TAR Catania, sez. IV, decreto decisorio 2016-06-03, n. 201602834

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, decreto decisorio 2016-06-03, n. 201602834
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201602834
Data del deposito : 3 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00823/1993 REG.RIC.

N. 02834/2016 REG.PROV.PRES.

N. 00823/1993 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 823 del 1993, proposto da:
D R, rappresentato e difeso dall'avv. N S, con domicilio eletto presso N S in Catania, corso delle Province, 203;

contro

U.S.L. N. 23 di Ragusa (Oggi Az.Osp.Civile e M.P.Arezzo-Rg), rappresentato e difeso dall'avv. S M, con domicilio eletto presso S M in Catania, Via Conte Ruggero,9;

nei confronti di

Assessorato Regionale Sanita', Commissione Concorso c/o U.S.L., Gulisano Maria Concetta;
Rizza Giuseppa, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Scuderi, Carmelo Giurdanella, con domicilio eletto presso Andrea Scuderi in Catania, Via V. Giuffrida, 37;
Scrofani Concetta, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Salibba, con domicilio eletto presso Claudio Salibba in Catania, Via Vitt. Em. Orlando, 15;
Nicita Salvatrice, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Gentile, con domicilio eletto presso Nino Gentile in Scicli, Segreteria;
Meli Salvina, rappresentato e difeso dall'avv. Giambattista Schinina', con domicilio eletto presso Armando Corica in Catania, Via Ingegnere, 52;

per l'annullamento

della sconosciuta deliberazione della U.S.L. n.23, (dicembre 1992), relativa all’approvazione atti del concorso pubblico a n.2 posti farmacista collaboratore.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

Visto l'art. 83 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 19 febbraio 1993;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 1, co. 1, delle Norme transitorie non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.


Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi