TAR Bari, sez. III, sentenza 2017-02-03, n. 201700094
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Pubblicato il 03/02/2017
N. 00094/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00842/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 842 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato R S, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Peucetia, n. 28;
contro
Agenzia delle Entrate di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97;
nei confronti di
-OMISSIS-non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 63035 del 7.6.2016 di diniego all’istanza di accesso (ex art. 116 c.p.a.), prot. n. 53553 del 16.5.2016, alle comunicazioni contenute nell’Anagrafe Tributaria ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento a seguito di separazione;
con conseguente ordine all’amministrazione intimata di esibizione degli atti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2017 la dott.ssa Cesira Casalanguida;
Uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Espone la sig.ra -OMISSIS- che dinanzi al Tribunale di Bari è pendente giudizio di separazione giudiziale dal coniuge a cui imputa di non aver contribuito al menage familiare, accantonando per questo risparmi che non gli appartengono in via esclusiva.
1.1.- Con istanza depositata il 16.05.2016 ha chiesto all’Agenzia delle Entrate l’accesso all’archivio dei rapporti finanziari relativi al coniuge.
1.2.- Con provvedimento del 07.06.2016, l’Agenzia ha riscontrato negativamente l’istanza richiamando la L. 241/1990 e ritenendo che i documenti richiesti non siano detenuti direttamente dall’amministrazione, ma richiedano elaborazione di dati.
2. - Avverso tale atto la ricorrente ha proposto ricorso, notificato l’1.07.2016 e depositato il 14.7.2016, deducendo la violazione delle norme a tutela dei trasparenza dell’azione amministrativa e l’eccesso di potere sotto vari profili.
3. - Si è costituita l’Agenzia delle Entrate con atto depositato il 28.01.2017.
4. - All’udienza camerale del 31.01.2017, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisone.
5. - Il Collegio rileva, innanzitutto, che la ricorrente ha dato prova documentale della pendenza del procedimento di separazione dal coniuge innanzi al Tribunale di Bari (doc. 3 allegato al ricorso).
Tanto rilevato, va detto che il diritto di accesso regolato dalla legge 241 del 1990 è riconosciuto a coloro che per le esigenze di tutela dei propri interessi giuridici abbiano necessità di accedere ad atti detenuti e/o conservati da pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli atti e/o documenti provenienti da privati che siano afferenti all’attività demandata alla pubblica amministrazione che li riceve e che siano necessari per le determinazioni di competenza della stessa, sia nel caso in cui debba adottare un atto richiesto dal privato medesimo, sia che debba invece procedere d’ufficio.
6. – La giurisprudenza è ormai consolidata nel riconoscere il diritto del coniuge, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, di accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell’altro coniuge, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata ( ex multis , da ultimo, T.A.R. Veneto, sez. I, sent. n. 61 del 19.01.2017).
7. – Né può ritenersi idonea la motivazione posta a fondamento del diniego di accesso da parte dell’Agenzia delle Entrate, con cui si assume che le “comunicazioni” relative ai rapporti finanziari non costituirebbero documento ai sensi della normativa in materia di accesso.
Gli atti in questione rientrano nell’ampia nozione di documento amministrativo di cui all’art. 22 della legge 7 agosto 1990, nr. 241, trattandosi di atti utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ancorché non formati da questa.
Infatti, come osservato dalla giurisprudenza altrettanto consolidata sul punto, l’art. 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, nr. 605, disciplina compiutamente la forma, i contenuti e le modalità di trasmissione di dette “comunicazioni”, nonché la loro destinazione e i loro possibili impieghi da parte dell’Amministrazione (oltre alla loro conservazione e tenuta): di modo che non è possibile sostenere né che si tratti di atti interni privi di ogni rilevanza giuridica, né che si tratti di mere informazioni, rispetto alle quali sarebbe richiesta all’Amministrazione una non esigibile attività di elaborazione e/o estrapolazione.
8. - Da ultimo, giova rilevare come sia altrettanto pacifico che, con la modifica della legge n. 241 del 1990, operata dalla legge 11 febbraio 2005, nr. 15, è stata codificata la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi e considerato recessivo l’interesse alla riservatezza dei terzi, quando l’accesso sia esercitato prospettando l’esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante.
Dalla documentazione versata in atti si evince la presenza di due figli minori.
Ne consegue che la tutela degli interessi economici e della serenità dell’assetto familiare, soprattutto nei riguardi dei figli minori delle parti in causa, prevale o quantomeno deve essere contemperata con il diritto alla riservatezza previsto dalla normativa vigente in materia di accesso a tali documenti “sensibili” del coniuge.
Come sancito dalla sentenza del Consiglio di Stato menzionata anche dalla ricorrente “ Va considerato dirimente, al riguardo, il fatto che nella specie la richiesta di accesso sia provenuta dal marito della controinteressata, e non da un quisque de populo, e che l’interesse dello stesso, attuale e concreto, alla cura dei propri interessi in giudizio si presentasse sicuramente qualificato: donde la condivisibilità, in via di principio, delle conclusioni del primo giudice laddove ha ritenuto meritevole di accoglimento l’istanza di accesso anche con riferimento alle comunicazioni suindicate.” (Cons. Stato, sez. IV, sent. 2472 del 14.05.2014).
9. – L’istanza di accesso deve, quindi, ritenersi meritevole di accoglimento, rinvenendosi in capo alla ricorrente la sussistenza di un interesse qualificato, con l’unica limitazione derivante dal D.M. 29 ottobre 1996, nr. 603, art. 5 (lettera a), relativo alla : “ documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni comunque acquisita ai fini dell’attività amministrativa”, il quale precisa che, pur trattandosi di documenti sottratti all’accesso, va però garantita “la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta”.
In definitiva, il ricorso va accolto con l’ordine all’amministrazione di ostensione dei dati richiesti, nella forma della sola visione.
10. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.