TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2014-08-11, n. 201408922

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2014-08-11, n. 201408922
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201408922
Data del deposito : 11 agosto 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10494/2003 REG.RIC.

N. 08922/2014 REG.PROV.COLL.

N. 10494/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10494 del 2003, proposto da:
D P L, rappresentato e difeso dagli avv. G T, A P, con domicilio eletto presso G T in Roma, v.le Castrense, 7;

contro

Croce Rossa Italiana - Cri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

ad ottenere l’adeguamento retributivo in relazione all’avanzamento di grado ed il pagamento delle differenze stipendiali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Croce Rossa Italiana - Cri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2014 il dott. Franco Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con Ricorso (R.G. n. 10494/2003) notificato il 14 ottobre 2003, il Signor Luigi De Prosperis, nella qualità di dipendente della C.R.I., con il grado di Maresciallo Ordinario, azionava, dinanzi a questo Tribunale, l’accertamento del diritto alla corresponsione delle differenze stipendiali dovute in virtù degli avanzamenti di grado, tra cui precipuamente quello della promozione a Maresciallo Ordinario, con decorrenza 21 luglio 1994, nonché interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

Il ricorrente assume – per effetto dell’estensione al personale della C.R.I. della normativa prevista per il personale militare delle Forze Armate – di aver maturato differenze retributive ed altri emolumenti a titolo di indennità, per effetto degli avanzamenti di grado, tutti regolarmente decretati, ma non eseguiti sotto il profilo economico.

Il ricorrente sostiene, altresì di non aver ricevuto il maggior trattamento economico, così come statuito dallo stesso decreto di avanzamento al grado di Maresciallo Ordinario, con decorrenza 21 luglio 1994.

Il ricorrente ha, quindi, concluso per l’accoglimento del Ricorso, previa acquisizione di tutta la documentazione relativa all’avanzamento di grado, con vittoria delle spese e competenze di lite.

Con Decreto Presidenziale n. 7906 del 30.4.2012, il ricorso veniva dichiarato perento, ex art. 1 co.2, allegato 3 D.Lgs n. 104/2010.

Avverso tale Decreto, il ricorrente proponeva opposizione, avendo ancora interesse ala trattazione della causa, stante l’avvenuto deposito, nei termini, dell’istanza di fissazione di udienza,ex art. 9 L.n. 205/2000, nonché dell’istanza di prelievo. Chiedeva, pertanto, la revoca del predetto decreto di perenzione con reiscrizione della causa sul ruolo di merito per la fissazione del’udienza e della sua definizione.

Con Decreto Presidenziale n. 6071 del 20.3.13, veniva revocato il Decreto di perenzione, n. 7906 del 30. 4. 2012 e disposta la reiscrizione del suddetto Ricorso sul ruolo ordinario di merito.

All’Udienza Pubblica del 26.11.2013, il ricorrente insisteva per la fondatezza del proprio diritto alla rideterminazione del trattamento economico in base all’anzianità di grado e di servizio, stante gli artt. 156 e segg. R.D. 10.2.1936 n. 484, non applicati dalla C.R.I. che non ha ancora provveduto alla liquidazione degli importi dallo stesso decretati.

Con Ordinanza collegiale n. 10757 dell’11.12.13, assunta alla predetta Udienza Pubblica del 26.11.13, il Collegio disponeva attività istruttoria per acquisire l’intera documentazione relativa all’avanzamento di grado del ricorrente e rinviava le parti alla Udienza Pubblica del 17.6.2014 per la definizione del merito della controversia.

Con memoria conclusionale (depositata il 14.5.2014) il ricorrente insisteva sulle proprie difese, sostenendo l’erroneità della determinazione del calcolo delle somme dovute, non avendo l’Amministrazione tenuto conto della anzianità giuridica maturata il 21.7.1994, necessaria per la promozione a grado di Maresciallo Ordinario. Insisteva, altresì, per la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio.

Per resistere all’impugnativa,si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato, che ha contestato la pretesa del ricorrente, circa l differenze stipendiali ritenute dovute a seguito della promozione al grado di Maresciallo Capo. L’Amministrazione avrebbe corrisposto il trattamento del nuovo grado, non già dalla data del 21luglio 1994 – come richiesto dall’istante – bensì dalla data del brevetto di promozione (aprile 2007) come previsto dagli artt. 131/159 e 168 R.D. n. 484/1936, ove è sancito il principio generale secondo cui “a seguito di una promozione al grado superiore, il relativo trattamento economico deve decorrere dalla data del provvedimento di promozione”.

L’Amministrazione intimata, forte di aver correttamente erogato al ricorrente quanto dovuto, sia a titolo di arretrati di grado a seguito di promozione, sia a seguito dell’applicazione dei miglioramenti economici contrattuali, ha chiesto il rigetto del gravame.

Alla Pubblica Udienza del 17 giugno 2014, su richiesta dei difensori delle parti presenti, come da verbale, il Ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Il ricorso in esame, come indicato in epigrafe ed in fatto, ha ad oggetto l’accertamento del diritto – in favore di tal Luigi De Prosperis, dipendente della C.R.I. con il grado di Maresciallo Ordinario – alla corresponsione delle differenze retributive dovute in virtù degli avanzamenti di grado, tra cui precipuamente quello della promozione a Maresciallo Ordinario, con decorrenza 21.7.1994, nonché interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

Il ricorrente assume – per effetto dell’estensione al personale della C.R.I. della normativa prevista per il personale militare delle Forze Armate – di aver maturato differenze retributive ed altri emolumenti per effetto degli avanzamenti di grado, tutti regolarmente decretati, ma non corrisposti sotto il profilo economico. Il ricorrente deduce, in sostanza, l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione, per non aver ricevuto il maggior trattamento economico, così come statuito dallo stesso Decreto di avanzamento al grado di Maresciallo Ordinario, con decorrenza 21.7.1994.

Il ricorso è destituito di fondamento.

La pretesa azionata dal ricorrente, volta ad ottenere le differenze stipendiali richieste, non avendo l’Amministrazione tenuto conto della anzianità giuridica, maturata il 21.7.94, necessaria per la promozione al grado di Maresciallo Ordinario, è smentita dalle difese e dalla documentazione prodotta in giudizio dall’Avvocatura Erariale, che ha congruamente comprovato di aver correttamente corrisposto il trattamento del nuovo grado (di Maresciallo Ordinario) non già dalla data del 21 luglio 1994 – come preteso dall’istante – bensì dalla data del brevetto di promozione (aprile 2007) come previsto dagli artt. 131, 159 e 168 R.D. n. 484 del 1936, ove è sancito il principio generale secondo cui, “a seguito di una promozione al grado superiore, il relativo trattamento economico deve decorrere dalla data del provvedimento di promozione”.

L’argomento in discussione – relativo alla decorrenza assegni – ha evidenziato, negli ultimi anni, presso la C.R.I. una prassi operativa generalizzata che ha riconosciuto al personale promosso il trattamento economico dovuto, con decorrenza retroattiva alla data di maturazione dell’anzianità assoluta. Tale prassi è stata oggetto di interventi censori da parte dei Ministeri vigilanti, che ne hanno statuito l’illegittimità sulla scorta della normativa vigente (ossia artt. 131, 159 e 168 R.D. n. 484/1936) circa la decorrenza degli effetti economici per la promozione al grado superiore. Tale decorrenza va correlata alla data del provvedimento di promozione (decreto o brevetto che sia) indipendentemente dalla data di anzianità giuridica riconosciuta per il nuovo grado.

Il criterio generale di cui alle norme (citate) del R.D. n. 484/1936 definisce, con chiarezza e puntualità i termini di decorrenza ordinaria di trattamento economico, in caso di promozione, a cui bisogna far riferimento;
la eventuale facoltà di derogare agli ordinari termini non può che rimanere confinata a casi eccezionali. Nella fattispecie la pretesa del ricorrente, volta ad ottenere la decorrenza retroattiva della propria promozione, è priva di fondamento, in quanto adottata in via generalizzata per tutti gli avanzamenti di grado, per mere ragioni di speditezza nell’espletamento delle relative procedure amministrative.

Conclusivamente, può ribadirsi l’infondatezza della pretesa oggetto del presente giudizio, stante l’esatto operato dell’Amministrazione intimata circa i tempi di decorrenza del trattamento economico che si fonda sui seguenti principi : a) il trattamento economico derivante da un avanzamento di carriera decorre dalla data del provvedimento formale, con cui il nuovo grado è riconosciuto;
b) il riconoscimento economico per la promozione del nuovo grado non può che decorrere dalla data in cui il militare l’ha assunto, in quanto solo da tale data il militare promosso può aver esercitato le responsabilità connesse.

Il ricorso deve essere, dunque, respinto.

Sussistono validi motivi per compensare, tra le parti, le spese di lite.

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