TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-12-31, n. 202201987
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 31/12/2022
N. 01987/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01125/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1125 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Corpo Forestale dello Stato, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, con sede in Venezia, San Marco 63;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato, Ispettorato Generale, Servizio Centrale per la gestione delle risorse umane, Servizio IV, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, pubblicato in data -OMISSIS-sul Supplemento al Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato, nella parte in cui, in applicazione della Legge Delega n. 124/2015 e del D.Lgs. n. 177/2016 di riorganizzazione (“soppressione”) del Corpo Forestale dello Stato, ha destinato il ricorrente all’Arma dei Carabinieri;- del Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato, Ispettorato Generale, Servizio Centrale per la gestione delle risorse umane, Servizio IV, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, pubblicato in data -OMISSIS-sul Supplemento al Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato, nella parte in cui, in applicazione della Legge Delega n. 124/2015 e del D.Lgs. n. 177/2016, di riorganizzazione (“soppressione”) del Corpo Forestale dello Stato, non ha destinato il ricorrente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- di ogni altro provvedimento o atto connesso, presupposto o consequenziale a quelli sopra indicati, allo stato non conosciuto e non conoscibile, ivi compresa la Nota 27 settembre 2016, n. -OMISSIS-, provvedimento non conosciuto e non posseduto dal ricorrente, il quale sembrerebbe abbia adottato dei criteri per l’assegnazione del personale illegittimi in quanto contrari alla normativa di settore sopra richiamata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2022 il dott. N B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente espone di essere stato un ispettore del Corpo Forestale dello Stato facente parte del personale aero-navigante con funzioni antincendio e che a seguito della soppressione del Corpo disposto con l’art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ed il successivo D.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, recante norme in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, è stato assegnato all’Arma dei Carabinieri.
Il ricorso inizialmente è stato proposto avanti al T.A.R. Lazio, Roma, il quale con ordinanza collegiale della Sez. II ter , 6 ottobre 2020, n. -OMISSIS-, ha declinato la competenza territoriale in favore di questo Tribunale presso il quale la causa è stata ritualmente riassunta.
2. Il ricorrente impugna i decreti del Capo del Corpo Forestale dello Stato -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, nella parte in cui lo hanno rispettivamente destinato all’Arma dei Carabinieri, ed escluso dall’assegnazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Con il primo motivo il ricorrente deduce che negli ultimi cinque anni antecedenti alla soppressione del Corpo Forestale dello Stato, come risulta dallo stato matricolare, ha svolto in modo prevalente l’attività di spegnimento incendi e che pertanto avrebbe dovuto essere assegnato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in applicazione l’art. 12, comma 2, lett. c, del D.lgs. n. 177 del 2016.
Il ricorrente sul punto evidenzia che il menzionato art. 12 ha demandato al Capo del Corpo Forestale dello Stato il compito di individuare, per ruolo di appartenenza, sulla base dello stato matricolare e della ulteriore documentazione attestante il servizio prestato, a quale Amministrazione assegnare ciascuna unità di personale in base a tre diversi criteri.
L’art. 12, comma 2, lett. a), n. 2, con un primo criterio ha previsto che fossero prioritariamente interessate le unità di personale che al momento dell’entrata in vigore del decreto erano assegnate allo svolgimento di specifiche funzioni nelle attività dei centri operativi antincendio boschivo (COAB), o dei nuclei operativi speciali e di protezione civile (NOS), o delle linee volo dedicate o impiegate per le specifiche attività, nella consistenza indicata nella tabella A di cui al comma 1 ovvero nel centro operativo aereo unificato (COAU).
L’art. 12, comma 2, lett. b), n. 2, con un secondo criterio ha previsto che dovesse tenersi conto “ dell'anzianità nella specializzazione di direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) e, a parità di anzianità nella specializzazione, della minore età anagrafica ”.
L’art. 12, comma 2, lett. c), con un terzo e residuale criterio, ha previsto che, qualora in base ai criteri sopra specificati le unità assegnate alle Amministrazioni di cui al comma 1 siano in numero inferiore ai contingenti stabiliti nella tabella A, si debba altresì tener conto “ fino alla concorrenza dei medesimi contingenti, delle attività svolte in via prevalente negli ultimi cinque anni ”.
Il ricorrente evidenzia che l’Amministrazione con il decreto impugnato ha assegnato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco solo 39 unità di personale sulla base dei sopra citati criteri, rispetto alle 96 unità relative alle qualifiche degli ispettori (di interesse per il ricorrente), previste dalla tabella A allegata al predetto decreto legislativo.
L’ulteriore selezione del personale assegnato ai posti residui sarebbe avvenuta sulla base del criterio “ delle abilitazioni operative per i piloti e delle certificazioni e/o dei corsi di manutenzione aeronautica per gli specialisti ” (individuato nella nota 27 settembre 2016, n. -OMISSIS-).
Il ricorrente, deducendo di possedere le caratteristiche richieste dal secondo criterio di cui all’art. 12, comma 2, lett. b), n. 2 del D.lgs. n. 177 del 2016, in via principale lamenta l’illegittimità del provvedimento che non lo ha individuato come idoneo a ricoprire le posizioni assegnate sulla base di una erronea valutazione dei propri titoli di servizio. Osserva ancora che l’assegnazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ben potrebbe avvenire in eccedenza rispetto al contingente predeterminato, che andrebbe considerato suscettibile di progressivo adeguamento.
3. Nel ricorso è proposto un secondo motivo in via subordinata.
Il ricorrente sostiene che la tabella A allegata al D.lgs. n. 177 del 2016, nel limitare a sole 96 le unità, delle 196 presenti nel Corpo Forestale dello Stato, del personale aero-navigante da trasferire al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è incostituzionale per contrasto con gli articoli 2, 3 e 76 della Costituzione, per violazione del principio di ragionevolezza e per eccesso di delega, in quanto è stato violato il criterio direttivo sancito dall’art. 8, comma 1, della legge delega n. 124 del 2015, in base al quale nelle assegnazioni avrebbero dovuto essere fatte salve “ le competenze del medesimo Corpo Forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con (…) la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale ”.
4. L’Amministrazione, alla quale l’atto di riassunzione è stato ritualmente notificato, si è costituita in giudizio con memoria di forma.
5. Alla pubblica udienza del 21 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo.
Si deve anzitutto premettere che la Sezione, decidendo altra analoga controversia (Sez. I, 8 novembre 2021, n. 1337), abbia accertato come il personale del Corpo Forestale dello Stato sia stato pressoché interamente assegnato all’Arma dei Carabinieri (più del 90% del totale), e trasferito “ solo in via di eccezione e con esplicito riferimento ad alcune limitate e specifiche funzioni già svolte, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della Guardia di Finanza, nonché al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono state destinate complessivamente 390 unità, comprensive del personale aeronavigante nella consistenza di 96 unità, necessarie per lo svolgimento della funzione trasferita di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei.
A fronte del riscontro di alcune difficoltà nella concreta applicazione dei criteri previsti dall’art. 12 del D.lgs. n. 177 del 2016, per individuare dal complesso del personale le unità da trasferire al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’Amministrazione ha consultato il Consiglio di Stato il quale con parere della Commissione speciale del 14 ottobre 2016, ha chiarito che i criteri enucleati dal predetto art. 12 sono in un rapporto di gradualità […]”.
In particolare, con parere 14 ottobre 2016, n. 2112, il Consiglio di Stato ha precisato come “ i criteri enucleati nelle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’art. 12 siano in rapporto di gradualità, con una palese priorità di quello espresso alla lettera a), finalizzato, come già considerato nell’esame del quesito n. 1, ad attuare il principio della necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale ”.
Di conseguenza, “ i criteri indicati alle lettere b) e c), a prescindere dalla formulazione introduttiva, hanno entrambi carattere aggiuntivo e operano in funzione subordinata e sequenziale rispetto ai criteri di cui alla lettera a), in guisa che alle successive lettere b) e c) si può fare ricorso via via che i criteri precedenti non siano risultati risolutori ”.
7. Sulla base di tali premesse appare fondato il rilievo secondo il quale, esaurita l’applicazione del primo criterio, l’Amministrazione, in ossequio al secondo criterio selettivo, avrebbe dovuto procedere a valutare la complessiva anzianità nella specializzazione di direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) ai fini dell’inclusione nel contingente assegnato alla Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Il ricorrente, infatti, documenta (vd. doc. 18) di aver svolto con continuità l’attività di lotta attiva agli incendi: è stato impiegato dall’aprile 2001 al 30 settembre 2010 presso il Centro Operativo Antiincendio Boschivo (in seguito, AIB) di -OMISSIS-, con assegnazione dal 1° ottobre 2010 fino al 2016, presso la sede staccata di -OMISSIS- C.O.A. (Centro Operativo Aeromobile). Nel 2016 il ricorrente è stato poi assegnato all’attività di spegnimento con elicottero AB 412: nel mese di febbraio in Sicilia a -OMISSIS-;ad ottobre a -OMISSIS-;a luglio e ad agosto a -OMISSIS-. Ha partecipato all’attività di spegnimenti incendi a luglio 2012 con impiego a -OMISSIS-, ad agosto 2014 a -OMISSIS-, da aprile a giugno 2016 a -OMISSIS-;a luglio e ad agosto 2016 a -OMISSIS-;a ottobre 2016 a -OMISSIS-;a novembre 2016 a -OMISSIS-;a dicembre 2016 a -OMISSIS-.
Il ricorrente vanta, quindi, una pluriennale esperienza per l’impiego cui è stato destinato nell’attività della prevenzione e dello spegnimento degli incendi boschivi e, quanto allo specifico ruolo di ispettore, ha conseguito nel corso del 2015, presso la scuola del Corpo Forestale dello Stato, il diploma di Direzione Operazioni di Spegnimento (DOS).
Tale ricostruzione in fatto non risulta specificamente contestata dalle parti costituite, sicché, in ossequio al principio di non contestazione recato all'art. 64, comma 2 cod. proc. amm., deve considerarsi idonea alla prova dei fatti oggetto di giudizio (Cons. Stato, Sez. II, n. 10488 del 2022).
8. Nel quadro richiamato, si deve osservare che l'assegnazione del ricorrente all’Arma dei Carabinieri, anziché al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, vanifica l’esperienza acquisita nell'ambito del titolo acquisito e dell'attività di spegnimento degli incendi svolta nel contempo, e ciò in contrasto con il principio fondamentale di corrispondenza alle funzioni in precedenza svolte nel concreto che impegna l'Amministrazione ad effettuare l'assegnazione avendo a riferimento lo stato matricolare e l’ulteriore documentazione attestante il servizio prestato (Cons. Stato, Sez. II, n. 10126 del 2022).
Come del resto osservato dalla giurisprudenza “ è evidente l'intenzione del Legislatore di approntare un sistema in grado di rispettare e conservare l'esperienza acquisita dal personale e le funzioni svolte in precedenza, onde non consentire che una misura di accorpamento dettata da esigenze di razionalizzazione e risparmio delle risorse umane e materiali disponibili potesse tradursi in un benché minimo appannamento e detrimento delle essenziali funzioni preventive e repressive già assolte dal Corpo Forestale ” (T.A.R. Toscana, Sez. I, 2 agosto 2022, n. 976), sicché l’assegnazione che – come nel caso di specie - non risulti preceduta dallo scrutinio delle caratteristiche effettive del servizio prestato si pone in chiaro contrasto con i contenuti nell’art. 12, comma 2, lett. c, del D.lgs. n. 177 del 2016.
9. Pertanto, il ricorso deve essere accolto in ragione della fondatezza delle censure di difetto di istruttoria e motivazione esposte con il primo motivo, con assorbimento del secondo profilo di censura dedotto in via subordinata.
Conseguentemente i provvedimenti impugnati devono essere annullati nella parte in cui hanno disposto l’assegnazione del ricorrente all’Arma dei Carabinieri anziché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la cui posizione deve essere riesaminata alla luce dei titoli professionali ed esperienziali raccolti nello stato di servizio e dei principi sopra richiamati.
A seguito della sentenza l’Amministrazione provvederà quindi a rivalutare la posizione del ricorrente tenendo conto di quanto emerso in giudizio circa l’attività dallo stesso eseguita nel quinquennio antecedente la soppressione del Corpo Forestale dello Stato, per verificare se il medesimo, specie ai fini del criterio di cui all’art. 12, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 177 del 2016, abbia o meno svolto l’attività di spegnimento incendi in modo prevalente.
10. Va altresì precisato che l’eventuale assegnazione del ricorrente al Corpo dei Vigili del Fuoco potrà se del caso avvenire in eccedenza rispetto al contingente numerico stabilito dalla Tabella A di cui al d. lgs. n. 177 del 2016 (e quindi senza intaccare la posizione delle unità di personale già assegnate). Come infatti precisato dal Consiglio di Stato (e come sostanzialmente indicato nel corpo dell’impugnato decreto n. -OMISSIS- del 2016), “ non ricorre la pretesa necessità inderogabile di rispettare il contingente numerico previsto dalla Tabella A ben potendo questa essere sottoposta a successivi aggiornamenti e revisioni ” (Cons. Stato, Sez. II, 17 agosto 2022, n. 7161).
Ferma tale precisazione, restano salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
11. Infine, la peculiarità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.