TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2011-03-07, n. 201100332
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N. 00332/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00491/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 491 del 2010, proposto da:
O A, A A, B T, C A, F G, G A, G R A, P F M, R F, V M, V F, rappresentati e difesi dagli avv.ti E L A e M P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F A' in Catanzaro, via Indipendenza, 21;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliato per legge in Catanzaro, via G. da Fiore;
Comune di Amantea, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Ferrari, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paola Garofalo in Catanzaro, via A.Turco n.71;
per l'annullamento,
previa sospensione degli effetti,
delle deliberazioni della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale del Comune di Amantea n. 35 del 26/02/2010 avente ad oggetto “Fabbisogno Triennale di personale anni 2010-2012. Modifiche alla dotazione organica.” e n. 27 del 18/02/2010 avente ad oggetto “Revoca deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 165 del 10.09.2009, recante ad oggetto: “Approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale anni 2009-2011” limitatamente alle annualità 2010 e 2011”, nonché del
parere del Ministero dell’Interno Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per le Autonomie reso dal Direttore Centrale in data 11.12.2010 prot. n. 15700 15 A, conosciuto in seguito all’adozione delle deliberazioni qui impugnate;altresì della “Richiesta di deroga per la prosecuzione, oltre il triennio, del rapporto di lavoro di personale assunto a tempo indeterminato” della stessa Commissione Straordinaria in data 26.02.2010 prot. n. 4406;e di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Comune di Amantea - Commissione Straordinaria con i Poteri della Giunta Comunale in Persona dei Commissari P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2011 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’odierno gravame i ricorrenti, tutti aspiranti Vigili Urbani in attesa di stabilizzazione presso il Comune di Amantea, impugnano le deliberazioni della Commissione Straordinaria n. 35 del 26/02/2010, avente ad oggetto “Fabbisogno Triennale di personale anni 2010-2012. Modifiche alla dotazione organica”, e n. 27 del 18/02/2010, avente ad oggetto “Revoca deliberazione della Commissione Straordinaria n. 165 del 10.09.2009, recante ad oggetto: “Approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale anni 2009-2011” limitatamente alle annualità 2010 e 2011”, entrambe assunte con i poteri della Giunta Comunale, nonché il parere del Ministero dell’Interno Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per le Autonomie reso dal Direttore Centrale in data 11.12.2010 prot. n. 15700 15 A.
Espongono di aver superato la selezione per l’assunzione di vigili urbani provvisori per 45 giorni deliberata dalla Giunta con deliberazione n. 99 del 5/5/2004 e di essersi collocati nella graduatoria degli idonei, approvata con determina n. 68 del 22 luglio 2004, a seguito di selezione per titoli ed esami (due prove scritte ed una prova orale).
La graduatoria in discorso è rimasta aperta anche negli anni successivi e dal 2004 ad oggi tutti i ricorrenti sono stati impiegati a tempo determinato fino al 2006.
Con deliberazione n. 197 del 18.06.2007, veniva dato mandato al responsabile del servizio di procedere all’assunzione di 6 vigili con contratto a tempo parziale per 18 ore per un periodo non superiore a 36 mesi, e per l’assunzione di altri 6 agenti per 9 ore settimanali.
I ricorrenti, benché in tempi diversi venivano quindi assunti a tempo determinato.
Successivamente, con delibera n. 94 del 24 aprile 2008 la Giunta Comunale di Amantea provvedeva alla programmazione del personale comunale da assumere a tempo indeterminato per il triennio 2007-2010, “privilegiando le modalità di stabilizzazione previste dal comma 558, art. 1 della legge finanziaria 2007 e della successiva legge finanziaria per il 2008”, in conformità all’accordo stipulato con i Sindacati il 23 aprile 2008.
Le assunzioni degli 11 vigili urbani sarebbero, pertanto, dovute avvenire ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 comma 558 della legge finanziaria per il 2007 n. 296/2006 e dell’art. 3 commi 90-95 e comma 106 l. finanziaria 2008 n. 244/2007.
In base a tali disposizioni delle leggi finanziarie del 2007 e del 2008 i Comuni avrebbero potuto procedere alla stabilizzazione del personale che, superata una selezione, avesse espletato almeno tre anni di servizio anche non continuativo in forza di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007.
Il requisito dei tre anni di servizio anche non continuativo sarebbe stato acquisito da tutti gli odierni ricorrenti tra il febbraio 2010 e il mese di Luglio 2010, avendo gli stessi stipulato i contratti a tempo determinato con il Comune in periodi precedenti al 28 settembre 2007.
Essi, quindi, avrebbero dovuto essere assunti nel corso del 2010, dal Febbraio 2010 al luglio 2010.
Tuttavia, con la delibera qui gravata n. 27 del 18/2/2010 la Commissione Straordinaria del Comune di Amantea, in sostituzione degli organi disciolti per condizionamento mafioso, revocava la delibera n. 165 del 10/9/2009 con la quale era stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale limitatamente alle annualità 2010-2011, in quanto, a seguito dell’entrata in vigore della dell’art. 17 comma 10 del dl n. 78/2009 convertito in legge 102/2009, sarebbe stato possibile garantire la stabilizzazione del personale precario solo mediante previsione di una riserva di posti non superiore al 40% dei posti messi a pubblico concorso ovvero mediante assegnazione di un punteggio specifico a favore dei concorrenti che avessero prestato detto servizio triennale, ciò in conformità al parere espresso dalla Direzione Centrale per le Autonomie del Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno (nota prot. n. 16106 dell’11/12/2009 – anch’essa impugnata).
Secondo il suddetto parere, infatti, il requisito del servizio triennale ai fini della stabilizzazione doveva maturarsi entro il 2009.
Con la seconda delibera impugnata, la n. 35 del 26/2/2010, la Commissione Straordinaria provvedeva a modificare la dotazione organica in conseguenza della revoca della delibera 165/2009, mantenendo tuttavia fermo il numero di vigili urbani da assumere ma con un differimento dell’assunzione, dovendosi espletare il concorso non prima della avvenuta maturazione dei requisiti di servizio in capo a tutti i vigili urbani precari per consentire loro di acquisire un titolo aggiuntivo per la procedura concorsuale.
Avverso i suddetti provvedimenti della Commissione Straordinaria i ricorrenti formulano i seguenti motivi di gravame:
1) Violazione, errata e falsa applicazione dell’art. 17 comma 10 d.l. n. 78/2009, in quanto, ad avviso della difesa dei ricorrenti, la disposizione di cui al comma 10 dell’art. 17 del dl 78/2009 non avrebbe abrogato le disposizioni di cui al comma 558 dell’art. 1\ della legge Finanziaria 2007 né le disposizioni di cui ai commi 90 e 94 dell’art. 3 della Finanziaria 2008 in materia di stabilizzazione così consentendo ai Comuni di definire i piani per la stabilizzazione del personale precario entro il 31 dicembre 2009 (in tal senso la Circolare della Funzione Pubblica n. 5 del 2008) e potendosi quindi maturare il requisito del servizio triennale anche nel corso del 2010;
2) Violazione, errata e falsa applicazione dell’art. 1 comma 558 e 560 della legge n. 296/2006 e dell’art. 3, commi da 90 a 95 e comma 106 della legge 244/2007, in quanto gli iter di stabilizzazione si sarebbero correttamente e legittimamente conclusi sotto la vigenza delle sopra richiamate disposizioni di legge, entro cioè il 31 dicembre 2009;
3) Violazione dell’accordo decentrato “Intesa sulla stabilizzazione” del 23 aprile 2008 e dell’art. 40 comma 4 del dlgs 165/2001, T.U. sul pubblico impiego privatizzato, in quanto revocando la deliberazione n. 94 del 24/4/2008 nella parte in cui recepiva l’Accordi con le rappresentanze sindacali la Commissione Straordinaria ne ha violato gli impegni in materia di stabilizzazione in esso recepiti in contrasto altresì con l’art. 40 del dlgs nella parte in cui impone alle pubbliche amministrazioni l’adempimento degli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi;
4) Violazione degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 per avere revocato atti precedentemente adottati senza la previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ovvero agli odierni ricorrenti ed ai sindacati;
5) Violazione del principio di ragionevole affidamento atteso che nella more della revoca e per ben due anni circa i lavoratori avevano reso le loro prestazioni in attesa dell’assunzione definitiva programmata dalla Giunta Comunale in conformità alla normativa vigente;
6) Violazione dell’art. 21 quinquies della legge 241/90, omessa motivazione in ordine all’interesse pubblico che si fa prevale su quello privato;
7) Violazione del principio del contrarius actus pr avere revocato atti precedentemente adottati con procedure diverse ovvero senza la partecipazione e concertazione dei sindacati;
8) Eccesso di potere per sviamento – motivazione incongrua, illogica e contraddittoria – violazione, errata e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., atteso che le delibere impugnate non tengono conto del fatto che i ricorrenti hanno già superato una selezione e hanno espletato per tre anni le mansioni per le quali dovrebbero superare un’altra selezione.
Concludono chiedendo l’annullamento degli atti impugnati.
Per la Commissione Straordinaria del Comune di Amantea si è costituita l’Avvocatura erariale.
Si è costituito altresì il Comune di Amantea per resistere nel merito e chiedere il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con l’odierno gravame i ricorrenti contestano la legittimità della delibera con la quale la Commissione Straordinaria del Comune di Amantea, dando una interpretazione conforme al parere del Ministero dell’Interno sull’ambito temporale di applicabilità delle norme sulla stabilizzazione, contenute nelle leggi finanziarie del 2007 e del 2008, a seguito dell’entrata in vigore del dl 78/2009, ha revocato le precedenti delibere con le quali è stata programmata la stabilizzazione di lavoratori a tempo determinato che avrebbero acquisito il requisito dei tre anni di servizio pregresso richiesto dalle suddette disposizioni delle leggi finanziare dopo l’entrata in vigore del dl 78/2009 convertito nella legge 102/2009.
In particolare con l’art. 3, comma 90, della legge 24/12/2007 (Finanziaria 2008) si stabilisce che “Fermo restando che l’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all’espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009 (…)
b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all’articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007”.
In virtù di tale disposizione, il Comune di Amantea, con l’accordo dei Sindacati, aveva programmato l’assunzione, nel corso del 2010, degli 11 vigili urbani precari, ovvero con rapporto di lavoro a tempo determinato, in quanto gli stessi avrebbero conseguito il requisito di servizio dal febbraio 2010 al luglio 2010.
Con il Dl 78/2009, entrato in vigore nel luglio 2009, viene introdotta una nuova disciplina in materia di stabilizzazione.
All’art. 17, comma 10, si prevede infatti che “Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un’unione ai sensi dell’ articolo 32 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti.”
E’ opinione del Collegio che l’intento del legislatore sia stato quello di limitare e disciplinare la possibilità di stabilizzare i cosiddetti precari, in attuazione dei principi ripetutamente affermati dalla Corte Costituzionale in materia di pubblici concorsi.
La Corte Costituzionale ha, infatti, più volte affermato (cfr sentenze 293/2009;205/2006 n. 159 del 2005, n. 205 e n. 34 del 2004) che il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza.
Da tale principio consegue che “Le deroghe al principio del pubblico concorso per l'assunzione a posti di pubblico impiego sono legittime solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze idonee a giustificarle, tenendo presente che non è sufficiente la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'Amministrazione, né basta la personale aspettativa degli stessi alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, ma occorrono particolari ragioni giustificatrici, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere, in particolare relativamente all'esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali maturate all'interno della P.A. e non acquisibili all'esterno, le quali facciano ritenere che la deroga de qua sia essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento, alle quali è di regola strumentale il meccanismo del pubblico concorso (Così CdS, Sez. VI, 1433 - 11 marzo 2010 ).
Ancor più di recente la Corte Costituzionale con la sentenza 235/2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della Legge Regione Sardegna nella parte in cui autorizza la Regione e gli enti regionali ad inquadrare i dipendenti in servizio a una certa data con contratto a tempo determinato, alla sola condizione che il rapporto di lavoro sia stato instaurato a seguito di concorso pubblico e che lo stesso sia stato prorogato almeno una volta alla data di entrata in vigore della legge.
La Corte ha esplicitamente affermato che “anche tale norma viola il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 51 e 97 Cost. La circostanza che il personale suscettibile di essere stabilizzato senza alcuna prova selettiva sia stato a suo tempo assunto con contratto a tempo determinato, sulla base di un pubblico concorso, per effetto della diversità di qualificazione richiesta delle assunzioni a termine rispetto a quelle a tempo indeterminato, non offre adeguata garanzia né della sussistenza della professionalità necessaria per il suo stabile inquadramento nei ruoli degli enti pubblici regionali, né del carattere necessariamente aperto delle procedure selettive”.
Già con precedenti pronunce, la Corte Costituzionale aveva affermato il principio che «l’aver prestato attività a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione regionale non può essere considerato ex se, ed in mancanza di altre particolari e straordinarie ragioni, un valido presupposto per una riserva di posti» (sentenza n. 205 del 2006);e che «il previo superamento di una qualsiasi “selezione pubblica”, presso qualsiasi “ente pubblico”, è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perché la norma non garantisce che la previa selezione avesse natura concorsuale e fosse riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere» (sentenza n. 293 del 2009).
Ma se questi sono i principi sottostanti la disposizione in esame, è da escludere una ultravigenza delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, già di per se derogatorie del principio di cui all’art. 97 Cost., che finirebbe per limitare la portata di una norma che trova il suo fondamento proprio nel richiamato principio costituzionale.
La norma del dl 78/2010 espressamente prevede la riserva del 40% per il triennio 2010-2012, con ciò escludendo la possibilità di una diversa modalità per la stabilizzazione di precari a far data dal 1° gennaio 2010.
Tanto più che è lo stesso legislatore del 2009 che contempera gli interessi del personale precario prevedendo una riserva del 40% dei posti per tutti coloro che dovessero aver maturato il requisito del servizio previsto dalle leggi finanziarie precedenti dopo l’entrata in vigore del decreto legge.
Sembra quindi corretta l’interpretazione che la Commissione Straordinaria e, prima di questa , il Ministero dell’Interno, hanno dato delle norme in esame.
Nel caso di specie, poi, le delibere revocate avevano, in palese contrasto con i principi sopra richiamati, ritenuto di stabilizzare nel corso del 2010 personale in servizio a tempo parziale con contratto a tempo determinato il quale aveva superato una selezione per contratti a tempo determinato di brevissima durata (massimo 45 giorni).
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 235/2010, proprio a tale riguardo, ha escluso che la selezione per contratti a tempo determinato possa equipararsi a quella per contratti a tempo indeterminato attesa “La diversità di qualificazione richiesta delle assunzioni a termine rispetto a quelle a tempo indeterminato”.
Vi è poi da dubitare persino della sussistenza in capo ai ricorrenti del requisito del servizio triennale ove si consideri che gli stessi sono stati assunti a tempo parziale e che quindi bisogna tenere presente, al fine del compimento del triennio, anche della minore durata giornaliera del servizio..
Alla luce delle sopra esposte osservazioni, deve ritenersi accertata la sussistenza della illegittimità per contrasto con il principio costituzionale dell’art. 97 e per violazione dell’art. 17, comma 10 del dl 78/2009 convertito nella legge 102/2009, delle delibere revocate nella parte in cui hanno recepito l’accordo con i sindacati che prevedeva la stabilizzazione nel corso del 2010 del personale precario part-time a tempo determinato (vedi deliberazione n. 197 del 25 giugno 2007).
E, tuttavia, la Commissione Straordinaria non si è limitata ad accertare l’illegittimità delle delibere per contrasto con la nuova disciplina introdotta dalla normativa emergenziale del 2009, avendo motivato espressamente anche in ordine all’interesse pubblico attuale nel contemperamento degli interessi dei destinatari/beneficiari dei provvedimenti revocati.
Si legge infatti nella delibera che “Considerato, in particolare, la delicatezza dei compiti affidati agli operatori di polizia municipale - i quali assumono ex lege le funzioni di agenti di polizia giudiziaria e, previo decreto prefettizio, possono altresì assumere le funzioni di agenti di pubblica sicurezza ed ancora, previa deliberazione del consiglio comunale, possono essere chiamati a svolgere il servizio armati – renderebbe opportuno che in sede di pubblico concorso gli aspiranti agenti siano sottoposti anche ad accertamenti inerenti la loro idoneità psicoattitudinale a ricoprire i citati posti di vigile urbano”.
Con ciò evidenziando la diversità tra la selezione pubblica espletata nel 2004 alla quale hanno partecipato i ricorrenti e il pubblico concorso imposto dalla normativa sopravvenuta.
I motivi della prevalenza dell’interesse pubblico al ripristino della legalità risultano pertanto esplicitati ed appaiono adeguati al Collegio, sia in considerazione del breve lasso di tempo intercorso dalla prima delle delibere annullate (la n. 94 è del 24 aprile 2008), nonché della circostanza che con tali delibere il Comune si era solo impegnato a privilegiare le modalità di stabilizzazione previste dalle leggi finanziarie del 2007 e del 2008, ma non aveva ancora proceduto all’assunzione in quanto i requisiti di servizio si sarebbero maturati solo successivamente, ovvero nel 2010.
Per la precisione l’impegno alla stabilizzazione sarebbe stato efficace solo una volta che il dipendente avesse maturato il pieno requisito del servizio previsto dalla legge finanziaria, requisito che, in considerazione del rapporto a tempo parziale, questo Collegio dubita potesse maturarsi nei tempi previsti nelle delibere legittimamente revocate dalla Commissione Straordinaria.
In ogni caso, proprio in ragione del contenuto dell’impegno assunto, le delibere revocate non potevano produrre i loro effetti favorevoli per i destinatari, odierni ricorrenti, fino a quando gli stessi non avessero acquisito il requisito del servizio triennale, il che certamente affievolisce l’onere motivazionale che tuttavia appare ampiamente soddisfatto.
In ordine alla dedotta violazione del giusto bilanciamento degli interessi vi è da rilevare che la Commissione Straordinaria ha tenuto nel massimo conto possibile le aspettative dei ricorrenti prevedendo di procrastinare l’indizione del concorso al momento in cui anche l’ultimo dei vigili urbani provvisori avesse raggiunto il periodo minimo di servizio per poter fruire della riserva del 40% dei posti.
Alla luce di quanto sopra osservato in ordine alla legittimità delle delibere di revoca, la scelta di differire il concorso appare al Collegio espressione di un pregevole contemperamento degli interessi, tenuto altresì conto del fatto che la stabilizzazione dei lavoratori precari resta, per giurisprudenza consolidata, per l’amministrazione una scelta discrezionale a fronte della quale l’interessato vanta solo una mera aspettativa (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 06 maggio 2009 , n. 4731).
E’ infondata anche la presunta violazione dell’accordo sindacale e la dedotta violazione dei principi del contrarius actus.
Considerato che l’accordo con i sindacati è del 23 aprile 2008, ovvero più di un anno prima della entrata in vigore della normativa nazionale che ridisciplina le procedure in materia di stabilizzazione per il triennio 2010/2012, e che tale accordo è espressamente nel senso che le parti “confermano la scelta di favorire la stabilizzazione di tutti i rapporti di lavoro in essere e futuri a fronte di esigenze di carattere istituzionale”, esso non può ritenersi vincolante per il Comune di Amantea nel senso auspicato dai ricorrenti.
L’accordo sul punto appare finalizzato, non tanto ad obbligare l’ente comunale alla stabilizzazione del personale precario, quanto ad acquisire il consenso dei sindacati per tale modalità di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori anche con contratti flessibili, ovvero part-time, per espresse “esigenze di carattere istituzionale”, ma pur sempre ricorrendo i presupposti di cui alle leggi finanziarie richiamate, ma non più applicabili alle stabilizzazioni dopo il 1° gennaio 2010.
Quanto al dedotto riferimento alle norme transitorie contenute nel decreto legislativo 150/09 esse non sembrano applicabili al caso di specie. Il termine del 31 dicembre 2010 è infatti assunto ai fini dell’adeguamento degli ordinamenti delle Regioni e degli enti locali ai principi di valorizzazione del merito ed appare davvero forzato volerlo estendere alla vigenza di un accordo locale che, per quanto sopra osservato, oltre a porsi in palese contrasto con la normativa sopravvenuta e con il principio di cui all’art. 97 Cost., non poteva avere alcun contenuto immediatamente precettivo atteso che si trattava dell’impegno di favorire la stabilizzazione, impegno che, alla luce di quanto sopra rilevato, il Comune appare voler onorare nei limiti di quanto consentito dai principi e dalle norme del vigente ordinamento, anche mediante il differimento della procedura concorsuale ad una data nella quale i ricorrenti avranno conseguito il requisito di servizio che dà loro la possibilità di accedere alla riserva di posti prevista dal dl 78/2009.
Tutto ciò premesso e osservato, il ricorso deve essere respinto poiché infondato.
Sussistono, anche in relazione alla natura della controversia, sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.