TAR Catania, sez. III, sentenza 2010-12-02, n. 201004591

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2010-12-02, n. 201004591
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201004591
Data del deposito : 2 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00071/2010 REG.RIC.

N. 04591/2010 REG.SEN.

N. 00071/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 71 del 2010, proposto da:
Comune di Scicli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M L in Catania, via Perugia,10;

contro

Comune di Modica, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. L P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A G in Catania, via Asilo Sant'Agata, 19;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 328/05 del Tribunale di Modica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Modica;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2010 il Cons.dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo il Comune di Scicli chiede l’esecuzione del D.I. n.328/05 emesso dal Tribunale di Modica, dichiarato esecutivo in data 22 febbraio 2006, con il quale è stato intimato al comune di Modica il pagamento di Euro 6.772.432,91.

Si costituisce il Comune di Modica ed eccepisce la inammissibilità del ricorso introduttivo nella considerazione che, successivamente all’emissione del D.I. in epigrafe sarebbe intervenuta, in data 30 giugno 2007 una intesa tra le parti ora in causa (ed altri comuni partecipanti alla stessa conferenza di servizi), con valenza di novazione dell’originario debito scaturente dal titolo esecutivo qui azionato. In base a tale intesa, per quel che qui interessa, il comune di Modica, in coincidenza con la riscossione del trasferimento regionale previsto per il 30 giugno 2007, avrebbe erogato al comune ricorrente la somma di Euro 275.000, mentre il debito residuo sarebbe stato suddiviso in 96 rate mensili di pari importo.

Il Comune di Scicli con propria nota del 7 luglio 2007 indirizzata al comune di Modica, ribadiva i termini dell’accordo raggiunto e richiedeva, per gli importi dilazionati, il riconoscimento del tasso di interesse nella misura del 9% annuo.

Conseguito il trasferimento regionale, il comune di Modica ha emesso il mandato di pagamento di Euro 250.000,00 in data 27/07/07.

Il Comune di Scicli in data 25/07/07 notificava atto di precetto al comune di Modica per il pagamento integrale della somma portata dal D.I. 328/05, procedendo poi al pignoramento di beni immobili ai danni del comune.

A seguito di opposizione all’esecuzione proposta dal comune di Modica, il G.E. con ordinanza emessa in data 22/12/07 sospendeva l’esecuzione in corso. Avverso tale ordinanza veniva proposto reclamo respinto con ordinanza n. 56/08 del tribunale di Modica, nel corpo della quale è stata rilevata la perdita di efficacia del titolo esecutivo posto a base dell’atto di precetto, vale a dire del D.I. n. 328/05 di cui in questa sede si chiede l’esecuzione, posto che lo stesso è stato superato dalla transazione intervenuta inter partes.

DIRITTO

Ricostruiti i fatti, il Collegio in via preliminare valuta la sussistenza delle condizioni necessarie perché possa essere accolta l’istanza di esecuzione azionata dal comune di Scicli.

Dalla documentazione versata in atti dal Comune di Modica, emerge che avverso la procedura immobiliare come sospesa con ordinanza del Tribunale di Modica n. 56/08, non è stato introdotto il giudizio di merito in riassunzione ai sensi dell’art. 627 c.p.c. , nei termini ivi indicati.

Non giova a superare gli effetti estintivi del D.I. qui azionato scaturenti dal dictum dell’ordinanza del Tribunale di Modica n. 56/08 depositata in data 2/05/08, l’attestazione del passaggio in giudicato dello stesso D.I. (rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Modica, giusta decreto dichiarativo di esecutività in data 22 febbraio 2006), giacché tale decreto è intervenuto prima che si realizzasse la novazione dell’obbligazione scaturente dall’accordo intervenuto inter partes in data 30/06/07.

L’intervenuta ordinanza del Tribunale di Modica n. 56/08 , nel corpo della quale è stata rilevata la perdita di efficacia del titolo esecutivo posto a base dell’atto di precetto, vale a dire del D.I. n. 328/05, con valenza di cosa giudicata in quanto avverso di essa non è stato introdotto nei termini giudizio ordinario, fa venire meno il presupposto giuridico per l’esercizio dell’azione di ottemperanza il cui giudizio è stato introdotto con il ricorso in epigrafe.

Non resta pertanto al Collegio che rigettare la domanda in executuvis qui azionata.

Le spese del giudizio possono essere compensate tenuto conto comunque della circostanza che il comune di Modica è tutt’ora inadempiente degli obblighi economici assunti con il comune di Scicli ricorrente, il quale ha consentito lo svolgimento di un essenziale servizio in favore del primo (quello dello smaltimento in discarica dei rifiuti del comune di Modica) a tutt’oggi non adeguatamente remunerato.

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