TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2018-06-15, n. 201800371
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Pubblicato il 15/06/2018
N. 00371/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00233/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 233 del 2016, proposto da proposto da S.C.S.A.I.M.H.A. soc. coop. sociale A.R.L. in persona del legale rappresentante p.t. B G, società cooperativa sociale “G. Fe” in persona del legale rappresentante p.t. M D, centro per i servizi sociali soc. coop. sociale in persona del l.r.p.t. T A, Segretariato per i servizi sociali soc. coop. sociale in persona del l.r.p.t. P C, Coop. sociale La Vastese in persona del l.r.p.t. M R S, Sant’Agapito Martire società cooperativa sociale in persona del l.r.p.t. Di M C, Soc.coop.soc. S.C.O.R.I.M. in persona del l.r.p.t. D V R, Società coop. sociale SCAED in persona del l.r.p.t. Di F F, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Romano, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso alla via F. Crispi n. 4;
contro
Regione Molise in persona del Presidente della Regione p.t., anche in qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, con domicilio eletto negli uffici alla via Garibaldi n. 124;
ASReM – Azienda Sanitaria Regionale del Molise in persona del Direttore Generale p.t. Gennaro Sosto, rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Spataro;
per l'annullamento previa sospensione cautelare
a. della determinazione dirigenziale n. 2035 del 27.05.2016, a firma del Direttore del Servizio programmazione rete dei soggetti deboli della Regione Molise, comunicata alla ricorrente in data 31.05.2016, avente ad oggetto “tariffe per le attività riabilitative e territoriali delle strutture residenziali psichiatriche di cui al punto 19 del regolamento regionale 26.01.2004, n. 1, applicativo della L.R. 30/2002 tutela della salute mentale – rigetto richiesta di adeguamento della società cooperativa sociale “Sant’Agapito Martire” di Sant’Agapito”;
b. della determinazione dirigenziale n. 2043 del 27.05.2016, a firma del Direttore del Servizio programmazione rete dei soggetti deboli della Regione Molise, comunicata alla ricorrente in data 31.05.2016, avente ad oggetto “tariffe per le attività riabilitative e territoriali delle strutture residenziali psichiatriche di cui al punto 19 del regolamento regionale 26.01.2004, n. 1, applicativo della L.R. 30/2002 tutela della salute mentale – rigetto richiesta di adeguamento della società cooperativa sociale “segretariato per i servizi sociali” di Rocchetta a Volturno;
c. della determinazione dirigenziale n. 2042 del 27.05.2016, a firma del Direttore del Servizio programmazione rete dei soggetti deboli della Regione Molise, comunicata alla ricorrente in data 31.05.2016, avente ad oggetto “tariffe per le attività riabilitative e territoriali delle strutture residenziali psichiatriche di cui al punto 19 del regolamento regionale 26.01.2004, n. 1, applicativo della L.R. 30/2002 tutela della salute mentale – rigetto richiesta di adeguamento della società cooperativa sociale “G. Fe” di Gambatesa”;
d. della determinazione dirigenziale n. 2041 del 27.05.2016, a firma del Direttore del Servizio programmazione rete dei soggetti deboli della Regione Molise, comunicata alla ricorrente in data 31.05.2016, avente ad oggetto “tariffe per le attività riabilitative e territoriali delle strutture residenziali psichiatriche di cui al punto 19 del regolamento regionale 26.01.2004, n. 1, applicativo della L.R. 30/2002 tutela della salute mentale – rigetto richiesta di adeguamento della società cooperativa sociale “Centro per i servizi sociali” di Fornelli”;
e. della determinazione dirigenziale n. 2036 del 27.05.2016, a firma del Direttore del Servizio programmazione rete dei soggetti deboli della Regione Molise, comunicata alla ricorrente in data 31.05.2016, avente ad oggetto “tariffe per le attività riabilitative e territoriali delle strutture residenziali psichiatriche di cui al punto 19 del regolamento regionale 26.01.2004, n. 1, applicativo della L.R. 30/2002 tutela della salute mentale – rigetto richiesta di adeguamento della società cooperativa sociale “SCORIM” di Duronia”;
f. della determinazione dirigenziale n. 2034 del 27.05.2016, a firma del Direttore del Servizio programmazione rete dei soggetti deboli della Regione Molise, comunicata alla ricorrente in data 31.05.2016, avente ad oggetto “tariffe per le attività riabilitative e territoriali delle strutture residenziali psichiatriche di cui al punto 19 del regolamento regionale 26.01.2004, n. 1, applicativo della L.R. 30/2002 tutela della salute mentale – rigetto richiesta di adeguamento della società cooperativa sociale “SCAED” di Castellino del Biferno”;
g. della determinazione dirigenziale n. 2030 del 27.05.2016, a firma del Direttore del Servizio programmazione rete dei soggetti deboli della Regione Molise, comunicata alla ricorrente in data 31.05.2016, avente ad oggetto “tariffe per le attività riabilitative e territoriali delle strutture residenziali psichiatriche di cui al punto 19 del regolamento regionale 26.01.2004, n. 1, applicativo della L.R. 30/2002 tutela della salute mentale – rigetto richiesta di adeguamento della società cooperativa sociale “SCSAIMHA” di Agnone”;
h. della determinazione dirigenziale n. 2039 del 27.05.2016, a firma del Direttore del Servizio programmazione rete dei soggetti deboli della Regione Molise, comunicata alla ricorrente in data 31.05.2016, avente ad oggetto “tariffe per le attività riabilitative e territoriali delle strutture residenziali psichiatriche di cui al punto 19 del regolamento regionale 26.01.2004, n. 1, applicativo della L.R. 30/2002 tutela della salute mentale – rigetto richiesta di adeguamento della società cooperativa sociale “La Vastese” di Vastogirardi”;
i. nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai suddetti provvedimenti, ivi inclusi, ove occorra e nei limiti dell'interesse delle ricorrenti:
- l'Accordo del 17.10.2013 tra Governo, Regioni, province autonome di Trento e Bolzano, province, comuni e comunità montane (rep. Atti n. 116/CU);
- la deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 109/2014, di recepimento dell'accordo del 17.10.2013;
- il decreto del commissario ad acta 17.11.2015 n. 68;
- programma operativo 2007/2009, punto 6.2, stipulato il 27.03.2007 dalla Regione Molise con il Ministero della Salute e delle Finanze (c.d. “Piano di rientro”);
- Intesa Stato Regioni del 23.03.2005;
con i motivi aggiunti depositati il 31.07.2017:
- del DCA n. 30/2017 compresi i verbali istruttori in esso citati, inclusa la nota prot. n. 49330 del 2.05.2017 di contenuto non conosciuto;
- nonché di ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso adottato in violazione della predetta ordinanza, ivi inclusi: la nota a firma del Direttore Generale per la Salute della Regione Molise prot. 75216 del 29.06.2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise, del Consiglio dei Ministri, del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Salute e della ASReM.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2018 il dott. L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le ricorrenti riferiscono di essere cooperative sociali che operano in Molise e gestiscono strutture residenziali denominate comunità di riabilitazione psicosociale (CRP), ossia strutture extra-ospedaliere che operano in regime di accreditamento istituzionale, ricomprese nell'assetto organizzativo dell'ASReM – Dipartimento di salute mentale.
Tali strutture sono disciplinate dalla L.R. n. 30 del 6.11.2002 e dal regolamento attuativo n. 1/2004 che ha determinato il numero di posti letto e il quadro tariffario. L’attuale assetto normativo in relazione al profilo tariffario ha previsto sia l’obbligatorio adeguamento annuale delle competenze dovute alle CRP all’indice Istat, sia un ulteriore aumento compreso tra il 5 e il 15% agganciato alla presenza di personale specializzato rispetto a quello fisso di base stabilito dalla legge e dai provvedimenti di accreditamento.
Tuttavia, a tale assetto normativo non ha fatto seguito alcuna decisione operativa-attuativa e, pertanto, ne è conseguito un grave danno economico per le strutture costrette ad operare con tariffe molto più basse rispetto a quelle medie nazionali, quindi non remunerative e insufficienti alla copertura degli stessi costi.
Con DCA n. 68 del 17.11.2015 il Presidente della Regione in qualità di Commissario ad acta, in aderenza agli indirizzi nazionali e ai bisogni specifici di cura, ha riorganizzato e programmato una riqualificazione differenziata per livelli di intensità riabilitativa ed assistenziale delle strutture psichiatriche attualmente operanti nel Molise.
Con diffida del 23.02.2016 - a cui hanno allegato idonea documentazione comprovante in particolare l’esistenza di contratti di lavoro con personale specializzato specifico - le ricorrenti hanno intimato alla Regione Molise di provvedere alla rivalutazione delle rette giornaliere previste nell’art. 19 del regolamento n. 1/2004 sulla base delle variazioni dell’indice FOI rilevato dall’Istat, considerando che l’ultimo adeguamento risale al 2006.
Ciononostante la Regione ha rigettato l’istanza in ragione dell’avvio della fase di riclassificazione delle strutture residenziali riabilitative per malati psichiatrici prevista dal DCA n. 68/2015 e del fatto che il summenzionato regolamento è antecedente all’approvazione del Piano di Rientro dal disavanzo Sanitario stipulato il 27.03.2007.
Con ricorso notificato il 30.07.2016 depositato il 16.08.2016 le ricorrenti hanno impugnato:
- le determine dirigenziali regionali indicate in epigrafe con le quali le domande di adeguamento tariffario sono state respinte e, nei limiti dell’interesse delle ricorrenti:
- l’Accordo del 17.10.2013 tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, province, comuni e comunità montane;
- la deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 109/2014, di recepimento dell’accordo del 17.10.2013;
- il Decreto del commissario ad acta 17.11.2015, n.68;
- il Programma Operativo 2007/2009, punto 6.2., stipulato il 27.03.2007 dalla Regione Molise con il Ministeri della Salute e delle Finanze (c.d. Piano di rientro);
- l’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.
Ne hanno chiesto l’annullamento previa sospensione per i seguenti motivi di censura: