TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-12-19, n. 202217070
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Testo completo
Pubblicato il 19/12/2022
N. 17070/2022 REG.PROV.COLL.
N. 09629/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9629 del 2022, proposto da
1) CSE FILAI – Federazione Indipendente Lavoratori Atipici ed Inoccupati, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
2) AR OS AN RO, NA AS, NA IV, AN IS TI, OSria AM, RE IE, AN AR Di IO, OSnna LL, EL FI, SA IO, OSnna FI, AR OSria TO, AL AM, AM ID, OB CI, ANmaria ON, DO AR, AR IN NO, CI SS, IA ES, RA GO, OS OL, AR ME IA Montereale, OS MO, AB MO, AV CC, AB RU, IO IB, SI IO, BA SP, RE RI , RI AR AZ Zobel;
tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Gemma Suraci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria di nullità o l'annullamento
- della nota provvedimento del 23 maggio 2022 prot. m_dg.gdap.23/05/2022.0201517.u (all. A), adottata in violazione della sentenza del T.A.R. ZI n.3266 del 22 marzo 2022 (all. B);
e per l'esecuzione
- della medesima sentenza del T.A.R. ZI n.3266 del 22 marzo 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2022 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con ricorso notificato il 21 luglio 2022 e depositato il successivo 13 agosto, proposto anche dall’organizzazione sindacale cui aderiscono, i ricorrenti espongono di essere medici psicologi o criminologi che hanno lavorato per il Ministero della Giustizia con contratti di collaborazione in qualità di esperti ex art. 80, l. n. 354/1975.
Con reiterate istanze inviate al Ministero resistente a partire dal 2017, essi hanno richiesto di «indire procedure ad hoc di tipo selettivo» ai sensi dell’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, ovvero di fornire loro una risposta sul punto «motivata in ordine alla valutazione del fabbisogno del personale, alla compatibilità economico-finanziaria, e all’osservanza dei principi di buona amministrazione [e valorizzazione del]la formazione e [del]le professionalità acquisite dai precari stessi, considerata anche la peculiarità delle funzioni affidate ed il contesto carcerario, ove sono state svolte tali funzioni, non esercitabili al di fuori di esso» .
In sostanza i ricorrenti chiedono di essere stabilizzati ai sensi dell’art.20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 (c.d. legge Madia) in virtù del quale «Fino al 31 dicembre 2022, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2022, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso».
I ricorrenti assumono che l’indizione di una procedura per la loro stabilizzazione sia ancora oggi possibile, sotto ogni profilo (anche contabile e finanziario), e lamentano che le loro richieste di stabilizzazione sono sempre rimaste inevase dal Ministero Giustizia costringendoli ad adire questo T.A.R. con il rito del silenzio.
Il AR ZI (Prima Quater) con sentenza n. 3266 del 22 marzo 2022 ha accolto il ricorso sul silenzio rilevando come la circostanza che l’attivazione delle procedure previste per la stabilizzazione dei precari dal cd.