TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2013-07-24, n. 201300813

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2013-07-24, n. 201300813
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201300813
Data del deposito : 24 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01412/2012 REG.RIC.

N. 00813/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01412/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1412 del 2012, proposto da:
G D V, rappresentato e difeso dagli avv. M G, T R, con domicilio eletto presso lo studio di T R in Catanzaro, via G. Alberti, 27;

contro

Ministero Della Giustizia;

per l'ottemperanza formatasi sul decreto decisorio n. 1132/07 emesso dalla Corte d'appello di Catanzaro (legge Pinto)


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2013 il dott. Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato, De Vecchis Giovanna, in qualità di cessionaria del credito di Piciulo Teresa (come da allegato atto notarile rep n. 62910 del 14.5.2010), chiedeva che l’adito Tribunale accertasse l’obbligo del Ministero della Giustizia di ottemperare al decreto decisorio emesso nel procedimento RG n. 1132/07, il 24.11.2008 dalla Corte di appello di Catanzaro, ritualmente notificato all’Amministrazione resistente e munito di formula esecutiva, con cui il Ministero veniva condannato al pagamento, in favore di Piciulo Teresa, della somma di euro 8000,00, oltre interessi legali dal 7.11.2007 al soddisfo effettivo, a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo, nonché della somma di euro 1250,00, a titolo di spese ed onorari.

Risulta dagli atti che il decreto decisorio in oggetto è stato munito di formula esecutiva in data 22.12.2008, è stato notificato in data 24.12.2008 al Ministero della Giustizia e non è stato impugnato e che è stato.

Alla camera di consiglio del 18.7.2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ciò premesso in fatto, rileva il Collegio che, come ritenuto dalla costante giurisprudenza amministrativa, il decreto di condanna emesso ai sensi dell'art. 3, l. n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto) ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e, essendo idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, vale ai fini dell'ammissibilità del ricorso per ottemperanza, già contemplato dagli artt. 37, l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e 27, T.U. 26 giugno 1924 n. 1054 ed oggi disciplinato dagli artt. 112 e 114 del nuovo c.p.a. (Tar Trentino Alto Adige, Trento, n. 19 del 2012).

Peraltro, secondo la costante giurisprudenza amministrativa da cui questo Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, il rimedio dell’ottemperanza, oggi disciplinato dagli artt. 112 e seg. c.p.a., è esperibile anche per l'esecuzione di sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, alternativamente o congiuntamente rispetto al rimedio del processo di esecuzione innanzi al giudice civile, con il solo limite dell'impossibilità di conseguire due volte le stesse somme (Tar Calabria, Catanzaro, n. 159 del 2010;
Tar Trento, n. 305 del 2011;
Tar Lazio, n. 8005 del 2011).

Pertanto, il ricorso va accolto e va dichiarato l’obbligo del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, di provvedere al pagamento, in favore della ricorrente, di quanto disposto nel decreto decisorio emesso nel procedimento RG n. 1132/07 entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione in forma amministrativa della presente pronuncia, ovvero, se precedente, dalla notifica a cura della parte ricorrente.

Nel caso in cui l’Amministrazione non provveda nei termini indicati all’esecuzione decreto decisorio emesso nel procedimento RG n. 1132/07, si nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, un funzionario in servizio presso l’ufficio di Ragioneria della Prefettura di Catanzaro, affinchè provveda a dare integrale esecuzione al giudicato de quo entro l'ulteriore termine di giorni 90, con spese a carico del Ministero.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

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