TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 2012-11-15, n. 201201901
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N. 01901/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02480/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2480 del 1999, proposto da:
B A, rappresentato e difeso dall'avv. V P, con domicilio eletto in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, N. 19;
contro
Comune di Lecce, rappresentato e difeso dagli avv. M L D S, E C, con domicilio eletto in Lecce, c/o Municipio;
per l'annullamento
del provvedimento n. 25004 dell'8.6.1999 del dirigente del settore urbanistica del comune di Lecce con cui si rigetta la domanda di concessione in sanatoria proposta dal ricorrente ai sensi della l. 47/85 e relativa all'immobile di proprietà del ricorrente, sito nella marina di Casalabate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecce;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2012 il dott. L D G e uditi, nelle preliminari, l’avv. Parato per il ricorrente e l’avv. Astuto, in sostituzione dell'avv. De Salvo e dell’avv. Ciulla, per il Comune;
Considerato che gli uffici comunali non hanno adempiuto alla richiesta istruttoria disposta con ordinanza 947/2012.
Considerato che permane la legittimazione passiva del Comune di Lecce, quale amministrazione che ha adottato l’atto impugnato
Considerato che, ai fini della decisione, è ancora necessario acquisire agli atti del giudizio:
- una dettagliata relazione volta a chiarire il procedimento di ricognizione svolto per accertare che l’immobile oggetto di domanda di sanatoria è stato realizzato successivamente al 1° ottobre 1983;
- la documentazione posta a base dell’accertamento e in particolare le tavole aerofotogrammetriche in cui sia evidenziata la proprietà della parte ricorrente e le eventuali costruzioni presenti su di essa.
Gli uffici comunali sono autorizzati a ritirare la documentazione relativa alla pratica edilizia, qualora la stessa sia stata trasferita ad altra amministrazione. Resta ferma la responsabilità del funzionario competente per la protratta inottemperanza ad un ordine giudiziale.
Visto l’art. 65 cod. proc. amm.