TAR Lecce, sez. I, sentenza 2014-12-12, n. 201403076

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2014-12-12, n. 201403076
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201403076
Data del deposito : 12 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01532/2009 REG.RIC.

N. 03076/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01532/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1532 del 2009, proposto da:
S R, rappresentato e difeso dall'avv. G F R, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, Via F. Rubichi 23;

contro

Comune di Sannicola;

per l'annullamento

dell'Ordinanza Dirigenziale n. 71/09, Prot. n. 6736/2009 di sospensione dell'attività dell'esercizio commerciale "BAR DEL CORSO", in via Grassi, 19, per n. 1 girno emessa dal Comune di Sannicola - Sportello Unico d'Impresa;

di ogni altro atto, precedente, seguente e o comunque connesso a quello impugnato;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 il dott. R M P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. È impugnata la nota in epigrafe, con cui il Comune di Sannicola ha ordinato la chiusura, per giorni uno, dell’esercizio commerciale “Bar del Corso”, di proprietà del ricorrente.

A sostegno del ricorso, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame: 1) violazione dell’art. 7 l. n. 241/90;
2) violazione degli artt.

3-4 l. n. 241/90.

All’udienza del 19.11.2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2) Con il primo motivo di ricorso, deduce il ricorrente la lesione dei diritti di partecipazione procedimentale scolpiti dagli artt. 7 ss. l. n. 241/90.

Il motivo è infondato.

2.1. Sotto un primo profilo, gli istituti di partecipazione procedimentale, per quanto ispirati ad evidenti esigenze di trasparenza e democraticità dell’azione amministrativa – corollari, a loro volta, dei principi di buon andamento e imparzialità della stessa (art. 97 Cost.) - non godono di applicazione indiscriminata, potendo risultare recessivi rispetto ad altre esigenze, del pari dotate di analogo rilievo costituzionale. Così, sotto un primo profilo, la novella di cui alla l. n. 15/05 ha inciso, tra l’altro, sui c.d. vizi non invalidanti (art. 21 octies l. n. 241/90), escludendo l’annullabilità del provvedimento affetto da vizi formali, quante volte la sua natura vincolata sia tale da escludere che il contenuto del relativo provvedimento avrebbe potuto essere differente.

Si è in tal modo inteso codificare una diffusa prassi giurisprudenziale, tesa ad escludere la declaratoria di annullamento dell’atto, tutte le volte in cui la disciplina sostanziale della funzione, di cui l’atto è espressione formale, non privi l’amministrazione del potere – e in certi casi del dovere – di emettere un nuovo atto, di contenuto analogo a quello affetto dai (rilevati) vizi formali.

Ciò detto in termini generali, non va poi trascurato che, in uno alle eccezioni all’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento codificate dall’art. 7 l. n. 241/90, e ribadite – in punto di annullabilità del relativo atto – dall’art. 21 octies l. n. 241/90, la giurisprudenza ha da tempo elaborato ulteriori ipotesi in cui un obbligo siffatto non può dirsi sussistente. Così, ad es, si è esclusa la sussistenza di detto obbligo nel caso di provvedimenti ad istanza di parte, ovvero di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del privato, o ancora nei casi in cui il provvedimento scaturisca, in chiave di derivazione procedimentale, da un pregresso atto emesso all’esito di un iter che abbia visto la partecipazione del privato (es. l’ordine di demolizione, emesso all’esito di quello di sospensione dei lavori, del cui avvio cui il privato sia stato legalmente notiziato).

2.2. Ciò chiarito, e venendo ora al caso in esame, rileva il Collegio che, sotto un primo profilo, la ricordata natura cautelare e urgente dell’ordine in esame esclude senz’altro l’obbligo dell’Amministrazione di comunicazione dell’avvio del relativo procedimento, operando in tal caso la deroga prevista dall’art. 7 l. n. 241/90.

A ciò aggiungasi poi, ad abundantiam, che vi è in atti il verbale G.d.F. del 5.6.2009, di accertamento e contestazione dell’infrazione, noto al ricorrente, il quale vi ha apposto la propria sottoscrizione per ricevuta. Orbene, ponendosi tale contestazione quale atto presupposto rispetto al successivo ordine di sospensione della licenza, il quale scaturisce dal primo in chiave di necessaria derivazione procedimentale, nessun vulnus alle garanzie partecipative del privato può dirsi realizzato, essendo il ricorrente stato reso edotto della sussistenza di un procedimento in itinere, ed avendo conseguentemente avuto la possibilità di interloquire con l’Amministrazione.

2.3. Per tali ragioni, il primo motivo di gravame è infondato, e va pertanto disatteso.

3. Va altresì disatteso il secondo motivo di gravame, con il quale il ricorrente ha eccepito di difetto di motivazione dell’impugnato provvedimento. A tal riguardo, è sufficiente osservare che la sospensione dell’esercizio commerciale è stata disposta in considerazione del fatto che il ricorrente deteneva all’interno del proprio esercizio commerciale “apparecchi e congegni sui quali era apposto il nulla osta per la messa in esercizio … non in originale ovvero in copia conforme all’originale, in violazione dell’art. 38 della l. n. 388/2000, sanzionata dall’art. 110 comma 9 lett. f) del TULPS”.

Orbene, avuto riguardo al tenore motivazionale dell’impugnato provvedimento, è di tutta evidenza il pieno assolvimento dell’obbligo scolpito dall’art. 3 l. n. 241/90, avendo l’Amministrazione disposto la sospensione dell’esercizio commerciale sulla base delle riscontrate anomalie di tenuta dei suddetti apparecchi da gioco.

4.Conclusivamente, il ricorso è infondato.

Ne consegue il suo rigetto.

5. Nulla va dichiarato quanto alle spese di lite, stante la mancata costituzione del Comune intimato.

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