TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2022-06-27, n. 202208636

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2022-06-27, n. 202208636
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202208636
Data del deposito : 27 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2022

N. 08636/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02974/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2974 del 2022, proposto dal sig. A D C, rappresentato e difeso dagli avv.ti S L e F R, con domicilio eletto in Roma, via Calamatta 16;



contro

Ministero della Cultura, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

E R, M B, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

- del provvedimento DG-MU- 04/02/2022-decreto n. 90 del 04.02.2022, con il quale il ricorrente è stato escluso dalla selezione pubblica internazionale finalizzata al conferimento, tra gli altri, dell’incarico di Direttore del parco Archeologico di Sepino implicante anche le funzioni di direttore della Direzione Regionale Musei Molise;

- del verbale di valutazione redatto dal Direttore Generale Musei del 25.01.2022;

- del verbale conclusivo dei lavori della Commissione di Valutazione;

- nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2022 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, affidato ad una pluralità di motivi di diritto, il ricorrente, facente parte della terna dei candidati proposti dalla Commissione nell’ambito della selezione pubblica internazionale indetta dal Ministero della Cultura, in data 4 agosto 2021, per l’affidamento, ex art. 14 comma 2 bis D.L. 31.05.2014, dell’incarico di Direttore del parco Archeologico di Sepino e direttore della Direzione Regionale Musei Molise, ha impugnato il provvedimento n. 90 del 4.02.2022, con cui il Direttore Generale Musei, preso atto del verbale conclusivo dei lavori della predetta Commissione (del 21.01.2022) e del conseguente verbale di valutazione dallo stesso redatto (in data 25.01.2022), ha conferito l’incarico in parola al dott. Ernico Rinaldi, così, di fatto, escludendolo dalla procedura.

2. Il Ministero della Cultura, costituitosi in giudizio con memoria di mera forma, mediante il deposito della relazione di servizio a firma del Direttore Generale Musei, in cui è stata preliminarmente eccepita l’inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, contestandone, altresì, la fondatezza del merito.

3. I controinteressati, benché ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.

4. In occasione della camera di consiglio del 14 giungo 2022, il difensore del ricorrente ha replicato oralmente alla eccezione di difetto di giurisdizione e il Collegio, tenuto conto della natura formale della costituzione della difesa erariale, ha in ogni caso avvertito le parti circa la possibilità di una definizione del giudizio con sentenze in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

5. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

6. Ai sensi dell’art. 63, comma 1 D.lgs. n. 165/2001 sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. medesimo, ivi comprese quelle relative al conferimento ed alla revoca degli incarichi dirigenziali. Inoltre, la norma in esame ha contestualmente disposto che il giudice ordinario possa, qualora vengano in questione "atti amministrativi presupposti", procedere alla disapplicazione degli stessi, se illegittimi. Il medesimo art. 63, comma 4, ha invece attribuito alla giurisdizione del giudice amministrativo " le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ". Per cui in tema di lavoro pubblico la giurisdizione del giudice ordinario costituisce ormai la regola e quella del giudice amministrativo l'eccezione (così, tra le altre, Sezioni Unite Cass. Civ. 13 novembre 2018, n. 29081).

Inoltre, per come costantemente affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, la giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale, che va identificato non tanto in funzione della pronuncia che in concreto si chiede al giudice, quanto, piuttosto, della causa petendi , cioè " della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati " (così la citata sentenza n. 29081 del 2018, nonchè l'ordinanza 21 dicembre 2018, n. 33212).

Per quanto riguarda le procedure concorsuali, la giurisprudenza è univoca nell’affermare che spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale, previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro organizzazione attraverso cui le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi; sicché non può operare, in tal caso, il potere di disapplicazione del giudice ordinario (sentenza 27 febbraio 2017, n. 4881, conforme alla precedente ordinanza 31 maggio 2016, n. 11387).

Rientrano, invece, nella fattispecie di cui all'art. 63, comma 1, cit. e sono perciò devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, anche se la procedura comporti l'assunzione a termine di soggetti esterni, purché la selezione del destinatario non abbia carattere concorsuale (così

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