNULLAMENTO

della nota del Comune di Riposto del 13.03.2023 comunicata il 27.03.2023 di “ Riscontro VS Nota Prot. n.2823 del 02/03/2023 Richiesta di rinnovo quinquennale per la Concessione di Occupazione Suolo pubblico - Area Ristoro per attività stagionale ”; della nota dell'11.05.2023 di “ Riscontro VS Nota Prot. n.9178 del 13/04/2023. Ditta: “La Cupola” di Grazioso F.Davide P.I. 05183190874 ”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Riposto e di Codel - Consorzio per il Servizio di Depurazione dei Liquami tra i Comuni di Giarre - Riposto - Mascali - Fiumefreddo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2024 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo, il ricorrente – al quale con provvedimento prot.n. 17942 del 19.10.2017 il Comune di Riposto ha concesso l’uso per anni cinque di un’area pubblica sul lungomare al fine di installarvi un chiosco stagionale - ha chiesto l’annullamento della nota prot. n. 25895 del 27.10.2022 con cui il Comune ha negato il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura, nonchè della nota prot. n. 1254 del 26.10.2022 del Consorzio “CODEL”.

Il ricorrente ha anche chiesto la condanna del Comune di Riposto al risarcimento del danno quantificato in € 57.650,00 pari al decremento del fatturato subito dall’impresa dal periodo compreso dall’1.01.2022 al 30.11.2022 nonché per i costi di produzione nel medesimo periodo.

Avverso i provvedimenti impugnati il ricorrente ha dedotto le seguenti censure: 1. Violazione dell’art.124, cimma 7 d.lgs. 152/2006 – eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, motivazione errata, incongrua ed incompleta, nonché sviamento; 2. Violazione dell’art. 124, comma 7 d.lgs. 152/2006 e dell’art. 16 legge n.241/1990 – eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, motivazione errata, incongrua ed incompleta, nonché sviamento.

2. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha agito per l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza prot. n. 0008728/2022 del 13.04.2022 avanzata per il rinnovo della concessione dell’area demaniale a valere anche come istanza di rinnovo della convenzione per area ristoro su via Lungomare E. Pantano; in via subordinata ha chiesto l’annullamento del presunto provvedimento negativo implicitamente desumibile dalla nota prot. 1927/23 del 19.01.2023 con cui il Comune ha chiesto la riconsegna dell’area.

3. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Riposto ed il Consorzio Codel.

4. Con memoria in data 30 marzo 2023, il Comune resistente ha, in via preliminare, eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sia del ricorso introduttivo che dei motivi aggiunti in quanto il Comune di Riposto - prima con la nota del 19.1.2023 e poi con la nota 7591/2023 (non impugnata), trasmessa il 28.3.2023 - ha comunicato la cessazione della convenzione ed il rigetto dell’istanza di rinnovo della concessione, nel merito ne ha chiesto il rigetto in quanto, in estrema sintesi, l’istanza del ricorrente doveva correttamente qualificarsi come volta al rilascio di una nuova autorizzazione e non come mero rinnovo della precedente

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