TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-02-23, n. 202201244

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-02-23, n. 202201244
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202201244
Data del deposito : 23 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/02/2022

N. 01244/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02665/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2665 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;



per l'annullamento

del decreto prot. n. 00017506 del 16.3.2016, notificato in data 17.3.2016, con il quale veniva confermato, a seguito dello svolgimento di relativa istruttoria, il decreto prefettizio del 5.3.1986, recante divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S., unitamente agli atti preordinati e consequenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 il dott. Gianluca Di Vita;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 16.5.2016 e depositato il 9.6.2016 il ricorrente espone in fatto che:

- con provvedimento prefettizio del 5.3.1986 il Prefetto di Caserta inibiva la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S., avendo l’istante riportato una sentenza di condanna nel 1985 per aver “dato in consegna a persona non munita di licenza di porto d’armi il proprio revolver regolarmente denunciato” (reato previsto e punito dall’art. 22 della L. n. 110/1975 - violazione delle norme sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi; cfr. casellario giudiziale depositato in data 16.7.2021);

- successivamente l’istante chiedeva la revoca del provvedimento, esponendo di aver conseguito la riabilitazione ex art. 178 c.p. con provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Napoli del 7.11.2001;

- tuttavia, con il provvedimento in epigrafe, notificato all’istante in data 17.3.2016, la Prefettura rigettava la richiesta di revoca e confermava il divieto di detenzione armi ex art. 39 del T.U.L.P.S. adducendo, quali rilievi ostativi, il contenuto della relazione del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta e, nello specifico, l’esistenza di una ulteriore condanna riportata dall’istante nel 1995 per bancarotta fraudolenta, l’esito di controlli del ricorrente con soggetti ritenuti appartenenti al clan camorristico dei casalesi (in data 13.5.1991) e con persona gravata da precedenti di polizia per rapina, furto, minaccia, incendio e violazione delle norme in materia ambientale (17.2.2014), evidenziando altresì il rapporto di parentela con il fratello-OMISSIS-, parimenti ritenuto affiliato al predetto sodalizio criminale;

- tali circostanze, a giudizio dell’amministrazione, rafforzerebbero la valutazione di insussistenza in capo al ricorrente dei requisiti della buona condotta e della necessaria affidabilità che vengono richiesti ai possessori di armi, in ragione di elementi indicativi dell’ “inserimento dello stesso in un contesto ad elevato rischio di condizionamento ambientale da parte della criminalità anche organizzata e di una condotta incompatibile con la completa sicurezza del buon uso dell’arma”.

Avverso detto provvedimento insorge il ricorrente che deduce i seguenti motivi di diritto:

1) violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto, non ravvisando qualificate ragioni di urgenza che potrebbero, in astratto, consentire la deroga all’adempimento procedimentale;

2) violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 per carenza di motivazione, in quanto il diniego richiama per relationem alcune circostanze (tra le quali i controlli con presunti pregiudicati) che non sarebbero state poste nella conoscibilità dell’istante che ha infruttosamente esercitato il diritto di accesso;

3) violazione del R.D. n. 773/1931, eccesso di potere, travisamento, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, carenza dei presupposti; l’istante deduce l’illegittimità dell’azione amministrativa siccome fondata su episodi risalenti a diversi anni addietro, deduce la tenuità della condanna riportata nel 1985 per la quale, in ogni caso, ha ottenuto la riabilitazione, lamenta la inconferenza della ulteriore condanna per bancarotta fraudolenta, in quanto reato non attinente alla materia delle armi; ritiene ancora che sarebbe privo di rilevanza il rapporto di parentela con il fratello-OMISSIS-di cui non risulterebbe giudizialmente comprovata l’affiliazione a locali clan camorristici e, infine, nega di aver intrattenuto rapporti con soggetti pregiudicati;

4) difetto di istruttoria e di motivazione: l’amministrazione non avrebbe svolto un adeguato approfondimento sulla condotta di vita e sull’attività professionale del ricorrente (collaboratore amministrativo presso l’A.S.L. di Caserta), persona affidabile dedita alla famiglia e al lavoro.

Resiste in giudizio la Prefettura di Caserta che chiede il rigetto del gravame.

Successivamente al deposito di documentazione ad opera dell’amministrazione, in particolare della relazione istruttoria del Comando Provinciale dei Carabinieri, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti per violazione di legge ed eccesso di potere, con cui ha analiticamente confutato i rapporti di frequentazione con affiliati al clan dei casalesi, escludendo di aver

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