TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-09-10, n. 202100650

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-09-10, n. 202100650
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100650
Data del deposito : 10 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/09/2021

N. 00650/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00391/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 391 del 2020, proposto da
F C, rappresentato e difeso dall'avvocato R D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Castignano, rappresentato e difeso dall'avvocato L D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

M B non costituito in giudizio;

per l’accertamento

e la conseguente dichiarazione di illegittimità

- del silenzio inadempimento mantenuto dalla suindicata Amministrazione in relazione all'istanza presentata dal ricorrente, in data 14 luglio 2020 prot. n. 4308, volta al rilascio della certificazione di condono edilizio, presentato dallo stesso in data 30 aprile 1986 prot. n. 1596, pratica condono edilizio n.171, sul quale risulta mancante un provvedimento espresso in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 Legge n. 241/90;

- della condotta omissiva della P.A., ai sensi dell’art. 31, comma 3 c.p.a., con declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante il rilascio del certificato di condono edilizio sul quale si è già tacitamente formato il silenzio assenso per completezza amministrativa ex art. 35 Legge n. 47/85;

e per l’annullamento

- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti, in particolare, della nota del Comune di Castignano del 11 agosto 2020 con cui “si respingono recisamente i contenuti e i toni delle interlocuzioni sin qui rese da parte privata, confermando in toto i contenuti della richiesta istruttoria del 6 maggio 2020” e ove “esclude la formazione del silenzio significativo anche in caso di vincolo sopravvenuto”;

e/o, se del caso, per la conversione dell’azione proposta ai sensi dell’art. 32 c.p.a.;

nonché per la nomina di un commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a., con tutte le conseguenze di legge previste;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castignano;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del DL n. 137 del 2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2021 il dott. G R

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Sig. Cecchini Filippo, in data 30 aprile1986, presentava presso il Comune di Castignano l’istanza di condono edilizio, ai sensi della Legge n.47/1985, prot. n.1596 – pratica condono edilizio n.171, a seguito di concessione edilizia pratica n.102/1977, per l’immobile di sua proprietà sito in Contrada Sant’Angelo n.16 - Castignano, per l’ampliamento della superficie al piano terra, trasformazione di una superficie adibita a garage con progetto autorizzato e modificato a superficie utile con destinazione sala al piano primo e spostamenti divisori con lieve diminuzione di superficie utile abitabile al piano secondo.

Il ricorrente asserisce che l’istanza era completa di tutti gli elaborati richiesti per legge.

In data 14 novembre 1995 era richiesta integrazione documentale. Il Comune di Castignano, con nota prot. n.12886, richiedeva integrazione di domanda di concessione edilizia in sanatoria, che il ricorrente afferma non dovuta. In data 6 maggio 2020 veniva richiesta dal Comune ulteriore integrazione documentale, anche essa non dovuta a parere del ricorrente.

In data 19 giugno 2020, l’odierno ricorrente depositava memoria, prot. n.0003672, con la quale esponeva le proprie osservazioni e contestazioni avverso il citato atto, attribuendo all’amministrazione un termine di tre giorni per il rilascio del certificato di chiusura condono,

Successivamente, in data 22 giugno 2020 si svolgeva un incontro con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Castignano,

Seguiva un’ulteriore diffida del ricorrente, che invocava la tutela del silenzio assenso prevista dall’art. 35 Legge 47/85. In risposta, con nota dell’11 agosto 2020 il Comune confermava la richiesta istruttoria del 6 maggio 2020.

Parte ricorrente quindi presentava ricorso ex art. 117 c,p,a chiedendo che si dichiarasse il decorso del silenzio assenso o comunque l’obbligo del Comune di provvedere, oltre a contestare il contenuto della nota dell’11 agosto 2020.

Con ordinanza collegiale n. 682 del 2020 questo Tribunale così disponeva…”a seguito della diffida inoltrata al Comune dal ricorrente e assunta al protocollo dell’Ente n. 4308 in data 14 luglio 2020, volta ad ottenere il rilascio della certificazione attestante la chiusura della pratica di condono edilizio, l’Amministrazione, con nota in data 11 agosto 2020, ha evaso le richieste dell’istante, sostanzialmente opponendo un motivato diniego;- l’adozione di detto atto esclude la sussistenza di un silenzio-inadempimento;- la medesima nota è stata espressamente impugnata in questa sede (come indicato nell’epigrafe del ricorso) e ne è stato chiesto l’annullamento sulla base della denuncia di vizi alla stessa riferibili.

Conseguentemente, ai sensi dell’art. 32 c.pa. il Tribunale osservava che sulla base degli elementi sostanziali della pretesa azionata, l’azione proposta poteva essere convertita in azione di annullamento secondo il rito ordinario, sussistendone i presupposti e che peraltro, era la stessa parte ricorrente a chiedere, in subordine, l’annullamento della nota del Comune di Castignano dell’11 agosto 2020 e/o, se del caso, la conversione dell’azione ai sensi dell’art. 32 c.p.a..

Il ricorso veniva quindi convertito nel rito ordinario.

Si è costituito il Comune di Castignano resistendo al ricorso.

Alla pubblica udienza del 26 maggio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione di nullità della costituzione del Comune in relazione agli errati riferimenti presenti nella delibera di autorizzazione della giunta comunale n. 85 del 2020, successivamente rettificata. Basti dire che, per costante giurisprudenza, la rappresentanza processuale del Comune spetta istituzionalmente al Sindaco, cui compete, in via esclusiva, il potere di conferire al difensore la procura alle liti, senza necessità di autorizzazione della Giunta, salvo che una disposizione statutaria la richieda espressamente, spettando in tal caso alla parte interessata provare la carenza di tale autorizzazione producendo idonea documentazione. La delibera della Giunta, in quanto priva di valenza esterna, ha infatti natura meramente gestionale e tecnica (Cass. Civ. 3 ottobre 2019, n.24793).

2 Nel merito, il ricorso è infondato. Come già osservato da questo Tar nella citata ordinanza n. 682 del 2020, la nota dell’11 agosto 2020 è a tutti gli effetti un diniego.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi