TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2022-12-27, n. 202217559

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2022-12-27, n. 202217559
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202217559
Data del deposito : 27 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2022

N. 17559/2022 REG.PROV.COLL.

N. 08379/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8379 del 2022, proposto da
Rete Oro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via A. Gramsci 14;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Canale Dieci S.r.l., Centro Serena Roma S.p.A., Media Group S.r.l., Telemontegiove S.r.l., non costituiti in giudizio;
S.R.L. Canale Dieci, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Barneschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Panama n. 77;

per l'annullamento

del silenzio-diniego serbato dall'Amministrazione sull'istanza di accesso presentata dalla ricorrente via PEC il 16 maggio 2022 (doc. 1), con consequenziale ordine di esibizione ed estrazione di copia nonché, ove previsto, di pubblicazione dei documenti richiesti, dettando ove occorra le relative modalità ed il congruo termine per l'adempimento che codesto Tribunale vorrà indicare, di norma non superiore a trenta giorni ex art. 116 co. 4 c.p.a.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e di S.R.L. Canale Dieci;

Vista la memoria del 7 ottobre 2022, con la quale parte ricorrente dichiara che l’istanza di accesso è stata accolta dall’amministrazione;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2022 la dott.ssa Dalila Satullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo Rete Oro S.r.l. ha impugnato il silenzio diniego serbato dal Ministero dello sviluppo economico sull’istanza di accesso da essa presentata in data 16 maggio 2022, diretta ad ottenere l’ostensione dei documenti relativi al procedimento per l’attribuzione degli LCN agli FSMA locali dell’Area Tecnica 12 Lazio.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dello sviluppo economico e Canale Dieci S.r.l.

Con memoria del 7 ottobre 2022 la ricorrente ha dichiarato che il Ministero le ha trasmesso i documenti richiesti e che essa non ha più interesse a coltivare il giudizio. Ha insistito per la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese processuali.

Il Ministero con memoria del 10 ottobre 2022 ha chiesto la compensazione delle spese.

2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che nel corso del giudizio la pretesa della ricorrente è stata integralmente soddisfatta dalla stessa amministrazione resistente, che ha consentito l’accesso ai documenti richiesti (sulla differenza tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse v. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 18 agosto 2022, n. 7256: “ Mentre la sopravenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell'azione dell’interesse a ricorrere, la cessazione della materia del contendere, prevista dall'art. 34, comma 5, c.p.a., può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite ”).

3. Le spese processuali possono essere integralmente compensate, tenuto conto della condotta collaborativa dell’amministrazione.

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