TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 2014-07-18, n. 201403414

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 2014-07-18, n. 201403414
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201403414
Data del deposito : 18 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02561/2014 REG.RIC.

N. 03414/2014 REG.PROV.CAU.

N. 02561/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2561 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


G I, rappresentato e difeso dall'avv. M R, con domicilio eletto in Roma, via Ugo De Carolis, 101;


contro

Il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

F L T;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

mancato conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 il dott. V B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase, che il ricorso ed i motivi aggiunti non presentano elementi che facciano prevedere un suo possibile accoglimento atteso che:

- i criteri stabiliti dalla commissione non sembrano porsi in contrasto con la disciplina di settore ed appaiono espressione non irragionevole della discrezionalità di cui il medesimo organo di valutazione dispone;

- la specificazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione non appare irragionevole e risulta consentita dall’art. 3 comma III del

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