TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-12-31, n. 202201987

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-12-31, n. 202201987
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202201987
Data del deposito : 31 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/12/2022

N. 01987/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01125/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1125 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Corpo Forestale dello Stato, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, con sede in Venezia, San Marco 63;



nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- del decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato, Ispettorato Generale, Servizio Centrale per la gestione delle risorse umane, Servizio IV, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, pubblicato in data -OMISSIS-sul Supplemento al Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato, nella parte in cui, in applicazione della Legge Delega n. 124/2015 e del D.Lgs. n. 177/2016 di riorganizzazione (“soppressione”) del Corpo Forestale dello Stato, ha destinato il ricorrente all’Arma dei Carabinieri; - del Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato, Ispettorato Generale, Servizio Centrale per la gestione delle risorse umane, Servizio IV, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, pubblicato in data -OMISSIS-sul Supplemento al Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato, nella parte in cui, in applicazione della Legge Delega n. 124/2015 e del D.Lgs. n. 177/2016, di riorganizzazione (“soppressione”) del Corpo Forestale dello Stato, non ha destinato il ricorrente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

- di ogni altro provvedimento o atto connesso, presupposto o consequenziale a quelli sopra indicati, allo stato non conosciuto e non conoscibile, ivi compresa la Nota 27 settembre 2016, n. -OMISSIS-, provvedimento non conosciuto e non posseduto dal ricorrente, il quale sembrerebbe abbia adottato dei criteri per l’assegnazione del personale illegittimi in quanto contrari alla normativa di settore sopra richiamata.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2022 il dott. N B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente espone di essere stato un ispettore del Corpo Forestale dello Stato facente parte del personale aero-navigante con funzioni antincendio e che a seguito della soppressione del Corpo disposto con l’art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ed il successivo D.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, recante norme in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, è stato assegnato all’Arma dei Carabinieri.

Il ricorso inizialmente è stato proposto avanti al T.A.R. Lazio, Roma, il quale con ordinanza collegiale della Sez. II ter , 6 ottobre 2020, n. -OMISSIS-, ha declinato la competenza territoriale in favore di questo Tribunale presso il quale la causa è stata ritualmente riassunta.

2. Il ricorrente impugna i decreti del Capo del Corpo Forestale dello Stato -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, nella parte in cui lo hanno rispettivamente destinato all’Arma dei Carabinieri, ed escluso dall’assegnazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Con il primo motivo il ricorrente deduce che negli ultimi cinque anni antecedenti alla soppressione del Corpo Forestale dello Stato, come risulta dallo stato matricolare, ha svolto in modo prevalente l’attività di spegnimento incendi e che pertanto avrebbe dovuto essere assegnato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in applicazione l’art. 12, comma 2, lett. c, del D.lgs. n. 177 del 2016.

Il ricorrente sul punto evidenzia che il menzionato art. 12 ha demandato al Capo del Corpo Forestale dello Stato il compito di individuare, per ruolo di appartenenza, sulla base dello stato matricolare e della ulteriore documentazione attestante il servizio prestato, a quale Amministrazione assegnare ciascuna unità di personale in base a tre diversi criteri.

L’art. 12, comma 2, lett. a), n. 2, con un primo criterio ha previsto che fossero prioritariamente interessate le unità di personale che al momento dell’entrata in vigore del decreto erano assegnate allo svolgimento di specifiche funzioni nelle attività dei centri operativi antincendio boschivo (COAB), o dei nuclei operativi speciali e di protezione civile (NOS), o delle linee volo dedicate o impiegate per le specifiche attività, nella consistenza indicata nella tabella A di cui al comma 1 ovvero nel centro operativo aereo unificato (COAU).

L’art. 12, comma 2, lett. b), n.

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