TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2021-12-07, n. 202100927

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2021-12-07, n. 202100927
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202100927
Data del deposito : 7 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/12/2021

N. 00927/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00115/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 115 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Sant'Eufemia D'Aspromonte, corso Umberto I, n. 213;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;

U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento della Prefettura di Reggio Calabria del 6.11.2020, prot. 118267, Fascicolo n. 3950/Area I-bis Polizia amministrativa (prot. uscita 3252 del 12/1/2021), notificato al ricorrente il 12 gennaio 2021, con cui veniva rigettata l'istanza volta ad ottenere il rilascio della autorizzazione per la vendita minuta di materiale esplodente nonché per l'esercizio dell'attività di accensione di fuochi d'artificio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7/7/2021:

dei decreti della prefettura di Reggio Calabria prot. n. 55603/area I bis, fasc. 3950 dell’11.05.2021, notificato in pari data, e prot. n. 57096/Area I bis, fasc. 3950 del 12.05.2021, notificato il 14.05.2021, emessi a seguito di remand cautelare.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2021 il dott. A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso notificato il 18 febbraio 2021 e depositato il successivo 11 marzo -OMISSIS- ha impugnato il decreto della Prefettura di Reggio Calabria del 6 novembre 2020, prot. 118267, notificatogli il 12 gennaio 2021 (e gli atti al medesimo sottesi), con il quale veniva rigettata l’istanza volta ad ottenere il rilascio della autorizzazione per la vendita minuta di fuochi artificiali di 4° e 5° categoria nonché per l’esercizio dell’attività di accensione di fuochi d’artificio.



1.1. Il ricorrente, premesso in fatto di essere un giovane imprenditore, iscritto alla Camera di commercio dal 2016, con attività prevalente di allestimento di spettacoli pirotecnici, titolare di idoneità tecnica per la minuta vendita di fuochi artificiali delle sopra indicate categorie e per l’accensione dei medesimi rilasciata ex art. 101 Reg. TULPS dalla Questura di Trento, espone che con istanza del 25/9/2019 chiedeva alla Prefettura di Reggio Calabria il rilascio delle licenze ex artt. 47 e 57 TULPS per potere esercitare le anzidette attività. Detta richiesta veniva però riscontrata negativamente dall’Amministrazione con il preavviso di rigetto ex art. 10- bis l. n. 241/1990 dell’1/7/2020, dandosi atto di plurimi elementi ostativi riconducibili, oltre che alle frequentazioni con soggetti controindicati, ai rapporti di parentela con congiunti gravati da segnalazioni e precedenti per vari reati.

Trasmetteva, dunque, ritualmente osservazioni difensive, corredate da documentazione, volte a confutare gli esposti rilievi in relazione ad entrambi i citati profili, sollecitando inoltre la conclusione del procedimento, stante l’afferenza dell’istanza a ragioni di matrice lavorativa.

Con il decreto impugnato la Prefettura si determinava, nondimeno, per il rigetto dell’istanza, richiamando integralmente i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento e gli atti informativi ad essa sottesi.



1.2. In punto di diritto, con una prima doglianza, incentrata sulla “ violazione degli articoli 3 e 10 bis legge 241/1990 e s.m.i., mancanza e/o insufficienza e contraddittorietà della motivazione degli atti impugnati, eccesso di potere e travisamento dei fatti ”, il ricorrente si duole della violazione dell’art. 10- bis l. n. 214 del 1990, stante la totale obliterazione delle approfondite osservazioni difensive trasmesse a seguito della ricezione della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, supportate peraltro da copiosa e pertinente documentazione. Ed infatti l’Amministrazione, oltre ad aver valorizzato negativamente il fattore delle presunte frequentazioni con soggetti controindicati, ritenuto tuttavia privo di valenza ostativa nell’unica nota informativa dei Carabinieri del 19/2/2020, avrebbe del tutto omesso di valutare le anzidette osservazioni, liquidate sbrigativamente, con formula di mero stile, dandosi atto dell’insussistenza di “elementi tali da indurre ad una positiva rivalutazione della posizione della S.V.”.

Il vizio in questione emergerebbe inoltre anche in relazione a un distinto profilo, tenuto conto del “ completo travisamento finanche del contenuto dell’istanza presentata dal ricorrente ”, facendo riferimento il provvedimento impugnato, diversamente dalla prodromica comunicazione ex art. 10- bis legge n. 241 del 1990, ad una “ istanza per la revoca della licenza prefettizia, per l’accensione di fuochi artificiali ex art. 47 del T.U.L.P.S .”. Né l’erronea indicazione potrebbe ritenersi circoscritta al solo oggetto del provvedimento, permeandone anche il relativo contenuto, dandosi ivi atto che “ quest’Ufficio non procederà a revocare il provvedimento di divieto detenzione armi, munizioni ed esplositi a suo tempo emesso nei suoi confronti ”, apparendo così ricollegato l’avvio del procedimento ad un’istanza di riesame di un precedente provvedimento sfavorevole.

Evidente sarebbe, dunque, il vulnus motivazionale, stante la totale incongruenza del relativo contenuto rispetto alla prodromica fase procedimentale, viepiù aggravata dall’omessa considerazione delle osservazioni, corredate da una duplice produzione documentale, trasmesse nell’esercizio delle prerogative difensive riconosciute dal citato art. 10- bis .



1.3. Con una seconda doglianza denuncia ancora i vizi di “ violazione e falsa applicazione degli articoli 11, 47 e 57 TULPS, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione, istruttoria carente, mancanza dei presupposti e sviamento ”.

Lamenta in particolare che, nel valorizzare in chiave ostativa gli elementi di pregiudizio rilevati a carico di taluni suoi congiunti, la Prefettura avrebbe incongruamente omesso di accordare qualsivoglia rilievo al suo stato di incensuratezza nonché al dato della mancata convivenza coi citati familiari. Ne risulterebbe, dunque, la violazione degli artt. 11, 47 e 57 TULPS, anche in considerazione della strumentalità delle licenze richieste allo svolgimento di attività lavorativa;
circostanza, questa, che avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a valorizzare in via preponderante la sua condizione personale di piena affidabilità, stante l’assenza di pregiudizi e di elementi di controindicazione di sorta, non esaurendo, di contro, il giudizio prognostico sfavorevole sulla sola considerazione di elementi estranei alla sua sfera personale, impattando l’esercizio del potere, ancorché connotato da ampia discrezionalità, su un diritto fondamentale assistito da precisa copertura costituzionale.

Anche sul piano strettamente attinente agli elementi di fatto valutati in sede istruttoria il provvedimento risulterebbe parimenti viziato per eccesso di potere, non trovando riscontro il giudizio di inaffidabilità formulato a suo carico né nel dato delle ‘presunte frequentazioni’ con soggetti controindicati né, tanto meno, in quello delle ragioni di pregiudizio a carico di tre suoi stretti congiunti.

Quanto al primo profilo, difatti, si tratterebbe di pochi ed occasionali incontri con tre distinti soggetti, come tali insuscettibili di essere considerati alla stregua di vere e proprie ‘frequentazioni’, essendo stato peraltro documentato rispetto a ciascuno di essi, in sede di contraddittorio cartolare ex art. 10- bis , il relativo stato di incensuratezza.

Analoghi vizi sarebbero poi riscontrabili anche sul diverso versante delle parentele, stante le plurime incongruenze e imprecisioni nell’indicazione dei dati di pregiudizio esposti nella nota informativa dei Carabinieri, e acriticamente recepiti nel provvedimento impugnato, a carico del proprio padre e del proprio fratello, aggravate viepiù dall’omesso rilievo attribuito alla circostanza, pur chiaramente emergente dalla stessa informativa, della residenza di detti congiunti in un distinto Comune, dandosi ivi atto che egli risulta “ attualmente vivere da solo ” e che “ sino al 19.9.2012, [era invece] residente a Sinopoli in -OMISSIS- ”, dove appunto tuttora costoro risiedono.

Sicché, al di là dell’erronea valutazione, quanto meno sul versante dell’attualità, di talune delle circostanze pregiudizievoli rilevate a carico di detti congiunti – non avendo l’Amministrazione tenuto conto della condizione di invalidità totale del proprio padre –, l’eccesso di potere emergerebbe dal mancato rilievo accordato tanto al risalente distacco del ricorrente dal suo nucleo familiare d’origine quanto all’indipendenza economica dal medesimo conseguita, essendo egli titolare di un’impresa individuale artigiana regolarmente iscritta alla camera di commercio, operante nel (solo) commercio di fuochi artificiali di “libera vendita”.

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