TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-08-25, n. 202301230
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Testo completo
Pubblicato il 25/08/2023
N. 01230/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01305/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1305 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , -OMISSIS- in persona del -OMISSIS- pro tempore , e -OMISSIS-, in persona del -OMISSIS- pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza San Marco, 63;
per l'annullamento
1) del provvedimento di diniego di revoca dell’avviso orale ex art. 3 del d.lgs. n. 159 del 2011, emesso dalla -OMISSIS-e conseguentemente,
2) dell’avviso orale emesso dal -OMISSIS-
3) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2023 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
- che con avviso orale del-OMISSIS- ha invitato la ricorrente a tenere una condotta conforme alla legge, ritenendola rientrante nelle categorie di cui all’art. 1, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. n. 159 del 2011, in ragione della segnalazione del -OMISSIS-e dei “ pregiudizi di -OMISSIS- per i reati di lesioni, minaccia, interferenze illecite nella vita privata, simulazione di reato, molestia e disturbo alle persone ”, risultanti dalle banche dati;
- che con provvedimento del-OMISSIS- ha respinto l’istanza di revoca di tale misura presentata dalla ricorrente, confermando la propria precedente valutazione;
- che con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato tali provvedimenti per difetto di motivazione e di istruttoria sostenendo che non sarebbe sussistente il presupposto soggettivo della pericolosità sociale di cui al richiamato art. 1, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. n. 159 del 2011;
- che con