TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-04-02, n. 202401254

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-04-02, n. 202401254
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202401254
Data del deposito : 2 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/04/2024

N. 01254/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00783/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 783 del 2023, proposto da
G C, rappresentato e difeso dall'avvocato S R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Sicilia, Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

del D.D.S. n. 2798 del 19.06.2019, con cui il Servizio Tutela e Acquisizioni del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Sicilia ha irrogato al ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., la sanzione pecuniaria di € 8.636,20;

nonché di ogni altro atto presupposto e successivo, fra cui il ruolo n. 2021/002463 e la conseguente cartella n. 29520210033041409000 (doc. 2), notificata il 14.03.2023, con cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha richiesto al ricorrente il versamento dell'importo di € 10.985,24 (o del minore di € 10.674,35, se pagato entro le scadenze).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Sicilia e dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2024 il dott. F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il sig. G C, odierno ricorrente, riceveva, in data 14.03.2023, la notifica della cartella di pagamento n. 29520210033041409000, con la quale l’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha richiesto allo stesso il versamento dell’importo di € 10.985,24, a seguito del D.D.S. n. 2798 del 19.06.2019, con cui il Servizio Tutela e Acquisizioni del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Sicilia ha irrogato al ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., la sanzione pecuniaria di € 8.636,20.

Ritenendo di non aver ricevuto la previa notifica del predetto D.D.S. n. 2798 del 19.06.2019, il sig. C inviava con pec dell’11.04.2023 una “ istanza invio urgente atti e documenti ” alla Regione Siciliana, all’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ed al Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

A tale richiesta faceva seguito, con pec del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana del 18.04.2023, l’invio all’istante dei seguenti documenti: copia del D.D.S. n. 2798 del 19.06.2019;
lettera di notifica prot. 40234 del 13.08.2019 (con annessa documentazione) del predetto D.D.S., eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c.;
perizia prot. 2780 del 06.05.2019 della Soprintendenza di Messina.

Contestando la legittimità della predetta notifica, il ricorrente inviava in data 26.04.2023 all’Agenzia delle Entrate - Riscossione nonché ai medesimi soggetti a cui era stata inviata la precedente istanza di accesso una “ istanza annullamento autotutela D.D.S. n. 2798 datato 19.06.2019 e cartella n. 29520210033041409000 ”, chiedendo, oltre all’annullamento del decreto ingiuntivo e della correlata cartella n. 29520210033041409000, anche l’emissione del relativo provvedimento di sgravio.

A tale istanza non faceva seguito alcun riscontro da parte dei soggetti destinatari.



2. Con ricorso notificato in data 12.05.2023 e nello stesso giorno depositato il sig. C ha chiesto l’annullamento dei seguenti atti: 1) D.D.S. n. 2798 datato 19.06.2019, con cui il Servizio Tutela e Acquisizioni del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Sicilia ha irrogato al ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., la sanzione pecuniaria di € 8.636,20;
2) ogni altro atto presupposto e successivo, fra cui il ruolo n. 2021/002463 e la conseguente cartella n. 29520210033041409000, notificata il 14.03.2023, con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha richiesto il versamento dell’importo di € 10.985,24 (o del minore di € 10.674,35, se pagato entro le scadenze).

I suddetti atti sono stati impugnati per i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 143 c.p.c., vizio insanabile della notifica del D.D.S. e conseguente sua inefficacia/invalidità da dichiararsi, con qualsiasi statuizione, in uno alla declaratoria di invalidità derivata di ogni atto successivo e, in particolare, della cartella su indicata e del relativo ruolo ;
2) Violazione dell’art. 28 L. 689/1981, intervenuta prescrizione quinquennale .



2.1. Con il primo motivo di gravame il ricorrente deduce che la notifica del D.D.S. impugnato sia viziata ed insanabilmente nulla, in quanto l’art. 143 c.p.c. non avrebbe potuto essere applicato alla notifica del titolo per cui è causa per le seguenti, plurime, ragioni: i) la notifica sarebbe stata eseguita in difetto delle necessarie ricerche del destinatario dell’atto, di cui non viene fatta alcuna menzione nel titolo;
ii) sarebbe stato violato il principio di residualità, in quanto il ricorso all’articolo 143 c.p.c. costituisce una extrema ratio cui ricorrere solo a fronte di precedenti tentativi infruttuosamente effettuati, del cui compimento non vi sarebbe alcuna traccia;
iii) la notifica sarebbe altresì viziata in quanto il sig. C risiede dal 19.11.1999 in Torre Faro – Messina, Via Scuole, ove viene ricevuta diversa corrispondenza (come da documentazione allegata al ricorso), ivi compresa la successiva cartella di pagamento, e ove, quindi, quest’ultimo avrebbe potuto essere reperito con il ricorso all’ordinaria diligenza;
iv) la notifica sarebbe inoltre nulla in quanto eseguita mediante la modalità dell’art. 143 c.p.c. durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19, ossia in presenza di restrizioni alla circolazione per i cittadini;
v) la notifica avrebbe dovuto essere effettuata, anche a fronte dell’irreperibilità del sig. C, mediante la modalità dell’art. 140 c.p.c..

Dall’asserita fondatezza delle predette censure aventi ad oggetto la notifica del titolo discenderebbe, secondo la prospettazione di parte, la conseguente inefficacia/invalidità dello stesso, nonché l’invalidità derivata della cartella n. 29520210033041409000 (per omessa notifica dell’atto presupposto), del relativo ruolo e di ogni ulteriore eventuale atto successivo o antecedente.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi