TAR Brescia, sez. II, ordinanza cautelare 2022-12-19, n. 202200838

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, ordinanza cautelare 2022-12-19, n. 202200838
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202200838
Data del deposito : 19 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2022

N. 00609/2022 REG.RIC.

N. 00838/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00609/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 609 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da


-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. L R, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;


contro

MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DI MANTOVA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

(a) nel ricorso introduttivo:

- del decreto del dirigente dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Mantova di data -OMISSIS-, con il quale è stata respinta l'istanza di regolarizzazione ex art. 103 comma 1 del

DL

19 maggio 2020 n. 34;

(b) nei motivi aggiunti:

- del decreto del dirigente dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Mantova di data -OMISSIS-, notificato lo stesso giorno, con il quale è stato confermato il decreto di diniego;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Mantova;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cpa;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Mauro Pedron;


Considerato quanto segue.

1. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Mantova, con decreto di data -OMISSIS-, ha respinto l’istanza di regolarizzazione ex art. 103 comma 1 del

DL

19 maggio 2020 n. 34, presentata a favore della ricorrente, lavoratrice extracomunitaria, per un rapporto di collaborazione domestica.

2. Oltre ad alcune irregolarità della domanda, lo Sportello Unico afferma l’inidoneità della documentazione attestante la presenza della ricorrente in Italia prima dell'8 marzo 2020.

3. Come precisato dallo Sportello Unico nella relazione depositata il 12 luglio 2022, la prova della presenza in Italia era originariamente costituita (a) dalla fotocopia di un’assicurazione di viaggio in lingua inglese e georgiana, riferita a un generico viaggio verso l’area Schengen programmato per il periodo 13-23 luglio 2015;
(b) da una dichiarazione sostitutiva di data 4 febbraio 2022, resa da un soggetto privato non altrimenti identificabile, che testimonia la presenza in Italia della ricorrente a partire dal dicembre 2019.

4. Nel ricorso sono fornite altre due prove della presenza in Italia: (a) la carta di imbarco di un volo Atene-Milano del 14 luglio 2015, associata a un biglietto aereo Tbilisi-Atene del 13 luglio 2015;
(b) un trasferimento di denaro tramite Poste Italiane e MoneyGram effettuato a -OMISSIS- in data 20 luglio 2015. Viene poi offerta la prova logica basata sul passaporto, che è stato rilasciato alla ricorrente in Georgia il 28 aprile 2015, e riporta unicamente il timbro di uscita dalla frontiera aerea di Tbilisi di data 13 luglio 2015, senza successivi timbri di uscita dall’Italia (manca peraltro anche il timbro in ingresso).

5. Questo TAR, con ordinanza cautelare n. 584 di data 1 agosto 2022, ha concesso una misura propulsiva, invitando lo Sportello Unico a riesaminare l’istanza di regolarizzazione per stabilire, tramite presunzioni, la verosimile stabilità del soggiorno irregolare in Italia dopo la data certa coincidente con il trasferimento di denaro del 20 luglio 2015.

6. Il dirigente dallo Sportello Unico, con decreto del -OMISSIS-, notificato in pari data, ha confermato il diniego di regolarizzazione, evidenziando che la ricorrente non aveva prodotto alcun documento a dimostrazione della continuativa e ininterrotta presenza sul territorio nazionale successivamente al 20 luglio 2015.

7. Il secondo diniego è stato impugnato con motivi aggiunti. La tesi è che la mancanza di elementi documentali sarebbe giustificabile, in quanto la ricorrente avrebbe prestato la propria attività lavorativa quale badante convivente, senza avere alcuna occasione di vita sociale, poiché impegnata in via continuativa nel lavoro, e comunque priva di titolo di soggiorno.

8. Sulla vicenda si possono formulare le seguenti osservazioni:

(a) il presupposto della sanatoria è che si sia formato un collegamento con lo Stato italiano prima dell'8 marzo 2020. Il naturale bilanciamento è costituito dalla perdita del suddetto collegamento. L’art. 103 comma 1 del

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