TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2017-03-23, n. 201700156

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2017-03-23, n. 201700156
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201700156
Data del deposito : 23 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/03/2017

N. 01383/2016 REG.RIC.

N. 00156/2017 REG.PROV.CAU.

N. 01383/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1383 del 2016, proposto da:


D B, rappresentato e difeso dagli avvocati G Z, E B, con domicilio eletto presso lo studio G Z in Brescia, Via Solferino 28;


contro

Comune di Rovato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato D B, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via A. Diaz n. 13/C;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-

DELLA NOTA SINDACALE

19/9/2016, CHE COMUNICA L’INIDONEITA’ DELL’AREA SCELTA DAL RICORRENTE (DESTINATARIO DI ESPROPRIO DEL FABBRICATO DI PROPRIETA’) ALL’INSEDIAMENTO A USO ABITATIVO;

- DEGLI ALTRI ATTI PRESUPPOSTI E CONNESSI.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rovato;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato:

- che l’esponente è proprietario di un fabbricato che è stato sottoposto a procedura espropriativa (e a successiva demolizione), in quanto collocato sulla tratta della linea di alta velocità Milano-Verona (opera dichiarata di pubblica utilità dal CIPE);

- che il procedimento ablativo si è concluso bonariamente il 22/10/2013;

- che l’esponente ha avanzato all’amministrazione comunale istanza per costruire un edificio non agricolo mediante trasferimento dei volumi espropriati, ai sensi dell’art. 25 comma 8- septies della L.r. 12/2005;

- che quest’ultima disposizione stabilisce testualmente che “I proprietari di edifici diversi da quelli funzionali all'agricoltura o ricadenti al di fuori delle aree agricole, che siano demoliti, oppure il cui uso divenga oggettivamente incompatibile, in conseguenza di provvedimenti espropriativi connessi alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità di rilevanza nazionale e regionale, possono ricostruire un nuovo edificio in deroga agli strumenti di pianificazione comunale, previa deliberazione del consiglio comunale ed apposita convenzione, senza necessità di preventivo nulla-osta regionale” ;

Dato atto:

- che, dopo una prima istanza “esplorativa” avanzata il 21/11/2013, l’esponente ha sottoposto al Comune un’istanza a titolo preventivo in data 2/8/2016, al fine di conoscere la posizione dell’amministrazione comunale, concordare l’ iter da seguire e stipulare l’eventuale convenzione (doc. 3 ricorrente);

- che il Comune ha riscontrato la domanda, adducendo che l’area “sembrerebbe” non possedere i requisiti minimi necessari per insediare un immobile a uso abitativo, in quanto “sprovvista dei servizi a rete e della viabilità d’accesso indispensabili per poter garantire l’insediamento residenziale” ;

- che l’Ente locale ha suggerito l’individuazione di una soluzione alternativa;

Considerato:

- che la nota comunale gravata appare aver avviato un contraddittorio procedimentale, destinato a sfociare nella determinazione definitiva del Consiglio comunale;

- che pertanto rispetto alla stessa il gravame risulta inammissibile, non sembrando arrecare un pregiudizio definitivo alla posizione giuridica della parte istante;

- che, peraltro, la stessa forma della richiesta avanzata il 2/8/2016 è nel senso di acquisire una disponibilità di massima dell’amministrazione sul terreno individuato per realizzare la propria abitazione;

- che, nello specifico, la deroga agli strumenti urbanistici ai fini della localizzazione appare mediata proprio dalla valutazione del Consiglio comunale, nel bilanciamento con le caratteristiche della zona interessata e dei valori urbanistici coinvolti;

- che in definitiva l’introdotto ricorso sembra privo di fumus boni juris ;

- che, peraltro, il Comune ha l’obbligo di concludere tempestivamente il procedimento mediante una motivata deliberazione dell’organo consiliare;

- che, nel caso di perdurante inerzia, il ricorrente può diffidare l’amministrazione e quindi azionare il rimedio speciale contro il silenzio ex art. 117 Cpa;

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