TAR Torino, sez. I, sentenza 2021-06-08, n. 202100598

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2021-06-08, n. 202100598
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202100598
Data del deposito : 8 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/06/2021

N. 00598/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00165/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 165 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Alberto Reineri, Daniele Labbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Daniele Labbate in IN, corso Re Umberto n. 27;



contro

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in IN, via dell’Arsenale, 21;



nei confronti

IN Football Club s.p.a. non costituito in giudizio;



per l'annullamento

-a) del provvedimento di D.A.SPO. (divieto di accedere alle manifestazioni sportive) emesso dal Questore di IN in data -OMISSIS- e notificato il successivo -OMISSIS-, recante il divieto di accedere, per il periodo di anni quattro, con decorrenza dalla data di notifica:

- “per l’intera giornata in cui si svolge l’incontro di calcio, a tutti gli impianti del territorio nazionale e internazionale ove si disputeranno gli incontri della Nazionale Italiana di ogni categoria nonché le manifestazioni calcistiche, anche amichevoli, relative ai campionati nazionali professionistici, semiprofessionistici, dilettantistici e amatoriali, ai tornei internazionali (Champions League, Europa League) e a quelli nazionali (TIM CUP) ovvero a tutti gli incontri di calcio nazionali e regionali organizzati e/o patrocinati dalla F.I.G.C., nonché nei luoghi ove si svolgono anche altre competizioni sportive professionistiche. Il divieto di accesso vige nelle giornate in cui vengono svolte le manifestazioni sportive, nazionali e estere, e riguarda tutti i percorsi stradali, autostradali e ferroviari ivi compresi aree di servizio stazioni ferroviarie ed aeroporti che, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, fossero interessate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive di cui sopra ovvero tutte le strade, vie o piazze limitrofe agli impianti ove si svolgono le partite riguardanti le squadre di calcio iscritte alle serie suddette e ai parcheggi, piazzali o luoghi di raccolta e raduno delle tifoserie, nonché i percorsi da questi ai luoghi dove si svolgono gli eventi sportivi e gli esercizi pubblici che abitualmente sono frequentati prima, durante e dopo gli incontri di calcio dalle tifoserie”;

- “per lo stesso periodo e con le stesse modalità”, alle aree circostanti lo stadio Olimpico Grande IN e l’Allianz Stadium, come indicate nel provvedimento, laddove gli incontri di calcio si disputino presso i predetti impianti sportivi;

- “ai centri sportivi nei quali le squadre cittadine si allenano, nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno degli stessi e di ogni altro centro o impianto, per la medesima distanza, ove queste si radunino per svolgere gli allenamenti, la preparazione pre-campionato, eventuali ritiri o per disputare gare in trasferta, compresi i luoghi ove le squadre dimorino, prendano alloggio o che per qualsiasi altro motivo si radunino”;

- “all’Associazione Culturale -OMISSIS-, ubicata in questa -OMISSIS-, nonché nel tratto di -OMISSIS-, poiché, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, risulta frequentata abitualmente dai tifosi del IN i quali si radunano allo scopo di assistere alle manifestazioni di cui sopra”;

-b) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, anche non conosciuto;

nonché per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 14 aprile 2021 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, appartenente alla tifoseria del IN, nell’ambito di attività di indagine poste in essere dalla Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali della Questura di IN (documentate dalla comunicazione di notizia di reato redatta in data -OMISSIS-), veniva segnalato all’Autorità Giudiziaria per condotte discriminatorie e prevaricatrici perpetrate, unitamente agli aderenti al gruppo ultras -OMISSIS-, ai danni degli spettatori della curva Primavera dello stadio Olimpico Grande IN. In particolare, nell’ambito di una più ampia indagine effettuata dalla Questura di IN, è stato acclarato come gli aderenti al gruppo -OMISSIS- abbiano dimostrato nel tempo di avere una particolare inclinazione all’illegalità, ponendo in essere, in occasione delle partite del IN, con particolare riferimento soprattutto al campionato di calcio 2019/2020, condotte violente, provocatorie, offensive contro le tifoserie ospiti, le forze dell’ordine e la società sportiva del IN Calcio, nonché prevaricatrici nei riguardi di altri tifosi della curva Primavera, avvalendosi della forza intimidatrice del gruppo di appartenenza. A conclusione dell’attività sopra indicata, 71 aderenti al gruppo sopraindicato venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di violenza privata di cui all’art. 610 c.p. e per reati specifici di cui agli artt. 339 e 588 c.p., alla legge n. 152 del 1975, alla legge n. 401 del 1989.

Sulla base di tali risultanze investigative, il Questore di IN in data -OMISSIS- irrogava 75 provvedimenti interdittivi dell’accesso alle manifestazioni sportive nei confronti di altrettanti componenti del gruppo di cui si tratta, fra i quali l’odierno ricorrente.

Nello specifico, il provvedimento qui impugnato risulta emesso sulla base delle seguenti circostanze.

In occasione dell’incontro IN - PO del -OMISSIS-, i componenti del predetto gruppo, tra cui l’odierno ricorrente, dislocati, come da loro prassi, nel secondo anello della curva Primavera dello stadio Olimpico, intonavano cori di discriminazione territoriale e provocatori (testualmente riportati nel decreto interdittivo) all’indirizzo dei tifosi napoletani presenti sia nell’adiacente settore ospiti (complessivamente circa 1.500) che nella parte bassa della medesima curva Primavera, provocando, oltre che imbarazzo nella generalità degli spettatori, un innalzamento della tensione fra le opposte tifoserie, sfociato poco dopo in turbative dell’ordine pubblico; in tale contesto, la condotta contestata all’odierno ricorrente concerne cori offensivi di discriminazione territoriale (pag. 1 daspo; pagg. 27, 28, 29, 30 comunicazione Digos del -OMISSIS-; pagg. 19, 20, 21 informativa Digos del -OMISSIS-relativa all’incontro IN - PO); in occasione del medesimo incontro IN - PO, dopo l’ingresso nella curva Primavera di circa trentacinque tifosi napoletani, i quali, travisandosi e brandendo cinture, invitavano allo scontro il sodalizio -OMISSIS-, i componenti del predetto gruppo, presente anche l’odierno ricorrente (come documentano le fotografie prodotte dall’Avvocatura dello Stato: doc. 5 e 6), alcuni travisati e con cinture in mano, scendevano in modo compatto al primo anello della curva Primavera con l’intenzione di scontrarsi con i tifosi ospiti, senza riuscirci grazie all’intervento della Polizia e di alcuni

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi