TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2016-09-28, n. 201609961
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Pubblicato il 28/09/2016
N. 09961/2016 REG.PROV.COLL.
N. 09414/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9414 del 2016, proposto da:
F S, rappresentato e difeso dagli avvocati F B C.F. BLMFDN85C16A717E, P L P C.F. LPSPQL67P20A662N, con domicilio eletto presso Paolo De Caterini in Roma, viale Liegi, 35/B;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Soccorso Pubblico - Difesa Civile, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato;
nei confronti di
Panaro Antonio, Barisano Eugenio non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’esecuzione,
della informativa 7504/2016 relativa al conferimento di incarichi dirigenziali ai dirigenti del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella parte in cui si rende noto che il ricorrente a decorrere dal 15 settembre 2016 ricoprirà l’incarico di dirigente regionale presso la direzione Calabria;
in subordine, per il risarcimento danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2016 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
- che con il decreto in epigrafe del 3.6.2014 l’Amministrazione intimata ha assegnato al ricorrente l’incarico di “Dirigente referente del soccorso pubblico, della colonna mobile regionale e della prevenzione e sicurezza tecnica presso la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per la Calabria”, con anticipata cessazione dall’incarico di Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera;
- che l’interessato lo ha impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, chiedendone l’annullamento;
- che il Collegio ritiene che la causa possa essere decisa con sentenza in forma semplificata, come da pubblico avviso dato alle parti all’odierna camera di consiglio;
Considerato che con unico mezzo di gravame il ricorrente lamenta:
Sussistenza dell'ingiusto demansionamento - Violazione e falsa applica-zione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 nonché dell’art. 19, commi 1 e 1-ter, e 21 d.lgs. 165/2001 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 40, 68, 69, 76 e 77 d.lgs. 217/2005 - Insussistenza di sopravvenute esigenze di servi-zio - l'incarico di «dirigente referente del soccorso pubblico, della colonna mobile regionale e della prevenzione e sicurezza tecnica presso la Dire-zione regionale dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per la Calabria» (di cui al Livello F del Decreto 30 dicembre 2014) è meno importante e prestigioso dell'incarico di «Comandante Provin-ciale dei Vigili del Fuoco di Matera» (di cui al Livello E del cit. decreto;
- che parte ricorrente, sostanzialmente, deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto lo stesso:
a) avrebbe provocato un effettivo “demansionamento” dell’interessato, stante che, ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 30 dicembre 2014 concernente la graduazione degli incarichi di funzione relativi ai dirigenti generali, dirigenti superiori e primi dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il «primo dirigente» - odierno ricor-rente, prima dell'adozione del provvedimento impugnato – svolgerebbe funzioni di livello (superiore) E (Comandante Provinciale dei Vi-gili del Fuoco di Matera) anziché di livello (inferiore) F (dirigente referente presso la Direzione regionale per la Calabria);
b) non sarebbe sufficientemente motivato in ordine alle ragioni della cessazione anticipata del ricorrente dal posto di livello E;
RITENUTO che, in linea con gli orientamenti manifestati in proposito dalla giurisprudenza amministrativa (in termini: Consiglio di Stato, Sez. III, 5 giugno 2015, n. 2779), il gravame meriti accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1. Il Decreto ministeriale che reca l’’articolazione’ dei ruoli dirigenziali sulle varie qualifiche (e la ‘graduazione’ delle relative funzioni) prevede (all’art.2) per i Primi Dirigenti due “livelli” (il “livello “E” ed il “livello F”) ai quali corrispondono “incarichi di funzione” di differente spessore (importanza e prestigio). E poiché al ricorrente è stato affidato un incarico di “Livello F”, dunque meno importante e prestigioso rispetto a quelli di “livello E” (fra i quali è contemplato, fra l’altro, proprio l’incarico di ‘comando provinciale’ che egli svolgeva in precedenza), non appare revocabile in dubbio che una sia pur relativa retrocessione si sia effettivamente verificata;a tanto consegue, come evidenziato dall’odierno esponente, anche una differenziazione del trattamento economico e normativo dell’interessato.
2. Il provvedimento impugnato non appare sufficientemente motivato in ordine alla cessazione anticipata del ricorrente dal precedente incarico di livello E.
E’ rilevante in proposito la considerazione che il ricorrente svolgeva le funzioni di Comandante provinciale di Matera (posto di livello E) in forza di un incarico triennale, il cui mandato non era ancora giunto a termine, cui si accompagnava una legittima aspettativa dell’interessato a svolgerlo per l’intera durata prevista (fino al 14 settembre 2018);e tale aspettativa non poteva essere disattesa - a maggior ragione se ciò comportava l’affidamento di un incarico di livello inferiore in altra sede - se non con una motivazione adeguata.
In tale prospettiva, l’affermazione che presso la Direzione regionale della Calabria si fosse reso vacante un posto di livello F non costituisce, di per sé, valido motivo per disporre la cessazione anticipata del ricorrente dal posto di livello E, se non altro per l’ovvia considerazione che in tal modo si rendeva vacante a sua volta il posto da lui precedentemente occupato con la conseguente necessità di provvedere alla sua copertura.
L’esonero di un dirigente dall’incarico attuale prima della scadenza doveva dunque essere giustificato da una ragione pregnante e specifica, da indicarsi nella motivazione del provvedimento.
Ritenuto, per le esposte considerazioni, che il ricorso meriti accoglimento, con conseguente annullamento degli atti impugnati, rimettendo all’Amministrazione gli ulteriori effetti ripristinatori ad esso connessi;e che sussistono giuste ragioni per condannare l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €. 1.500,00.