TAR Torino, sez. II, decreto decisorio 2017-06-17, n. 201700128
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Pubblicato il 17/06/2017
N. 00128/2017 REG.PROV.PRES.
N. 00328/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 328 del 2011, proposto da:
BENEDETTO FRANCO, rappresentato e difeso dagli avvocati G P e S G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R T in Torino, via Stefano Clemente, 22;
contro
COMUNE DI QUAREGNA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato F E, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G M in Torino, via Vela, 7;
REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione 21/07/10 (prot. 2579) del Comune di Quaregna (BI) Ufficio Tecnico, notificata all'interessata il 30/07/10, per opere edilizie eseguite in assenza di permesso di costruire.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Quaregna;
Visti gli artt. 35, c. 2, lett. b), 71 c. 1 e 81 del c.p.a.;
Considerato che il ricorso indicato in epigrafe, fissato all’udienza del 23 marzo 2016, è stato cancellato dal ruolo e che della cancellazione dal ruolo è stata data comunicazione alle parti in data 24 marzo 2016;
Considerato che dalla data del 24 marzo 2016 non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza e che il ricorso è da ritenersi perento;