TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2018-04-12, n. 201804041
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Testo completo
Pubblicato il 12/04/2018
N. 04041/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00609/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 609 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
P P, G M, A P, R M, S R e D C, rappresentati e difesi dagli Avvocati F G S e P M A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato F G S in Roma, via Giovanni Paisiello n. 55;
contro
il C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Legale Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
il Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. e la Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
RICORSO INTRODUTTIVO:
della decisione resa, con motivazione non ancora pubblicata, dal Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I. a Sezioni Unite il 7.11.2017, a definizione del ricorso n. 104/17, e relativo dispositivo prot. n. 00878/2017, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali o, comunque, connessi, ivi compresi i provvedimenti del Procuratore Generale dello Sport del C.O.N.I. prot. 0063/2017/D del 20.1.2017, prot. 0142/2017/D del 20.2.2017 e prot. 0349/2017/D del 19.4.2017, gli atti di indagine relativi ai procedimenti disciplinari riuniti iscritti ai nn. 3/17 e 6/17 del Registro Procura Federale della FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva) e, infine, l’atto di deferimento della Procura Generale dello Sport del C.O.N.I, prot. 2456 del 21.4.2017, ove occorra, anche previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di sospetta illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. b), e comma 2, del d.l. n. 220/2003, convertito dalla legge n. 280/2003, come interpretato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 49 dell’11.2.2011, per contrasto con gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione;
nonché per il risarcimento
dei danni patiti e patiendi dai ricorrenti a causa dei provvedimenti suindicati;
RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:
altresì della decisione resa dal Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I. a Sezioni Unite il 7.11.2017, a definizione del ricorso n. 104/17, distinta con il n. 2/2018 e pubblicata, munita di motivazione, in data 10.1.2018.
Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 27 marzo 2018, il Cons. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti sono tutti tesserati della Federazione Italiana Danza Sportiva – FIDS, che è una Federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
Nello specifico il Sig. P P è membro del Consiglio Federale della FIDS, il Sig. A P è un tecnico che svolge, per la FIDS, l’incarico di Direttore Nazionale della Scuola Federale di Danza Sportiva e quello di componente della Direzione Tecnica Internazionale, il Sig. D C è un tecnico, titolare di scuole di danza, che svolge per la FIDS l’incarico di Coordinatore Tecnico Nazionale e quello di componente della Direzione Tecnica Internazionale, il Sig. G M è un tesserato che ha con la FIDS un rapporto di collaborazione, il Sig. R M è un dipendente della FIDS con l’incarico di Direttore tecnico ed organizzativo ed il Sig. S R, ex consigliere federale, infine, ha ricoperto importanti incarichi internazionali quale membro della WDSF (World Dance Sport Federation).
I suindicati ricorrenti sono stati oggetto di due procedimenti disciplinari - n. 3/17 e n. 6/17-, poi riuniti.
Quanto al procedimento n. 3/17, iniziato dalla Procura Federale della FIDS, in data 19.1.2017 il Procuratore Federale ha, tuttavia, formulato una prima istanza di autorizzazione all’astensione e, a seguito del rigetto di tale istanza da parte del Procuratore Generale, ha assegnato il fascicolo ad un proprio Sostituto. Con successivo atto del 20.2.2017, lo stesso Procuratore Federale ha formulato una seconda istanza di autorizzazione all’astensione, che, con provvedimento prot. n. 0142/2017/D anch’esso del 20.2.2017, il Procuratore Generale ha accolto, disponendovi altresì l’applicazione del Procuratore Nazionale Avv. Martone.
Rispetto al fascicolo n.6/17, in data 19.1.2017 il Procuratore Federale ha avanzato richiesta di autorizzazione ad astenersi, subito accolta dal Procuratore Generale con provvedimento prot. n. 0063/2017/D del 20.1.2017, con applicazione a tale procedimento sempre del Procuratore Nazionale Avv. Martone.
Con atto prot. n. 2456 del 21.4.2017 la Procura Generale dello Sport ha esercitato l’azione disciplinare, deferendo diverse persone, tra cui gli attuali ricorrenti, dinanzi al Tribunale Federale della FIDS.
Il Tribunale Federale, con decisione n. 20/2017 depositata in data 3.7.2017, ha dichiarato “inammissibile l’azione disciplinare promossa con l’atto di deferimento del 21 aprile 2017 (prot.2456) per difetto di titolarità in capo al Procuratore Generale dello Sport” e “altresì inammissibile l’azione disciplinare promossa con l’atto di deferimento del 21 aprile 2017 (prot.2456) per difetto di legittimazione dei Procuratori Nazionali dello Sport applicati” , “la nullità dell’atto di delega del 19 aprile 2017 (prot.0349/2017/D)” , nonché “la nullità di tutti gli atti di indagine” .
A seguito di reclamo presentato dalla Procura Federale e dai Procuratori Nazionali dello Sport, la Corte Federale d’Appello della FIDS, con dispositivo comunicato il 15.9.2017 (CU n.7/2017) e motivazione pubblicata in data 18.9.2017 (CU n.8/2017), ha confermato la decisione del Tribunale Federale.
La Procura Generale presso il CONI ha impugnato la decisione dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI a Sezioni Unite, il quale all’udienza del 7.11.2017 ha accolto il ricorso.
Il relativo dispositivo (prot. n. 878/17) è stato comunicato in pari data a mezzo p.e.c.. Esso così recita: “Accoglie il ricorso e, per l’effetto, rimette gli atti al Tribunale Federale Nazionale di primo grado, affinché si proceda all’esame del merito. Nulla per le spese” .
È stato, quindi, proposto dinanzi a questo Tribunale il presente ricorso avverso la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI a Sezioni Unite appena richiamata, nonché avverso i su citati provvedimenti del Procuratore Generale dello Sport del C.O.N.I., gli atti di indagine relativi ai procedimenti disciplinari riuniti iscritti ai nn. 3/17 e 6/17 del Registro Procura Federale della FIDS ed il menzionato atto di deferimento della Procura Generale dello Sport del CONI, chiedendone l’annullamento.
È stata altresì avanzata domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto dei suindicati atti gravati.
Sono stati dedotti i seguenti motivi di censura:
1) Violazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 242/1999, dell’art. 12 bis, comma 1, dello Statuto del CONI, nonché dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva. Carenza assoluta di potere e/o di competenza. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, travisamento, manifesta contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento. Violazione dei principi generali di cui agli artt. 3 e 97 Cost..
L’art. 12 bis, comma 1, dello Statuto CONI, adottato in applicazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 242/1999 e s.m.i., recita: “È istituito presso il CONI in posizione di autonomia ed indipendenza il Collegio di Garanzia dello Sport, organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale ad esclusione di quelle in materie di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro.” .
L’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con delibera n.1538/2015, a sua volta, prevede: “Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.” .
Per poter adire il Collegio di Garanzia dello Sport dovrebbero, perciò, sussistere le seguenti condizioni: a) che venga gravata una decisione di un organo di giustizia federale che abbia irrogato una sanzione e che tale decisione non sia più impugnabile in ambito federale; b) che la sanzione irrogata non riguardi la materia del doping e sia superiore a 90 giorni o, se pecuniaria, a 10.000,00 €.
Nel caso in esame invece non è mai stata pronunciata in ambito endofederale una decisione che abbia irrogato una