TAR Bari, sez. III, sentenza 2017-06-16, n. 201700676

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2017-06-16, n. 201700676
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201700676
Data del deposito : 16 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/06/2017

N. 00676/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00008/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8 del 2017, proposto da:
Federazione Gilda Unams- Gilda degli Insegnanti di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato R R, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Sparano 149;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Scuola Secondaria di i Grado Sms Gen e Baldassarre - Trani, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;

Collegio dei Docenti della Scuola Secondaria Statale di i Grado "Gen. Baldassarre" non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a n n u l l a m e n t o del provvedimento di diniego di accesso agli atti del 21.11.2016 prot. n. 3658, a firma del dirigente scolastico della Scuola Secondaria Statale di I grado “Gen. Baldassarre”, trasmesso alla O.S. ricorrente, a mezzo p.e.c., in data 21.11.2016, e conseguente

a c c e r t a m e n t o d e l d i r i t t o d i a c c e s s o della O.S. ricorrente agli atti e documenti indicati e richiesti con la istanza di accesso agli atti del 21.10.2016 (documenti sul “bonus” per la valorizzazione del merito dei docenti).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Scuola Secondaria di i Grado Sms Gen e Baldassarre - Trani;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 il dott. F G e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in esame, notificato il 21.12.2016, depositato il 4.1.2017, la Federazione Gilda – Unams - Gilda degli Insegnanti – Provincia di Bari (di seguito : anche O.S.) impugna il diniego di accesso agli atti, in epigrafe meglio specificato, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.

Premette di essere una tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto scuola oltre che firmataria del vigente C.C.N.L. del suddetto comparto e di aver presentato all’Istituto scolastico in questione, apposita istanza di accesso relativa alla gestione dei fondi erogati alle singole scuole dal M.I.U.R. per la valorizzazione del merito dei docenti (c.d. “bonus per la valorizzazione del merito previsto dall’art. 1 comma 126 l. n. 107/2015), intesa a conoscere :

-i criteri individuati dal Comitato di Valutazione per l’attribuzione del Bonus;

-i nominativi dei docenti beneficiari del bonus;

-importi assegnati a ciascun docente a titolo di bonus;

-singoli provvedimenti di attribuzione del bonus (nel caso in cui il singolo docente risulti essere stato complessivamente beneficiario di importi superiori a mille euro nel corso dell’anno solare);

motivando il proprio interesse all’accesso sia in ragione dello specifico ruolo dell’O.S. e per l’esercizio delle relative prerogative sindacali, sia in ragione di quanto espressamente previsto dall’art. 26, comma III, del d. lgs n. 33/2013.

L’istanza è stata rigettata dall’Istituto adducendo che la richiedente O.S., in sostanza :

- sarebbe carente di specifico interesse all’accesso;

- avrebbe inteso procedere ad un controllo generalizzato sugli atti della p.a.;

- avrebbe chiesto l’accesso a dati coperti dalla privacy.

2.- Avverso il diniego è insorta la ricorrente, deducendo che :

2.1.- quanto all’interesse ed alla legittimazione all’esercizio del diritto di accesso per l’esercizio delle prerogative sindacali :

l’O.S. è legittimata all’accesso, giusta previsione di cui all’art. 22, comma 1, lett. b) l. n. 241/90, in quanto soggetto portatore di interessi pubblici o diffusi, come riconosciuto, peraltro, da numerose pronunzie giurisprudenziali;
trovasi in posizione differenziata ed è titolare di posizione giuridicamente rilevante, avendo precisato il proprio interesse diretto, attuale e concreto a verificare che nelle varie scuole il bonus sia stato assegnato dal Dirigente scolastico nel rispetto dei criteri di valutazione, al fine del concreto esercizio delle prerogative sindacali;
il bonus, quale “retribuzione accessoria” è oggetto di “informazione preventiva” alle OO.SS. ex art. 6., comma II, lett. b, oltre che di “contrattazione integrativa” ex art. 6, comma II, lett. l);
la legge istitutiva del bonus ha espressamente previsto un confronto con le parti sociali per la definizione delle linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale;
il diritto di accesso all’informazione sull’assegnazione del “bonus” è funzionalmente connesso all’esercizio delle prerogative sindacali, atteso che soltanto tramite esso il sindacato può esercitare i propri diritti e valutare l’opportunità di intraprendere un’azione (giudiziaria o di confronto istituzionale), non potendo, peraltro, farsi coincidere restrittivamente l’interesse all’accesso con quello all’impugnazione.

2.2.- quanto alla sussistenza del diritto all’accesso ai documenti richiesti con l’istanza denegata :

la normativa sull’accesso si applica a tutte le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le scuole, al fine di valorizzare la trasparenza dell’attività amministrativa nella quale non può che rientrare anche quella che compie il Dirigente scolastico che seleziona alcuni docenti, sulla base di criteri previamente deliberati dal Comitato di Valutazione per l’erogazione della retribuzione accessoria e stabilisce l’ammontare degli importi spettanti a ciascuno di essi;
Il diritto di accesso rappresenta la regola e non l’eccezione e prevale sul diritto alla riservatezza che afferisce soltanto a dati sensibili, espressamente individuati e, nel caso di specie, il bonus non può ritenersi un dato coperto dalla privacy;

2.3.- quanto all’illegittimità del diniego alla luce degli obblighi di trasparenza ex d. lgs n. 33/2013 :

gli artt. 20, 26 e 27 d lgs n. 33/2013 impongono alle Pubbliche Amministrazioni, ogni qualvolta eroghino ai propri dipendenti importi a titolo di “premi collegati alla performance” (art. 20) o di “vantaggi economici di qualsiasi genere” (art. 26) di pubblicare “l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti”, i “criteri …di misurazione e valutazione” per la quantificazione e l’attribuzione di detti importi (artt. 20, commi 1 e 2 e 26, comma 1) nonché i singoli “atti di concessione” delle suddette somme se di importo superiore a mille euro” (art. 26, comma II).

Per tutto quanto dedotto, conclude per l’illegittimità del diniego in questione, con richiesta di annullamento dello stesso e l’accertamento del diritto della ricorrente O.S. ad accedere agli atti richiesti, non ravvisandosi interessi di soggetti controinteressati.

3.- Resiste in giudizio l’intimata amministrazione, chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata. Con memoria ha illustrato le proprie difese, richiamandosi alle note conclusioni dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 2012. Dopo aver rimarcato che le prerogative sindacali sono state pienamente rispettate dall’amministrazione scolastica con l’informazione preventiva del solo “piano delle risorse complessive per il salario accessorio” e di contrattazione integrativa in ordine ai criteri per l’attribuzione di compensi accessori, stigmatizza la mancata indicazione dei nominativi degli iscritti nel cui interesse l’O.S. afferma di avere esercitato il diritto di accesso;
sottolinea come siffatta carenza abbia impedito, in concreto, all’amministrazione scolastica ed impedisce, oggi, al giudice di apprezzare “l’interesse differenziato” e la “posizione giuridicamente rilevante” che l’Organizzazione sindacale ricorrente intende tutelare ivi compresa la cognizione del rapporto di strumentalità tra i documenti oggetto di accesso e la posizione giuridica addotta a fondamento dell’accesso. Ribadisce che l’istanza è sottesa ad un controllo generalizzato sull’operato delle istituzioni scolastiche e rimarca che le finalità perseguite dall’art. 20 d. lgs n. 33 del 2013 sono state assicurate con le relative pubblicazioni, mentre quelle individuate dall’art. 26 stessa legge non hanno alcuna attinenza con l’erogazione degli importi accessori al personale dipendente.

4.- Alla camera di consiglio del 17 maggio 2017, sulla conclusione delle parti, presenti come da verbale di udienza, il Collegio si è riservata la decisione.

5.- Il ricorso è in parte fondato ed in parte infondato.

6.- E’ controversa nel presente giudizio la legittimità del diniego espresso dall’Istituto all’istanza di accesso presentata dalla Organizzazione sindacale, in epigrafe meglio specificata, intesa all’ostensione degli atti del procedimento finalizzato alla corresponsione del “bonus per la valorizzazione del merito previsto dall’art. 1 comma 126 l. n. 107/2015”.

6.1.- Per una migliore comprensione delle questioni in esame, gioverà ricordare che la ricorrente O.S., con l’istanza denegata, avviava, giusta precisazione in ricorso, “un’azione di monitoraggio sulle scuole dell’A.T. Bari e BAT, al fine di verificare il rispetto della normativa sulla trasparenza e dei criteri di distribuzione, tra i docenti, del suddetto “bonus” e, in questo modo, esercitare il proprio ruolo istituzionale di rappresentante e garante degli interessi dei lavoratori tutti”.

6.2.- L’istanza inoltrata, versata in atti di causa, testualmente recita :

“Ai sensi degli artt. 20,26 e 27 del d. lgs 33/2013 …le Pubbliche Amministrazioni, ogni qualvolta eroghino ai propri dipendenti importi a titolo di “premi collegati alla performance” (art. 20) o di “vantaggi economici di qualsiasi genere” (art. 26), sono tenuti a pubblicare “l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti”, i “criteri” […]di misurazione e valutazione” per la quantificazione e l’attribuzione di detti importi (art. 20, commi 1 e 2 ed art. 26, comma 1) nonché i singoli “atti di concessione” delle suddette somme se “di importo superiore a mille euro” (art. 26, comma 2);

in tale ultimo caso (per importi cioè superiori a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario), inoltre, detta pubblicazione “costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti” stessi (art. 26, comma III);

l’art. 26, comma IV, precisa inoltre che “la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti” di cui innanzi è esclusa solo nel caso in cui da tali dati sia possibile ricavare informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico degli interessati”, restando, invece, obbligatoria in tutti gli altri casi;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi