TAR Catania, sez. I, sentenza 2010-02-09, n. 201000171

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2010-02-09, n. 201000171
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201000171
Data del deposito : 9 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02702/2008 REG.RIC.

N. 00171/2010 REG.SEN.

N. 02702/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2702 del 2008, proposto da:
A G, nella qualità di Presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Giuseppe Garibaldi, rappresentata e difesa dagli avv.ti C V G e C P, con domicilio eletto presso avv. C V G in Catania, via Pasubio, 33;

contro

Comune di Capo d'Orlando in Persona del Sindaco p.t.;

per l'annullamento

della determinazione sindacale n. 47 del 4.7.2008, pubblicata all’Albo Pretorio dal 6.7.2008 al 20.7.2008, con la quale è stata mutata, alla Piazza antistante la Stazione ferroviaria, la denominazione preesistente di Piazza Garibaldi in Piazza IV luglio.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2009 il dott. P M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con determinazione sindacale n. 47 del 4.7.2008, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 6.7.2008 al 20.7.2008, è stata mutata, alla Piazza antistante la Stazione ferroviaria, la denominazione preesistente da “Piazza Garibaldi” in “Piazza IV luglio”.

La ricorrente, dimostrata la sua legittimazione mediante deposito dell’atto costituivo dell’Associazione Nazionale Giuseppe Garibaldi (il cui art. 3, lettera c, prevede quale finalità la tutela dell’onore e del nome dell’eroe del Risorgimento italiano), ha impugnato detto provvedimento, affidandosi alle seguenti censure:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del R.D.L. n. 1158/1923, convertito con la L. n. 473/1925 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, arbitrarietà dell’azione amministrativa.

II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/90 – Eccesso di potere per difetto di motivazione.

In assenza di costituzione dell’Amministrazione intimata, all’udienza pubblica del 19.11.2009, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso è fondato.

Per attribuire una nuova denominazione ad una strada, il comune, prima di procedere alla variazione della denominazione esistente, deve previamente chiedere ed ottenere sia l'autorizzazione del Ministero dei beni culturali, ai sensi dell'art. 1 r. d. l. 10 maggio 1923, n. 1158, convertito nella l. 17 aprile 1925, n. 473, trattandosi di mutazione della denominazione già sussistente, sia l'autorizzazione prefettizia di cui all'art. 1 l. 23 giugno 1927, n. 1188, ove la scelta ricada sul nominativo di un personaggio contemporaneo (T.A.R. Lazio Sez. II, 07-03-1983, n. 199).

Il principio si applica anche alle piazze comunali, posto che l’invocato art. 1 del R.D.L. n. 1158/1923, così come convertito in L. n. 473/1925, stabilisce che “le Amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del Ministrio dell'istruzione pubblica per il tramite delle competenti Soprintendenze ai monumenti”.

In assenza di detto adempimento va ritenuto fondato l’assorbente primo motivo di gravame.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

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