TAR Napoli, sez. V, sentenza 2011-09-29, n. 201104547

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2011-09-29, n. 201104547
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201104547
Data del deposito : 29 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00895/2011 REG.RIC.

N. 04547/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00895/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 895 del 2011, proposto da:
Istituto Autonomo Case Popolari di Caserta, rappresentato e difeso dall'avv. T V, con domicilio eletto presso T V in Napoli, V. S. Teresa al Museo 8 c/o Carbone;

contro

Comune di Ailano in Persona del Sindaco P.T.;

per l'annullamento

AVVERSO IL SILENZIO INADEMPIMENTO FORMATOSI A SEGUITO DELL'ISTANZA DELL' I.A.C.P. DI

CASERTA DEL

15/07/2010 PER

OTTENERE IL DIRITTO DI SUPERFICE EX ART.

35

DELLA LEGGE

1971 N.865


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2011 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 25 gennaio 2011 e depositato il successivo 16 febbraio l’Istituto Autonomo Case Popolari di Caserta, in persona del Rappresentante Legale p.t. , adiva questo Tribunale chiedendo dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza a provvedere dello stesso IACP del 15.07.2010.

A tal proposito esponeva:

- lo IACP ha realizzato negli anni 1986 e 1987 un intervento di edilizia residenziale pubblica ex lege 457/78;

- il Comune di Ailano, a seguito di contenzioso avviato da soggetti espropriati, ha pretestuosamente reclamato la refusione delle spese e degli esborsi relativi a detto processo, sebbene il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n.443 del 2001 abbia definitivamente rigettato la domanda del comune di Ailano;

- in più occasioni il ricorrente ha sollecitato il comune di Ailano, nel rispetto delle prescrizioni di legge e degli impegni assunti a definire la procedura tesa all’ottenimento del diritto di superficie, e, a causa del mancato riscontro da parte del comune, ha indetto un’apposita conferenza dei servizi per definire l’annosa vicenda e giungere alla stipula della convenzione;- il comune di Ailano ha però disertato le due conferenze di servizi;

- con nota del 7 gennaio 2010 lo IACP diffidava il detto comune ad adottare tutti gli atti necessari a concedere il diritto di superficie sulle aree oggetto di edificazione;

- in riscontro al predetto di diffida, il comune di Ailano rispondeva con una nota prot. 573/9 del 9.2.2010 con cui l’ente assicurava di voler addivenire alla stipula della convenzione per la concessione del diritto di superficie verso pagamento del corrispettivo che sarà determinato entro il termine di approvazione del bilancio fissato per il 30 aprile del 004;

- anche tale data trascorreva senza alcuna determinazione da parte del Comune;

- inoltre il Comune di Ailano, con delibera del C.C. n.84 del 23.05.1987 ha anche approvato lo schema di convenzione da adottare con lo I.A.C.P. di Caserta;

- con l’ulteriore, epigrafata diffida lo IACP invitava il comune a provvedere con atto disatteso.

Tanto premesso, il ricorrente deduceva nel comportamento inerte serbato dalla resistente la violazione dell’art.35 comma 5 della L.865/1971 ed eccesso di potere per sviamento e violazione dei principio di correttezza.

In diritto va osservato che è pacifico ed incontestato l’effettivo avvio della procedura convenzionale di cui all’art.35 della L.865/1971. Ed è altresì incontrovertibile che il comune di Ailano, sia obbligato a concluderla per sua stessa ammissione. Orbene ciò nonostante l’ente locale, benché sollecitato, non ha dato alcun serio seguito alle richieste ed intimazioni formulategli dallo IACP.

E’ dunque incontroverso che, impregiudicato il quomodo dell’azione amministrativa, ossia le scelte di merito che il comune intimato intenderà adottare nel prosieguo, si sia verificata un’illegittima stasi del procedimento al quale va posto immediatamente rimedio. Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, va ordinato al comune di Ailano di concludere il procedimento in oggetto, definitivamente valutando la richiesta formulata dallo IACP. Lo stesso comune è sin d’ora avvisato che, in caso di ulteriore inottemperanza verrà nominato, con spese della procedura a carico dell’ente intimato, un Commissario ad acta che, sin d’ora si identifica nel Prefetto della provincia di Caserta o in persona da quest’ultimo delegata.

Le spese della controversia seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

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