TAR Brescia, sez. II, ordinanza cautelare 2022-12-19, n. 202200838
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Testo completo
Pubblicato il 19/12/2022
N. 00838/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00609/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 609 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. L R, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DI MANTOVA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
(a) nel ricorso introduttivo:
- del decreto del dirigente dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Mantova di data -OMISSIS-, con il quale è stata respinta l'istanza di regolarizzazione ex art. 103 comma 1 del DL 19 maggio 2020 n. 34;
(b) nei motivi aggiunti:
- del decreto del dirigente dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Mantova di data -OMISSIS-, notificato lo stesso giorno, con il quale è stato confermato il decreto di diniego;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Mantova;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cpa;
Visti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Mauro Pedron;
Considerato quanto segue.
1. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Mantova, con decreto di data -OMISSIS-, ha respinto l’istanza di regolarizzazione ex art. 103 comma 1 del DL 19 maggio 2020 n. 34, presentata a favore della ricorrente, lavoratrice extracomunitaria, per un rapporto di collaborazione domestica.
2. Oltre ad alcune irregolarità della domanda, lo Sportello Unico afferma l’inidoneità della documentazione attestante la presenza della ricorrente in Italia prima dell'8 marzo 2020.
3. Come precisato dallo Sportello Unico nella relazione depositata il 12 luglio 2022, la prova della presenza in Italia era originariamente costituita (a) dalla fotocopia di un’assicurazione di viaggio in lingua inglese e georgiana, riferita a un generico viaggio verso l’area Schengen programmato per il periodo 13-23 luglio 2015; (b) da una dichiarazione sostitutiva di data 4 febbraio 2022, resa da un soggetto privato non altrimenti identificabile, che testimonia la presenza in Italia della ricorrente a partire dal dicembre 2019.
4. Nel ricorso sono fornite altre due prove della presenza in Italia: (a) la carta di imbarco di un volo