TAR Catania, sez. III, sentenza breve 2024-09-13, n. 202403054
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Pubblicato il 13/09/2024
N. 03054/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01533/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1533 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati L B, L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ambito Territoriale di Catania, Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di Palagonia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento,
- del provvedimento di cui alla nota prot. -OMISSIS- di Palagonia ha disposto, ai sensi dell’art. 69 ultimo comma della Legge di Contabilità Generale dello Stato, il sequestro conservativo ( rectius fermo amministrativo) della somma di €-OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS-;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente ivi compresa la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. -OMISSIS- indirizzata al Dirigente dell’I.C. “-OMISSIS-” di Palagonia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ambito Territoriale di Catania e dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di Palagonia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2024 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente, dipendente dell’Amministrazione resistente, ha impugnato il provvedimento con cui il Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo resistente ha disposto nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 69, ultimo comma, della legge di contabilità generale dello Stato (r.d. n. 2440/1923), un fermo amministrativo per una somma di €-OMISSIS-, autorizzando la Ragioneria territoriale dello Stato ad operare le prescritte trattenute sulla partita stipendiale, nella misura massima di 1/5 mensile, fino alla concorrenza dell’importo succitato.
La determinazione gravata prende le mosse dall’ordinanza cautelare resa il 20 marzo 2024 dal Tribunale di Caltagirone – Sezione Penale, nell’ambito del giudizio R.G.N.R. n. 960/2020 (R.G. GIP n. 160/2021), riguardante parte ricorrente unitamente ad altri coimputati, con cui è stato disposto il sequestro conservativo ex artt. 316 e ss., c.p.p., di beni mobili e/o immobili, somme di denaro, titoli di credito, quote sociali, partecipazioni, valori mobiliari, crediti vantati nei confronti di terzi et similia , comunque detenuti e/o rinvenibili, di proprietà o riconducibili alla parte ricorrente.
In sostanza, nell’ambito del procedimento penale riguardante l’odierna parte privata, l’Amministrazione si è costituita parte civile, ottenendo una misura cautelare dal Tribunale di tipo conservativo al fine di garantire la soddisfazione della sua pretesa risarcitoria.
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente lamenta che il Tribunale del Riesame di Catania – Quinta Sezione Penale, adito ai sensi degli artt. 257 e 324 c.p.p. da parte di un coimputato (non dalla parte ricorrente), con ordinanza del 18.04.2024 avrebbe ordinato il dissequestro e la restituzione delle somme in favore degli aventi diritto, in quanto la misura reale imposta dal GUP, avendo comportato l’applicazione di un vincolo ablatorio su una somma eccedente il quantum della pretesa risarcitoria, ha evidenziato che “ […] l’adozione del sequestro conservativo sui beni personali della ricorrente ha di fatto imposto il vincolo reale su un importo maggiore di quello richiesto e accolto con il provvedimento impugnato, atteso che le somme di denaro già sottoposte a sequestro preventivo finalizzato alla confisca, consentivano già, in caso di condanna della ricorrente, il risarcimento dei corrispondenti danni riconosciuti dal GUP in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e che, in ogni caso, dette somme costituivano già idonea garanzia per il soddisfacimento delle obbligazioni civili derivanti dal medesimo reato[…] ”.
In sostanza, secondo la prospettazione di parte, il GUP avrebbe potuto apporre il sequestro conservativo sulle somme che, nel corso delle indagini preliminari, erano già state sottoposte a sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca, e non su ulteriori €-OMISSIS-, determinando altrimenti una duplicazione del sequestro sul medesimo profitto derivante dal medesimo reato.
Considerata l’irrevocabilità di tale ordinanza favorevole, ritenuta applicabile anche alla parte ricorrente nella sua qualità di coimputata e condebitrice, col ricorso introduttivo è stato impugnato il fermo amministrativo disposto dall’Amministrazione scolastica resistente, in quanto adottato in carenza di un valido atto presupposto.