TAR Palermo, sez. I, sentenza 2014-01-23, n. 201400222

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2014-01-23, n. 201400222
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201400222
Data del deposito : 23 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03826/2001 REG.RIC.

N. 00222/2014 REG.PROV.COLL.

N. 03826/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3826 del 2001, proposto da P R, rappresentato e difeso dall'avv. N P, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, piazza Virgilio 4;

contro

la Croce Rossa Italiana e il Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici siti in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, sono domiciliati ex lege;

per l'annullamento, previa sospensione:

della deliberazione del Ministero della Difesa 9.5.2001, comunicata con nota C.R.I. del 3.7.2001 prot. 3141/XII pervenuta l’11.7.2001, che ha dichiarato il ricorrente “ non prescelto” per l’avanzamento al grado di Capitano Commissario per l’anno 1995;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

vista la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per conto delle Amministrazioni intimate;

vista l’ordinanza cautelare n. 1653 del 16 ottobre 2001;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 il Primo Referendario dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente è un Tenente della C.R.I. in congedo, che era stato incluso nel quadro di avanzamento dell’anno 1995 per la promozione a Capitano.

Con il provvedimento indicato in epigrafe egli è stato dichiarato “ non prescelto” in quanto non avrebbe prestato servizio nel Corpo e perché nel fascicolo non risultano i documenti idonei a comprovare la sua idoneità allo svolgimento delle funzioni del grado superiore.

Detto provvedimento è stato impugnato con ricorso notificato il 28 settembre 2001, per “ violazione dell’art. 77 e ss. del RD 10.2.1936 n. 484” nonché per “ eccesso di potere per travisamento dei presupposti, manifesta illogicità ed ingiustizia”.

In sostanza egli possiederebbe tutti i requisiti previsti per legge al fine del passaggio al grado superiore (tra cui Laurea in Ingegneria, abilitazione all’esercizio della libera professione, rapporto di lavoro in essere con il Comune di Palermo), sicché la decisione di non promuoverlo sarebbe viziata da difetto di istruttoria.

Quanto al non aver prestato servizio nel Corpo, non sarebbe elemento discriminante, ma solo titolo valutabile.

2. Con ordinanza 1653/2001 l’istanza cautelare è stata respinta.

3. In vista dell’udienza pubblica, l’Avvocatura ha depositato memoria nella quale ha motivato in ordine al rigetto del ricorso.

4. Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2013 il collegio ha trattenuto la causa in decisione.

5. Il ricorso è manifestamente infondato.

Come correttamente evidenziato nella memoria prodotta dalla difesa erariale, e comprovato dalla documentazione in atti (cfr. doc. 6 prod. Pirera), il ricorrente non ha mai prestato servizio come Tenente, in quanto, congedatosi sottotenente e successivamente promosso “ d’ufficio” al grado di Tenente, non ha maturato il requisito della buona assoluzione delle funzioni inerenti il grado, in caso di “ prestato servizio” (art. 77 lett. A) r.d. 484/36).

Nel caso di specie, il servizio come Tenente non è stato mai prestato e ciò preclude qualsiasi tipo di ulteriore avanzamento.

La motivazione del provvedimento impugnato va intesa in questo senso.

6. Le spese possono essere compensate data la particolarità della fattispecie e il tempo intercorso per la decisione del ricorso.

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