TAR Brescia, sez. II, ordinanza cautelare 2022-12-19, n. 202200838
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Pubblicato il 19/12/2022
N. 00838/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00609/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 609 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. L R, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DI MANTOVA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
(a) nel ricorso introduttivo:
- del decreto del dirigente dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Mantova di data -OMISSIS-, con il quale è stata respinta l'istanza di regolarizzazione ex art. 103 comma 1 del DL 19 maggio 2020 n. 34;
(b) nei motivi aggiunti:
- del decreto del dirigente dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Mantova di data -OMISSIS-, notificato lo stesso giorno, con il quale è stato confermato il decreto di diniego;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Mantova;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cpa;
Visti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Mauro Pedron;
Considerato quanto segue.
1. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Mantova, con decreto di data -OMISSIS-, ha respinto l’istanza di regolarizzazione ex art. 103 comma 1 del DL 19 maggio 2020 n. 34, presentata a favore della ricorrente, lavoratrice extracomunitaria, per un rapporto di collaborazione domestica.
2. Oltre ad alcune irregolarità della domanda, lo Sportello Unico afferma l’inidoneità della documentazione attestante la presenza della ricorrente in Italia prima dell'8 marzo 2020.
3. Come precisato dallo Sportello Unico nella relazione depositata il 12 luglio 2022, la prova della presenza in Italia era originariamente costituita (a) dalla fotocopia di un’assicurazione di viaggio in lingua inglese e georgiana, riferita a un generico viaggio verso l’area Schengen programmato per il periodo 13-23 luglio 2015;(b) da una dichiarazione sostitutiva di data 4 febbraio 2022, resa da un soggetto privato non altrimenti identificabile, che testimonia la presenza in Italia della ricorrente a partire dal dicembre 2019.
4. Nel ricorso sono fornite altre due prove della presenza in Italia: (a) la carta di imbarco di un volo Atene-Milano del 14 luglio 2015, associata a un biglietto aereo Tbilisi-Atene del 13 luglio 2015;(b) un trasferimento di denaro tramite Poste Italiane e MoneyGram effettuato a -OMISSIS- in data 20 luglio 2015. Viene poi offerta la prova logica basata sul passaporto, che è stato rilasciato alla ricorrente in Georgia il 28 aprile 2015, e riporta unicamente il timbro di uscita dalla frontiera aerea di Tbilisi di data 13 luglio 2015, senza successivi timbri di uscita dall’Italia (manca peraltro anche il timbro in ingresso).
5. Questo TAR, con ordinanza cautelare n. 584 di data 1 agosto 2022, ha concesso una misura propulsiva, invitando lo Sportello Unico a riesaminare l’istanza di regolarizzazione per stabilire, tramite presunzioni, la verosimile stabilità del soggiorno irregolare in Italia dopo la data certa coincidente con il trasferimento di denaro del 20 luglio 2015.
6. Il dirigente dallo Sportello Unico, con decreto del -OMISSIS-, notificato in pari data, ha confermato il diniego di regolarizzazione, evidenziando che la ricorrente non aveva prodotto alcun documento a dimostrazione della continuativa e ininterrotta presenza sul territorio nazionale successivamente al 20 luglio 2015.
7. Il secondo diniego è stato impugnato con motivi aggiunti. La tesi è che la mancanza di elementi documentali sarebbe giustificabile, in quanto la ricorrente avrebbe prestato la propria attività lavorativa quale badante convivente, senza avere alcuna occasione di vita sociale, poiché impegnata in via continuativa nel lavoro, e comunque priva di titolo di soggiorno.
8. Sulla vicenda si possono formulare le seguenti osservazioni:
(a) il presupposto della sanatoria è che si sia formato un collegamento con lo Stato italiano prima dell'8 marzo 2020. Il naturale bilanciamento è costituito dalla perdita del suddetto collegamento. L’art. 103 comma 1 del DL 34/2020 individua nell’abbandono del territorio nazionale dopo l'8 marzo 2020 una causa di esclusione dalla sanatoria, ma non precisa fino a quando sia possibile risalire nel tempo per individuare la prova della presenza in Italia;
(b) è evidente che quanto più ci si allontana retrospettivamente dalla data dell'8 marzo 2020 tanto maggiore è la probabilità che il cittadino extracomunitario si sia nel frattempo allontanato dal territorio nazionale e abbia stabilito legami con altri Paesi, o ristabilito quelli con il Paese di origine, perdendo il diritto a regolarizzare la propria posizione in Italia;
(c) come già evidenziato dal TAR Brescia (v. sentenze n. 968 del 18 novembre 2021 e n. 522 del 26 maggio 2022), la fissazione di un termine a ritroso insuperabile e valido per tutti è un’operazione interpretativa non condivisibile, in quanto contrappone alla presunzione legale di presenza in Italia (data inserita in documenti di organismi pubblici) una presunzione amministrativa di segno opposto, senza una sicura base normativa;
(d) per togliere valore alla documentazione degli organismi pubblici occorre invece dimostrare che, a causa del lungo intervallo temporale, la presunzione legale non è più affidabile. Questo implica un esame caso per caso, con facoltà per il cittadino extracomunitario di formulare controdeduzioni. Oggetto dell’accertamento è la verosimile stabilità del soggiorno irregolare in Italia tra la data certa remota e l'8 marzo 2020;
(e) a tale scopo, possono essere utilizzati elementi diversi dalle attestazioni degli organismi pubblici, purché coerenti con le stesse e idonei a prolungarne il significato nel tempo. In questa prospettiva, sono ammissibili tutte le informazioni provenienti dai privati che facciano presumere la permanenza del lavoratore extracomunitario in Italia, come ad esempio la documentazione fornita dal datore di lavoro sulla necessità di avere una badante, o la descrizione della sistemazione alloggiativa del collaboratore domestico;
(f) in effetti, trattandosi di rapporti lavorativi irregolari con soggetti a loro volta irregolari sul territorio nazionale, non è ragionevole richiedere una pluralità di contatti con organismi pubblici, e neppure una sovraesposizione nei rapporti sociali. Pertanto, una volta soddisfatta la condizione che vi sia almeno una data certa attestata da organismi pubblici, la continuità della permanenza in Italia è necessariamente affidata alla prova per presunzioni semplici, sulla base di qualsiasi materiale istruttorio, comunque costituito, che sia ritenuto affidabile;
(g) è onere del lavoratore extracomunitario fornire, direttamente o attraverso il datore di lavoro, ogni indizio o informazione che consenta di presumere la prosecuzione del soggiorno in Italia, sia pure al di fuori del tracciamento da parte di organismi pubblici;
(h) per accelerare i tempi della procedura, lo Sportello Unico può fissare un termine per la presentazione della documentazione utile, interloquendo direttamente con il difensore del soggetto interessato.
9. In conclusione, chiarito il significato della precedente ordinanza cautelare, sussistono i presupposti per concedere una nuova misura propulsiva, avente ad oggetto il riesame della posizione della ricorrente sulla base della descrizione del soggiorno in Italia tra il 2015 e il 2020, che la stessa ricorrente sottoporrà allo Sportello Unico, come sopra precisato.
10. Per la conclusione del riesame è fissato il termine del 31 marzo 2023.
11. La trattazione della domanda cautelare proseguirà nella camera di consiglio del 20 aprile 2023.