TAR Aosta, sez. I, sentenza 2024-07-12, n. 202400032
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Pubblicato il 12/07/2024
N. 00032/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00015/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma Valle D’Aosta, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio-rigetto formatosi in data -OMISSIS- sull'istanza di accesso agli atti presentata tramite PEC all'indirizzo -OMISSIS- in data -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2024 il dott. Lorenzo Maria Lico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Valle D’Aosta -OMISSIS- impugnava il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti, meglio indicata in epigrafe, mediante la quale la ricorrente chiedeva di ottenere copia dei seguenti documenti:
( Verbale completo inerente -OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il cui esito è stato notificato con nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
( Verbale completo inerente -OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il cui esito è stato inoltrato con nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e notificato mediante avviso di giacenza di raccomandata depositata per assenza del destinatario in data -OMISSIS-;
( Verbale completo inerente -OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il cui esito è stato inoltrato con nota prot. partenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- a mezzo pec;
( copia del calendario recante tutte le riunioni svolte dal mese di -OMISSIS- al mese di -OMISSIS- della -OMISSIS- per la Struttura in indirizzo.
Parte resistente non si costituiva in giudizio.
Con memoria del 21.6.2024 parte ricorrente dava atto che, successivamente al deposito del ricorso, la resistente aveva fornito la documentazione richiesta. La parte chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite, sulla base del principio della soccombenza c.d. virtuale.
All’odierna camera di consiglio parte ricorrente dava atto dell’integrale soddisfazione del proprio interesse, alla luce dell’ostensione, da parte dell’amministrazione, dei documenti oggetto dell’istanza di accesso.
All’esito, il Collegio tratteneva la causa in decisione.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5, c.p.a., il quale prevede che “ Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”.
Parte ricorrente, infatti, nella memoria del 21.6.2024 (nonché all’odierna udienza) ha dato atto dell’integrale soddisfazione del proprio interesse a seguito dell’ostensione, da parte dell’amministrazione, della documentazione richiesta.
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno poste a carico di parte resistente in quanto l’accesso alla documentazione è stato consentito solo successivamente alla proposizione del ricorso ex art. 116 c.p.c. L’iniziativa processuale, dunque, ha trovato causa nella condotta dell’amministrazione resistente, la quale pertanto va condannata al pagamento delle spese sulla base del principio di causalità.