TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-02-28, n. 202200312
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 28/02/2022
N. 00312/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00905/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
S
sul ricorso numero di registro generale 905 del 2017, proposto da
T S, rappresentata e difesa dall'avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M U C e T T C, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
per l'annullamento
“- dell’atto dirigenziale n. 76 del 22/05/2017, comunicato unitamente alla nota prot. 030 del 26/05/2017, con cui era comunicata la decadenza dai benefici concessi ai sensi delle Misure 112, 11, 114, 121 e 311 del PSR 2007/2013 e il recupero delle somme erogate”:
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2021 la dott.ssa D T;nessun difensore comparso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con determinazione n. 205 del 29 novembre 2011 dell’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 della Regione Puglia, la domanda di aiuto presentata dalla ricorrente ai sensi del bando pubblicato in data 15 ottobre 2009 è stata ammessa ai benefici richiesti.
2. Trattasi della Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” e delle altre misure inserite nel “Pacchetto Multimisura Giovani”, per le quali il bando ha previsto la possibilità di richiedere, con un’unica domanda, sia il premio di primo insediamento (Misura 112) che gli ulteriori benefici ivi specificati.
La ricorrente ha ottenuto la concessione dei seguenti aiuti:
- misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”, premio unico 30.000 euro e abbuono interessi 15.000 euro;
- misura 111 “Azioni nel campo della formazione e dell’informazione”, voucher formativo 3.000 euro;
- misura 114 “utilizzo di servizi di servizi di consulenza”, spesa ammessa 1.875,00 euro e aiuto concesso 1.500 euro;
- misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”, spesa ammessa 114.390,91 euro, aiuto concesso 57.195,46 euro;
- misura 311 “Diversificazione in attività non agricole” - Azione 1, spessa ammessa 167,296,46 e aiuto concesso 83.648,23.
Il provvedimento di concessione ha stabilito, per quel che qui più rileva, che gli investimenti a valere sulle Misure 121 e 311 dovevano essere ultimati entro 18 mesi dalla data di adozione del ridetto provvedimento, salvo proroga per causa di forza o giustificati motivi.
Non essendo stata fornita la prova della realizzazione delle opere finanziate ai sensi della Misura 311 e 121 entro il termine di ultimazione, rispettivamente con note del 27 aprile 2015 e del 21 dicembre 2015, l’Agea ha attivato la procedura d’incameramento delle polizze fideiussorie.
A seguito dell’ammissione al finanziamento, infatti, sono stati corrisposti alla ricorrente 30.000 euro quale premio unico a valere sulla Misura 121, 3.000 euro quale rimborso del voucher formativo di cui alla Misura 111, 28.597,72 euro quale anticipazione sul contributo a valere sulla Misura 121 e 41.8245, 10 euro quale anticipazione a valere sulla Misura 311.
A seguito della ricognizione richiesta dall’Autorità di Gestione al fine di verificare l’avvenuta conclusione dei piani aziendali ammessi a beneficio, è emerso che la ricorrente non ha né concluso il piano aziendale né ha presentato domanda di accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori per le Misure 121 e 311, ragion per cui, con nota prot. n. 2385 del 23 settembre 2016, il Servizio Provinciale Agricoltura di Bari ha avviato il procedimento di decadenza di decadenza degli atti concessi.
Il bando di concessione degli aiuti, infatti, prevede la revoca del premio e di tutti gli aiuti concessi nell’ambito del “pacchetto multimisura giovani” e il conseguente recupero delle somme erogate (cfr. Paragrafi 7 e 16).
In assenza di controdeduzioni da parte della ricorrente, con determina n. 76 del 22 maggio 2017, la Regione ne ha dichiarato la decadenza disponendo la revoca degli aiuti e il recupero delle somme erogate.