TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-08-25, n. 202301230

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-08-25, n. 202301230
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202301230
Data del deposito : 25 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/08/2023

N. 01230/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01305/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1305 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , -OMISSIS- in persona del -OMISSIS- pro tempore , e -OMISSIS-, in persona del -OMISSIS- pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza San Marco, 63;

per l'annullamento

1) del provvedimento di diniego di revoca dell’avviso orale ex art. 3 del d.lgs. n. 159 del 2011, emesso dalla -OMISSIS-e conseguentemente,

2) dell’avviso orale emesso dal -OMISSIS-

3) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2023 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato:

- che con avviso orale del-OMISSIS- ha invitato la ricorrente a tenere una condotta conforme alla legge, ritenendola rientrante nelle categorie di cui all’art. 1, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. n. 159 del 2011, in ragione della segnalazione del -OMISSIS-e dei “ pregiudizi di -OMISSIS- per i reati di lesioni, minaccia, interferenze illecite nella vita privata, simulazione di reato, molestia e disturbo alle persone ”, risultanti dalle banche dati;

- che con provvedimento del-OMISSIS- ha respinto l’istanza di revoca di tale misura presentata dalla ricorrente, confermando la propria precedente valutazione;

- che con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato tali provvedimenti per difetto di motivazione e di istruttoria sostenendo che non sarebbe sussistente il presupposto soggettivo della pericolosità sociale di cui al richiamato art. 1, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. n. 159 del 2011;

- che con -OMISSIS- questa Sezione ha disposto l’acquisizione, da parte della -OMISSIS-, della segnalazione del -OMISSIS-, nonché di una relazione sui fatti di causa;

- che il Ministero dell'Interno, la-OMISSIS- e la -OMISSIS- si sono costituite in giudizio contestando nel merito le censure proposte e depositando il rapporto del -OMISSIS- che dà atto che in data 31 gennaio 2022 la ricorrente, “ con precedenti di polizia per reati comuni ”, aveva presentato “ denuncia/querela nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché dell’intero Consiglio, per le asserite ipotesi di reato di abuso d’ufficio, violenza privata e procurato allarme (artt. 323, 610 e 658 cod. pen.). Querela, le cui argomentazioni vertono sulle misure di contenimento del noto fenomeno pandemico ”;

- che in data-OMISSIS- la ricorrente ha proposto reclamo avverso il -OMISSIS-con cui la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha respinto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio;

- che all’udienza pubblica del 15 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione;

Considerato:

- che ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.lg. n. 159 del 2011, i provvedimenti previsti dal primo capo di tale disciplina si applicano a :

a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;

b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ”;

- che secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa la valutazione degli elementi di fatto che devono sorreggere la valutazione sottesa all’avviso orale non richiede una motivazione stringente, trattandosi di un provvedimento avente natura ed efficacia meramente monitoria ed infraprocedimentale che, come tale, non produce immediatamente effetti riduttivi o compressivi delle libertà individuali, diversamente da quanto accade per le misure di prevenzione (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 11 luglio 2022, n. 1268);

- che tuttavia il presupposto necessario per l’adozione di tale tipologia di misure è comunque la presenza di elementi di fatto che, secondo le regole della logica e della ragionevolezza, conducono a riscontrare condizioni di pericolosità sociale (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 2 luglio 2021, n. 4587);

- che la condotta della ricorrente, che ha portato la -OMISSIS- ad adottare l’avviso orale impugnato – consistente nella presentazione di una denuncia/querela palesemente infondata - per quanto idonea ad arrecare un “disturbo” al regolare svolgimento dell’attività dell’Amministrazione, non risulta denotare una effettiva pericolosità sociale;

- che tale condotta – comunque lato sensu riconducibile all’esercizio del diritto di difesa – non presenta profili di collegamento con i precedenti di polizia per reati comuni, risultanti dalle banche dati;

- che alla luce di tali rilievi deve ritenersi fondata la censura con cui la ricorrente lamenta l’insussistenza del presupposto soggettivo della pericolosità sociale di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 159 del 2011;

Ritenuto pertanto di accogliere il ricorso e, per l’effetto, di annullare i provvedimenti impugnati;

Ritenuto inoltre, di fissare la camera di consiglio del 20 settembre 2023 ai fini della trattazione del reclamo ( rectius , l’istanza di riesame) proposto dalla ricorrente in data-OMISSIS- avverso il decreto di reiezione della domanda di ammissione al gratuito patrocinio.

Ritenuto, quanto alle spese di lite, che per la particolarità della fattispecie sussistono le condizioni per disporne la compensazione, ferma la refusione del contributo unificato versato.

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