TAR Roma, sez. II, sentenza 2021-01-19, n. 202100799
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Testo completo
Pubblicato il 19/01/2021
N. 00799/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02641/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2641 del 2016, proposto da Pallavolo Virtus S.s.d. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P P, E S, M U, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il proprio studio legale in Roma, Lungotevere dei Mellini 24;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato E M, domiciliata ex lege in Roma, via Tempio di Giove, 21;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area Archeologica di Roma non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della nota di Roma Capitale del 22 gennaio 2016, prot. n. 324, recante "Comunicazione di conclusione del procedimento ai sensi della l. 241/90 e s.m.i.. Progetto esecutivo relativo alla costruzione e gestione di un impianto sportivo polivalente. Importo complessivo dell'intervento euro 15.422.782,16 suddiviso in due lotti funzionali a totale carico del concessionario” da realizzarsi nel Parco delle Sabine località Bufalotta;
- della nota della Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area Archeologica di Roma del 16 giugno 2015, n. 1785, recante parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto esecutivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e del Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla 18 dicembre 2020, n. 176, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 17, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, disciplinante le udienze da remoto;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2021 il dott. L I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha partecipato nel 2006 ad un avviso pubblico indetto dal Comune di Roma (ora Roma Capitale) avente ad oggetto l’affidamento in concessione, mediante l’istituto della concessione di costruzione e gestione (art. 143 del d.lgs. n. 163 del 2006), di un’area di proprietà comunale, situata in località Bufalotta, su cui realizzare un impianto polisportivo comunale. Risultando aggiudicataria dell’affidamento, giusta determina dirigenziale del 20 marzo 2007, n. 233, la ricorrente in data 21 maggio 2007 divenne affidataria in concessione dell’area comunale dove sarebbe stato realizzato l’impianto sportivo. L’estensione dell’area effettivamente concessa fu, in seguito, ridotta dall’amministrazione che, soltanto dopo l’affidamento, si avvide che parte di quel sito non poteva essere impiegato per realizzare l’impianto in quanto oggetto di esproprio.
In occasione dell’individuazione della concreta estensione dell’area in concessione (passata da circa 45.000 mq a circa 34.000 mq), il concessionario diede atto nel verbale di consegna del 14 gennaio 2008 della possibile esistenza di reperti archeologici per la cui salvaguardia sarebbero stati necessari interventi che avrebbe potuto incidere sui tempi di realizzazione dell’opera.
Con delibera della Giunta comunale del 21 dicembre 2012, n. 354, fu approvato il progetto definitivo dell’intervento che prevedeva la realizzazione dell’impianto suddiviso in due lotti funzionali.
In occasione dell’avvio dell’elaborazione del progetto esecutivo la Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area Archeologica (ora confluita nella Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, ufficio di livello