TAR Bologna, sez. II, sentenza 2014-12-09, n. 201401191

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2014-12-09, n. 201401191
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201401191
Data del deposito : 9 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01286/2007 REG.RIC.

N. 01191/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01286/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1286 del 2007, proposto da:
Ditta Immobiliare Barchetta di S.Lazzaro s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. F P e S M, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Bologna, Via Nazario Sauro n. 8;

contro

-Provincia di Bologna, in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., rappresentata e difesa dagli avv. C B e P O, domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura provinciale, in Bologna, Via Benedetto XIV, 3;
- ITALFERR s.p.a.;
Comune di San Lazzaro di Savena – Regione Emilia – Romagna;

RTI

Rete Feroviaria Italiana,in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., non costituiti in giudizio.

nei confronti di

Società Borgo s.r.l. controinteressata non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento in data 17/9/2007, con il quale ITALFERR s.p.a. comunica il deposito presso l’amministrazione provinciale di Bologna degli atti relativi al progetto esecutivo per la realizzazione di “…un tratto di variante entra/esci alla derivazione di allacciamento della SSE S. Ruffillo della linea elettrica primaria 132 Kv. S. Viola – Grizzana in comune di San Lazzaro di Savena”, nonché dell’autorizzazione della suddetta opera rilasciata dalla Provincia di Bologna il 14/2/2007.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bologna;

Viste le memorie difensive;

Viste le note depositate da parte ricorrente il 16/10/2014 e il 28/10/2014, con le quali si comunica, tra l’altro, il venire meno di ogni interesse per il ricorso, stante che R.T.I ha abbandonato il progetto i cui atti sono stati impugnati in questa sede e non ha realizzato la relativa opera pubblica (linea elettrica ferroviaria);

Considerato che quanto sopra risulta ulteriormente confermato da quanto comunicato dal legale di RFI (costituitasi nel ricorso dei ricorrenti avverso il provvedimento di occupazione d’urgenza) al difensore dei ricorrenti, e da questi depositato - con il consenso della resistente Provincia di Bologna – alla odierna pubblica udienza;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 il dott. U G e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Collegio ritiene di dovere prendere atto di quanto comunicato dalla ricorrente con le suddette note e, pertanto, dichiara il presente ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Tenuto conto della complessiva, peculiare vicenda contenziosa in questione, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese di giudizio.

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