TAR Napoli, sez. II, sentenza 2017-08-28, n. 201704138

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2017-08-28, n. 201704138
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201704138
Data del deposito : 28 agosto 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/08/2017

N. 04138/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01561/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1561 del 2014, proposto da:
Società Polisportiva Sant'Antimo Società Sportiva Dilettantistica a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., sig.ra M F, rappresentata e difesa dall'avv. A S, con la quale domicilia elettivamente presso lo studio dell’avv. Giuseppe Fava in Napoli, via San Giacomo dei Capri n. 139;

contro

Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. L D S e domiciliato, ai sensi dell’art. 25 c.p.a., presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, piazza Municipio;

per

la condanna del Comune di S.Antimo alla consegna in favore della ricorrente dell'area descritta in ricorso e affidata in concessione alla stessa società con contratto rep.42/2002 e successivi contratti di concessione ad integrazione dei precedenti, nonché alla rideterminazione di nuove condizioni di equilibrio del contratto ed al risarcimento dei danni dalla stessa subiti per l’inadempimento degli impegni contrattuali assunti, nella misura di € 923.589,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Antimo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2017 il dott. F G e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 27 febbraio e depositato il 18 marzo 2014, la società polisportiva a r. l. “Polisportiva Sant’Antimo”, concessionaria del servizio di gestione di tutti gli impianti del Centro Sportivo Comunale di via Marconi in Sant’Antimo, giusta contratto di concessione n. 42/2002 del 10 luglio 2002 e successivi contratti integrativi n.4/2003 del 27 gennaio 2003, n. 149/2004 del 31 marzo 2004 e n. 121/2012 del 3 gennaio 2012 (recte: 1210/2012), agisce in giudizio per ottenere la condanna del Comune di Sant’Antimo, in esecuzione dei prefati contratti, alla consegna di un’area interessata a lavori di completamento funzionale degli impianti sportivi allo stato adibita a sito di stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani, alla revisione del contratto di concessione mediante la rideterminazione di nuove condizioni di equilibrio economico a fronte del grave squilibrio connesso al grave ritardo nella consegna dell’area, nonché al risarcimento dei danni conseguenziali.

Espone in fatto la ricorrente che la consegna dell’area in questione, prevista nel contratto di concessione in vista della realizzazione, a carico della concessionaria, di due campi di calcetto, di un campo da tennis e di spogliatoi a corredo di tutte le strutture, non è mai stata eseguita a causa dei rifiuti ivi stoccati, generando un pluriennale contenzioso nel corso del quale le parti hanno concluso, volta a volta, una serie di accordi transattivi;
l’ultimo di questi è stato approvato con delibera di Giunta comunale n. 155 del 14 novembre 2011 ed è stato seguìto dalla stipula, in sua attuazione, del contratto integrativo di concessione del 3 gennaio 2012, rep. 121 (recte: 1210), con cui il Comune ha convenuto, tra l’altro, la proroga della durata della concessione fino al 5 febbraio 2038 e la messa a disposizione, libera dai rifiuti e perfettamente utilizzabile, dell’area usata per discarica entro 365 giorni dall’ottenimento, da parte delle autorità competenti, dell’autorizzazione al conferimento della totalità dei rifiuti.

Tanto premesso, la ricorrente si duole che il Comune, che sarebbe risultato autorizzato al conferimento dei rifiuti presso lo STIR di Tufino prima ancora della stipula del contratto integrativo, non abbia provveduto alla bonifica ed alla consegna dell’area, né fornito informazioni o risposto alle missive della società ricorrente, a distanza di due anni dalla conclusione dell’accordo, incorrendo in grave inadempimento delle obbligazioni assunte.

Il Comune di Sant’Antimo ha resistito in giudizio eccependo, in rito, il difetto di giurisdizione e contestando, nel merito, la sussistenza degli inadempimenti ad esso imputati e, più in generale, la fondatezza del ricorso.

In vista dell’udienza di discussione la ricorrente ha prodotto una memoria a sostegno delle proprie ragioni.

Alla pubblica udienza del 4 luglio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con la memoria di discussione depositata il 31 maggio 2017, preceduta dalla produzione di documenti, la ricorrente ha allegato una serie di fatti successivi alla proposizione del ricorso che avrebbero aggravato il dedotto inadempimento dell’ente convenuto, rappresentando che per tali vicende pende autonomo giudizio (n.r.g. 3239/16), nel quale sono impugnate le comunicazioni con cui il Comune di Sant’Antimo ha manifestato la volontà di consegnare l’area, contestando la ricorrente che esso abbia ottemperato alle condizioni richieste per garantirne la piena agibilità in base alla normativa ambientale.

Nella consapevolezza che l’introduzione di nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte richiede la proposizione di motivi aggiunti (art. 44 codice del processo amministrativo) e non può avvenire con semplice memoria non notificata, la ricorrente ha quindi chiesto la riunione del ricorso ora in esame al nuovo ricorso n.r.g. 3239/16.

La previsione del terzo comma 3 dell’art. 44 c.p.a., nel richiamare l’art. 70 del medesimo codice, palesa che anche in questo specifico caso la decisione in ordine alla trattazione congiunta di più cause connesse fra loro costituisce oggetto di una valutazione di opportunità rimessa esclusivamente alla discrezionalità del giudice innanzi al quale pendono, in quanto espressione di un potere ordinatorio nel governo del processo, salvo che fra esse sussista un rapporto di pregiudizialità tale da non poterne consentire la trattazione separata (cfr. C.d.S., sez. VI, 30 aprile 2009, n. 2763;
C.d.S., sez. IV, 16 gennaio 2008, n. 74, rese con riferimento all’art. 52 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, cui oggi corrisponde l’art. 70 c.p.a.).

Senonché nel caso di specie non si ravvisa la sussistenza di un siffatto rapporto di pregiudizialità necessaria del secondo ricorso rispetto al primo, mentre il rinvio della trattazione del ricorso in esame ad altra data, ai fini della riunione col nuovo ricorso, si porrebbe in contrasto con le esigenze di speditezza dei procedimenti e di razionalizzazione e semplificazione del contenzioso.

Passando, perciò, senz’altro all’esame del ricorso in epigrafe, deve preliminarmente disattendersi la sollevata eccezione di difetto di giurisdizione, essendo devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tanto le controversie in materia di pubblici servizi relativi a rapporti di concessione di pubblici servizi (art. 133, co. 1, lett. c, codice del processo amministrativo), quanto le controversie aventi ad oggetto l’esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo (art. 133, co. 1, lett. a, n. 2), per quanto concerne, in particolare, l’osservanza delle pattuizioni formalizzate nell’articolo 6 del contratto rep. 1210/2012 e, a monte, nell’accordo transattivo concluso tra le parti, richiamato nell’articolo 2 del contratto ed allo stesso allegato come sua parte integrante e sostanziale.

Venendo al merito, la ricorrente denuncia l’inadempimento del Comune rispetto alla clausola con la quale lo stesso si è obbligato a mettere a disposizione l’area per cui è causa, libera da rifiuti e perfettamente utilizzabile, entro un termine di 365 giorni dall’ottenimento, da parte delle autorità competenti, dell’autorizzazione al conferimento della totalità dei rifiuti esistenti nell’area.

Secondo la prospettata ricostruzione dei fatti, in realtà l’autorizzazione sarebbe stata concessa ancor prima della conclusione dell’accordo ed esattamente il 19 dicembre 2011, quando, con nota prot. 1346, il Comune sarebbe stato autorizzato dalla S.A.P.N.A. – Sistema Ambiente Provincia di Napoli s.p.a. al conferimento, presso lo STIR di Tufino (NA), fino ad esaurimento dei rifiuti solidi urbani stoccati presso il sito di via Mercalli.

Sostiene la ricorrente che, poiché l’autorizzazione sarebbe stata sussistente prima ancora della stipula del contratto, le parti avrebbero in effetti pattuito, con quella clausola, un termine iniziale e non una condizione sospensiva.

Soggiunge, inoltre, che, pur volendo ipotizzare in astratto che la clausola vada interpretata come condizione sospensiva, non sarebbe dubbio che il suo mancato avveramento sia dipeso da fatto imputabile allo stesso Comune, non attivatosi tempestivamente per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, sicché la condizione dovrebbe, comunque, considerarsi come avverata ai sensi dell’art. 1359 c.c.

L’inadempimento colpevole del Comune, oltre a legittimare la domanda di consegna dell’area, obbligherebbe quest’ultimo anche alla rideterminazione delle condizioni economiche del contratto per ristabilire l’equilibrio sinallagmatico del rapporto, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali, attuali e futuri, arrecati dal ritardo cagionato al completamento dei lavori con conseguenti minori introiti di gestione.

Il ricorso è infondato.

L’art. 6 del contratto integrativo del 3 gennaio 2012, rep. 1210, stabilisce che « il Committente metterà a disposizione del Concessionario, libera dai rifiuti e perfettamente utilizzabile, l’area già usata per discarica ed al momento ingombra ancora di rifiuti, entro 365 giorni dall’ottenimento, da parte delle autorità competenti, dell’autorizzazione al conferimento della totalità dei rifiuti esistenti nell’area, secondo le modalità stabilite nel contratto di affidamento stipulato con l’impresa aggiudicataria del servizio, intendendosi il predetto termine interrotto in caso di sopraggiunti motivi di impedimento all’attività di sversamento dei rifiuti non imputabile all’Ente, pena la ricontrattazione delle elencate condizioni approvate con Delibera di C.C. n° 32 del 29/09/2011 e Delibera di G.C. n° 155 del 14/11/2011 » (la prima delibera è quella di approvazione della perizia tecnica a base del prolungamento della durata della concessione, la seconda quella di approvazione dell’atto transattivo).

Secondo la ricorrente l’autorizzazione in questione sarebbe da ravvisarsi già nella nota del 19 dicembre 2011, prot. 1346, con cui la S.A.P.NA., conferitaria dei compiti e delle attività connesse alle funzioni inerenti al ciclo integrale dei rifiuti, sulla richiesta del Comune di Sant’Antimo di conferimenti eccezionali per lo svuotamento del sito di stoccaggio di via Mercalli aveva disposto che il Comune conferisse, dal giorno 19 dicembre 2011 e fino ad esaurimento delle quantità stoccate, con priorità, 60 tonnellate giornaliere di rifiuti solidi urbani (CER 20.03.01), stoccati presso il sito di via Mercalli, presso lo STIR di Tufino, dal lunedì al sabato.

Sennonché la S.A.P.NA., con nota del 18 gennaio 2012, prot. SAPNA/2012/0091, ha precisato che le attività di conferimento dei rifiuti stoccati presso il sito di via Mercalli avrebbero potuto avere inizio solo a valle della separazione dei rifiuti solidi urbani dal terreno, dagli scarti delle lavorazioni edili e dagli ingombranti presenti sul medesimo sito, ricordando che in base ai provvedimenti del 19 dicembre 2011 gli STIR di destinazione avrebbero potuto ricevere esclusivamente i rifiuti solidi urbani identificati dal codice CER 20.03.01, rifiutando gli automezzi contenenti rifiuti diversi.

Poiché la limitazione al solo conferimento dei rifiuti identificati con il codice CER 20.03.01 era espressamente contenuta già nel dispositivo del provvedimento del 19 dicembre 2011, prot. 1346, ciò sta a dimostrare che non è corretto l’assunto di parte ricorrente che, a quella data, il Comune di Sant’Antimo fosse già in possesso della «autorizzazione al conferimento della totalità dei rifiuti esistenti nell’area» (di tutti i rifiuti, dunque, e non soltanto di una porzione più o meno rilevante degli stessi) che avrebbe integrato, in base all’inequivoca volontà delle parti, la condizione necessaria per il decorso del termine per l’adempimento dell’obbligo di consegna dell’area, sgombra e perfettamente utilizzabile.

L’evento dedotto, perciò, non si era ancora avverato, ma si presentava ancora futuro ed incerto.

Resta da valutare la fondatezza della tesi secondo cui l’evento non si sarebbe verificato per fatto imputabile al Comune, con conseguente finzione di avveramento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1359 c.c.

La tesi è infondata, poiché nella specie manca il presupposto stesso della finzione di avveramento, costituito dal fatto che l’evento non si è verificato ed è certo ormai che non si verificherà più (si noti che, nel caso in esame, le parti non hanno affiancato alla condizione l’apposizione di un termine entro il quale la stessa deve essersi verificata o meno).

Ed invero, senza trovare contestazione alcuna, il Comune ha rappresentato nelle sue difese che, dopo varie vicende, le attività di rimozione e trasporto dei rifiuti dal sito di stoccaggio provvisorio di via Mercalli hanno infine avuto inizio il 12 dicembre 2013, sicché ogni impedimento allo sgombero dell’area (compresi i fatti legati al contratto di affidamento con l'impresa aggiudicataria del servizio di raccolta e smaltimento, che il Comune valorizza alla luce dell’inciso « secondo le modalità stabilite nel contratto di affidamento stipulato con l’impresa aggiudicataria del servizio » nel citato articolo 6, ma su cui è superfluo ormai soffermarsi) a quella data era certamente venuti meno.

Ne consegue che alla data di proposizione del ricorso il termine di 365 giorni per l’adempimento, a pena di ricontrattazione delle condizioni economico-finanziarie del rapporto, non era ancora spirato, mentre i fatti successivi, come si è detto, formano oggetto di un nuovo ricorso (n.r.g. 3239/16) e, perciò, sono destinati ad essere esaminati con le relative domande nella sede propria di trattazione di quest’ultimo.

Per queste ragioni, in conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio vanno compensate ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis , introdotta dall’art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni nella oggettiva disputabilità delle questioni trattate.

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