TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-12-12, n. 202318812

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-12-12, n. 202318812
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202318812
Data del deposito : 12 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2023

N. 18812/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03088/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3088 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura di dispensa dall’incarico di vice procuratore onorario della Repubblica di -OMISSIS-;

del decreto del Ministero della Giustizia emesso il 3 marzo 2020 di dispensa dall’incarico di vice procuratore onorario della Repubblica di -OMISSIS-;

in via incidentale unitamente e per quanto di interesse, di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso o consequenziale;

con richiesta che in via pregiudiziale sia sollevata questione di legittimità costituzionale,

ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, degli artt. 21 comma 2 e 25 comma 1 del d.lgs. 13 luglio 2017 n. 116, in base ai quali sono stati emanati gli atti impugnati, per violazione dell’art. 76 Cost. (eccesso di delega), in riferimento all’art. 2 comma 10 lettera a) della legge di delega n. 57 del 2016;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il ricorso in epigrafe -OMISSIS- ha impugnato il decreto emesso dal Ministero della Giustizia il 3 marzo 2020, con cui è stata disposta nei suoi confronti la dispensa dall’incarico di vice procuratore onorario della Repubblica di -OMISSIS- e la presupposta delibera del Consiglio Superiore della Magistratura di analogo contenuto.

Il ricorrente ha dedotto che, nel settembre 2017, gli era stata diagnosticata una “dilatazione aneurismatica dell’arteria media ds dell’encefalo”, in conseguenza della quale egli aveva dovuto fruire di un periodo di assenza per malattia nello svolgimento dell’incarico di magistrato onorario, senza che, tuttavia, gli risultasse impedito in modo definitivo l’esercizio delle funzioni; era quindi stato assente dal servizio dal 19 settembre 2017 al 6 luglio 2018.

Il 4 giugno 2018 il Procuratore della Repubblica di -OMISSIS- aveva comunicato al Procuratore Generale della Repubblica, ai sensi dell’art. 21, comma 6, del d.lgs. n. 116/2017, che era stato superato il periodo di sei mesi di assenza per malattia, proponendo la dispensa dall’incarico, proposta poi inviata dal Procuratore Generale della Repubblica di -OMISSIS- al Consiglio Giudiziario della Corte d’Appello di -OMISSIS-.

Il Consiglio Giudiziario aveva, dapprima, assegnato termine per il deposito di eventuale memoria e documenti; in data 8 luglio 2018 il ricorrente aveva chiesto la revoca della proposta di dispensa dall’incarico e di poter riprendere immediatamente servizio, perché si era concluso il periodo di convalescenza dovuto alle patologie sofferte.

Nella seduta del 25 ottobre 2018 il Consiglio Giudiziario aveva invece fatto propria la proposta di dispensa dell’incarico per impedimento ultra semestrale, ai sensi degli artt. 21 e 25 del d.lgs. n. 116/2017, formulata dal Procuratore Generale e disposto la trasmissione degli atti al C.S.M.

Il 19 novembre 2018 il ricorrente aveva inviato al Presidente dell’Ottava Commissione del C.S.M. osservazioni alla proposta di dispensa dall’incarico, lamentando di non essere stato sentito dalla Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario, tanto che il C.S.M., con delibera del 5 marzo 2019, aveva invitato la Sezione Autonoma a procedere all’audizione.

Espletato tale incombente, il 20 giugno 2019 il Consiglio Giudiziario aveva confermato la propria delibera del 25 ottobre 2018 con la proposta di dispensa dell’incarico per impedimento ultra-semestrale.

Da allora il ricorrente non era stato più designato a svolgere le funzioni giudiziarie nonostante avesse comunicato, in data 8 luglio 2018, la disponibilità a riprendere servizio.

Il 20 luglio 2019 il ricorrente aveva inviato al Presidente dell’Ottava Commissione del C.S.M. osservazioni alla proposta di dispensa dall’incarico di v.p.o., ma non gli era stata mai notificata la delibera del C.S.M. di dispensa dell’incarico, né il pedissequo decreto del Ministro della Giustizia.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1.Eccesso di potere per sviamento, straripamento di potere e travisamento dei fatti: la delibera sarebbe viziata in quanto adottata in applicazione degli artt. 21, comma 2, e 25, comma 1, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, emanato in violazione dell’art. 76 della Costituzione per eccesso di delega, con riferimento alla legge delega 28 aprile 2016, n. 57.

La 57/2016, contenente la “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”, nel dettare i criteri direttivi al legislatore delegato, aveva stabilito che il Governo, nell’esercizio della delega, regolamentasse i casi di decadenza dall’incarico, revoca e dispensa dal servizio, prevedendo, in particolare, che a tutti i magistrati onorari si applicasse la disciplina della decadenza e della dispensa dal servizio, prevista dall’art. 9 della l. 21 novembre 1991 n. 374; tale disposizione prevedeva che “Il giudice di pace è dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi”.

Il d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni

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